Novità Lavoro: riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati

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Sommario: 1. Circolare n. 8/2014

 

1. Circolare n. 8/2014

Con la circolare del 28 aprile 2014 n. 8/E l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni in merito al riconoscimento di un credito ai titolari di reddito da lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati, la cui imposta lorda (1) sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti.

Ciò in riferimento a quanto previsto dal decreto legge del 24 aprile 2014 n. 66, nello specifico all’articolo 1.

In particolare vi è da dire che l’importo del credito è pari ad €. 640,00 per coloro che posseggono un reddito complessivo che non sia superiore ad €. 24.000,00.

Nella ipotesi in cui venga superato tale limite, il credito andrà a decrescere fino al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari ad €. 26.000,00.

Il menzionato decreto ha previsto che il credito venga riconosciuto in modo automatico da parte dei sostituti d’imposta, senza alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari.

Il comma 1-bis dell’art. 13 del TUIR, introdotto dall’articolo 1 del decreto, prevede che “Qualora l’imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, è riconosciuto un credito, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari:  

1) a 640 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;

2) a 640 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 2.000 euro”.

L’articolo 1, comma 4, del decreto prevede che, per l’anno 2014, i sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono il credito eventualmente spettante ai sensi dell’articolo 13 del TUIR, come modificato dall’articolo 1 del decreto, in via automatica e “ripartendolo fra le retribuzioni erogate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, a partire dal primo periodo di paga utile”.

Si legge ancora nella circolare n. 8/2014 che per effetto del richiamo ai sostituti d’imposta (2) di cui all’art. 29 del DPR n. 600 del 1973, sono tenuti a riconoscere il credito anche:

le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo;

le amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato e della Corte costituzionale, nonché della Presidenza della Repubblica e degli organi legislativi delle regioni a statuto speciale.

I soggetti in precedenza indicati, al ricorrere delle condizioni previste dal comma 1-bis dell’art. 13 del TUIR, sono tenuti a riconoscere il credito in via automatica.

Precisa ancora l’Agenzia delle Entrate con la circolare in commento che i “soggetti titolari nel corso dell’anno 2014 di redditi di lavoro dipendente e dei redditi assimilati indicati nell’art. 1-bis dell’art. 13 del TUIR, le cui remunerazioni sono erogate da un soggetto che non è sostituto di imposta, tenuto al riconoscimento del credito in via automatica, possono richiedere il credito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2014, secondo modalità che saranno specificate nei modelli delle dichiarazioni dei redditi, e, conseguentemente, utilizzarlo in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero richiederlo a rimborso”.

Per quanto concerne, infine, la rilevanza del credito, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che per espressa previsione dell’art. 13, comma 1 bis, il credito non concorre alla formazione del reddito.

Da ciò ne consegue che le somme incassate a tale titolo non sono imponibili ai fini delle imposte sul reddito, ivi comprese le relative addizionali regionale e comunale.

I crediti, non costituendo retribuzione per chi li percepisce, non vanno ad incidere sul calcolo della imposta regionale sulle attività produttive dei soggetti eroganti.

         

Manuela Rinaldi   
Avvocato foro Avezzano Aq – Dottoranda in Diritto dell’Economia e dell’Impresa Università La Sapienza, Roma, Proff. Maresca – Santoro Passarelli; dal 2013 Tutor di Diritto Civile c/o Università Telematica Internazionale Uninettuno (UTIU) Docente prof. Mauro Orlandi; già Tutor di Diritto del Lavoro c/o Università Telematica Internazionale Uninettuno (UTIU) Docente prof. A. Maresca; Docente in corsi di Alta Formazione Professionale e Master e in corsi per aziende; già docente a contratto a.a. 2009/2010 Diritto del Lavoro e Diritto Sindacale Univ. Teramo, facoltà Giurisprudenza, corso Laurea Magistrale ciclo unico, c/o sede distaccata di Avezzano, Aq

 

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(1)    Che viene determinata su tali redditi.

(2)    I sostituti di imposta devono determinare la spettanza del credito e il relativo importo sulla base dei dati reddituali a loro disposizione. In particolare, i sostituti d’imposta devono effettuare le verifiche di spettanza del credito e del relativo importo in base al reddito previsionale e alle detrazioni riferiti alle somme e valori che il sostituto corrisponderà durante l’anno, nonché in base ai dati di cui i sostituti d’imposta entrano in possesso, ad esempio, per effetto di comunicazioni da parte del lavoratore, relative ai redditi rivenienti da altri rapporti di lavoro intercorsi nell’anno 2014.

Rinaldi Manuela

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