Notifica a mezzo PEC e ricorso in Cassazione: fra conferme e incorenze della Corte

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SOMMARIO:
1. Le notifiche a mezzo PEC e la produzione di documenti informatici nel giudizio avanti la Corte di Cassazione
2. Le pronunce di improcedibilità per la irregolare produzione della copia della sentenza impugnata e della relazione di notifica della stessa
3. Le pronunce di improcedibilità per la irregolare produzione del ricorso notificato
4. I principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 22438 del 24-09-2018
5. L’auspicabile uniformazione della giurisprudenza in entrambe le fattispecie

Per approfondire leggi anche “Notifiche telematiche. Problemi e soluzioni” di Francesca Sassano

1. Le notifiche a mezzo PEC e la produzione di documenti informatici nel giudizio avanti la Corte di Cassazione

Il PCT (processo civile telematico) è da tempo entrato in vigore presso tutti i Tribunali e le Corti d’Appello, ove il deposito degli atti c.d. endoprocessuali (1) può essere effettuato esclusivamente con modalità telematica;
del pari, le notificazioni a mezzo della PEC (posta elettronica certificata), a seguito della novella della Legge 12-11-2011 n. 183 (e successive modifiche), sono state massivamente utilizzate dagli avvocati, i quali – sino a quel momento – si erano avvalsi poco o nulla della potestà di notificazione in proprio introdotta già con la L. 21-01-1994 n. 53.
Si tratta di due innovazioni legate tra loro in quanto, essendo eseguita la notificazione a mezzo PEC mediante strumenti informatici, la prova della notifica è costituita esclusivamente da documenti informatici, ossia dalla ricevuta di accettazione (generata e sottoscritta digitalmente dal gestore di posta elettronica del mittente), e dalla ricevuta di avvenuta consegna (generata e sottoscritta digitalmente dal gestore di posta certificata del destinatario) del messaggio; la seconda ricevuta (nel prescritto formato c.d. completo), contiene al proprio interno l’atto od il documento notificato, nonché la relazione di notifica, consentendo di verificare l’oggetto, oltre che la data, della notificazione.
E’ ovvio, infatti, che che la produzione di un documento informatico – immateriale per definizione – può essere effettuata soltanto con la modalità telematica.
Presso gli uffici giudiziari nei quali non è ancora entrato in vigore il PCT (p. es., Giudice di Pace e Corte di Cassazione), il legislatore ha previsto il deposito di una copia cartacea(2) di quei documenti informatici: copia la cui conformità all’originale informatico – attraverso una apposita attestazione – deve essere certificata dall’avvocato, al quale è riconosciuta a tal fine la qualità di pubblico ufficiale.
Per come disposto dall’art. 9 commi 1 bis e 1 ter della L. 53/1994, infatti,
1-bis. Qualora non si possa procedere al deposito con modalita’ telematiche dell’atto notificato a norma dell’articolo 3-bis, l’avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformita’ ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell’ articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
1-ter. In tutti i casi in cui l’avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalita’ telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis .
Il comma 1 bis – che espressamente si riferisce alle ricevute di accettazione e consegna, in possesso del solo mittente della notifica – riguarda, in relazione al giudizio per cassazione, l’ipotesi in cui sia l’avvocato notificatore a dover fornire la prova della notifica del ricorso (o del controricorso) effettuata a mezzo PEC: incorrendo, ove non assolva a tale onere, nella sanzione di improcedibilità di cui all’art. 369 co. 1 (3).
La ragion d’essere del comma 1 ter, introdotto in un secondo momento dall’art. 46 DL 90/2014, sembra essere una soltanto: chiarire – con una apposita norma – che le stesse regole stabilite dal co. 1 bis si applicano al diverso caso in cui il difensore debba produrre la prova della notificazione da egli (o addirittura da altri) ricevuta, non già mediante la produzione di copia delle ricevute di accettazione e consegna (che non sono in suo possesso) bensì di copia del messaggio di posta elettronica pervenuto al destinatario della notifica.
Ciò che avviene, nel giudizio avanti la Corte di Cassazione, quando il ricorrente debba – ai sensi dell’art. 369 co. 2 n. 2 cpc – produrre la «copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta» e la sentenza impugnata sia stata notificata a mezzo PEC(4) .

Può dunque affermarsi che le norme che regolano la produzione della prova della notifica del ricorso in cassazione (art. 369 co. 1), e la produzione della notifica della sentenza impugnata (art. 369 co. 2 n. 2) sono esattamente le medesime.

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2. Le pronunce di improcedibilità per la irregolare produzione della copia della sentenza impugnata e della relazione di notifica della stessa

In merito alla seconda ipotesi – quella del deposito della notifica della sentenza impugnata – la Corte Suprema è stata, e continua ad essere, estremamente rigorosa: sancendo la improcedibilità del ricorso quando il ricorrente non abbia assolto agli oneri:
– di produzione della copia cartacea dell’intero contenuto del messaggio di posta elettronica ricevuto, nonché
– di attestazione della conformità di tale copia al relativo documento informatico.
Le numerosissime decisioni sull’argomento (anche successive a S.U. 22438/2018), hanno confermato:
– che il deposito deve essere eseguito senza eccezioni (a meno che la sua produzione non venga effettuata dal controricorrente), entro il termine di cui all’art. 369(5) ;
– che nessun rilievo può riconoscersi alla mancata contestazione e perfino alla espressa ammissione del controricorrente circa la data di notifica del provvedimento impugnato, stante la natura pubblicistica (ed indisponibile dalle parti) della vincolatività della cosa giudicata formale, che impone alla Corte la verifica della tempestività dell’impugnazione(6) ;
– che, ove la produzione sia mancante dell’attestazione di conformità, la improcedibilità non può essere evitata dal mancato disconoscimento delle copie da parte del controricorrente (7);
– che la produzione tardiva (oltre il termine di cui all’art. 369) non è consentita e – ove eseguita – non sana la improcedibilità, nemmeno nel caso in cui l’intimato non si costituisca o, costituendosi, abbia disconosciuto la conformità delle copie all’originale informatico.

3. Le pronunce di improcedibilità per la irregolare produzione del ricorso notificato

Di numero esiguo, viceversa, sono state le decisioni riguardanti l’irregolare prova della notifica del ricorso, eseguita a mezzo PEC (8).
E tuttavia, su tale argomento, le Sezioni Unite hanno ritenuto la necessità di attenuare – a tutela del diritto di difesa, e di altri solenni principi (anche europei) di giustizia – il rigore che ha precluso in questi casi l’accesso all’ultimo grado di giurisdizione: escludendo espressamente, però, di voler incidere sui principi di diritto posti a base della nutrita giurisprudenza relativa alla prova della notifica della sentenza impugnata: ciò in quanto «(…) non viene qui in discussione la diversa questione della improcedibilità dell’impugnazione in difetto di attestazione di conformità della copia analogica della sentenza notificata con modalità telematiche (…). Sebbene possano ravvisarsi punti di contatto, trattasi di fattispecie differente da quella in esame».
La sentenza, si badi, non spende alcuna motivazione, ancorché succinta o perfino implicita, della ritenuta differenza tra le due ipotesi: regolate, si ripete, dalle identiche disposizioni;
per di più, la sentenza n. 22438/2018 provvede a demolire i medesimi argomenti posti a base delle (numerose e persistenti) decisioni relative alla prova della notifica della sentenza impugnata.
Si consideri, in particolare:
– che sia la produzione della sentenza impugnata e della relativa relata di notifica, sia la produzione del ricorso e della relativa relata di notifica, entrambe prescritte dall’art. 369, rispondono alla medesima esigenza (pubblicistica) di verifica della tempestività dell’impugnazione: consentendo la prima di stabilire il dies a partire dal quale decorre il termine breve per impugnare, e la seconda di verificare se l’impugnazione sia stata proposta entro tale termine;
– che nessuna ragione sembra giustificare la irrilevanza (nel primo caso) e viceversa la piena rilevanza (nel secondo) della mancata contestazione dell’intimato, ove costituito;
– che non si comprende poi per quale motivo l’intimato – costituendosi – assuma solo nel secondo caso, e non pure nel primo, l’onere di contestare espressamente la conformità delle copie che siano state tempestivamente prodotte (sebbene monche della attestazione);
– che appare illogico consentire nel secondo caso (nell’ipotesi di mancata costituzione dell’intimato, o di disconoscimento da parte del controricorrente) la sanatoria, mediante regolarizzazione della attestazione di conformità sino alla udienza od alla adunanza, e per converso implicitamente confermare – nel primo caso – la inammissibilità del deposito eseguito oltre il termine per il deposito del ricorso.

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4. I principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 22438 del 24-09-2018

Con ampia e dettagliata motivazione le Sezioni Unite, con la sentenza n. 22438/2018, hanno affrontato la (sola) questione relativa alla prova della notifica telematica del ricorso: rimeditando i precedenti arresti (alcuni dei quali avevano dubitato persino dell’ammissibilità del ricorso in formato digitale), per “Ragioni che muovono da una prospettiva convergente con l’esigenza di consentire la più ampia espansione, nel perimetro di tenuta del sistema processuale, del diritto fondamentale di azione (e, quindi, anche di impugnazione) e difesa in giudizio (art. 24 Cost.), che guarda come obiettivo al principio dell’effettività della tutela giurisdizionale, alla cui realizzazione coopera, in quanto principio “mezzo”, il giusto processo dalla durata ragionevole (art. 111 Cost.), in una dimensione complessiva di garanzie che rappresentano patrimonio comune di tradizioni giuridiche condivise a livello sovranazionale (art. 47 della Carta di Nizza, art. 19 del Trattato sull’Unione Europea, art. 6 CEDU).”.
La decisione, quindi, ha enunciato degli innovativi principi di diritto, secondo i quali – ferma restando la necessità del deposito delle copie cartacee dei messaggi PEC relativi alla notifica del ricorso – la improcedibilità del ricorso non può essere dichiarata:
– qualora il controricorrente depositi, anche tardivamente, la copia analogica del ricorso autenticata dal proprio difensore; ovvero quando l’intimato, costituendosi, ometta di disconoscere la conformità di tali copie all’originale;
– se il ricorrente – in assenza di costituzione dell’intimato (o anche di uno solo degli intimati), ovvero a seguito del disconoscimento della conformità delle copie, da parte dell’intimato costituito (o di uno solo degli intimati) – provveda al deposito delle attestazioni di conformità sino all’udienza di discussione o all’adunanza in camera di consiglio (senza necessità di notifica alla controparte).
La sentenza, altresì, stabilisce che il riconoscimento tacito delle copie non attestate riguarda anche la tempestività della notificazione del ricorso: essendo onere del controricorrente che eccepisce la tardività della notifica del ricorso procedere al disconoscimento.

5. L’auspicabile uniformazione della giurisprudenza in entrambe le fattispecie

Poiché – in conclusione – le due fattispecie qui esaminate sono, contrariamente a quanto premesso dalle Sezioni Unite, perfettamente sovrapponibili, la ingiustificabile disparità di trattamento, avallata dalla sentenza in commento, richiede un rapido, ulteriore, intervento nomofilattico.
In caso diverso permarrà – per la fattispecie relativa alla prova della notifica della sentenza impugnata – un illegittimo impedimento all’accesso alla tutela giurisdizionale nella sua effettività, in violazione delle stesse norme e degli stessi principi posti a base della sentenza n. 22438/2018.

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Note

(1)il deposito telematico è, allo stato, obbligatorio solo in relazione:
– ai ricorsi per ingiunzione di pagamento e consegna;
– a tutti gli atti del processo di cognizione successivi alla costituzione delle parti (compresi quelli degli ausiliari del Giudice);
– agli atti del processo esecutivo, successivi al deposito dell’atto con cui si inizia l’esecuzione;
– agli atti e documenti nelle procedure concorsuali, provenienti da alcuni soggetti.
(2)le norme in realtà contrappongono, al formato “digitale”, il formato “analogico”, utilizzando un termine improprio anche nel linguaggio della scienza elettronica, dove la qualifica di “analogico” – contrapposta a “digitale” (ossia basato su cifre, in inglese digits) indica strumenti che forniscono l’indicazione delle grandezze (attraverso l’utilizzo di una analogia) mediante la rappresentazione di qualcosa di diverso: com’è il caso degli strumenti dotati di un quadrante graduato e di un indicatore, come ad esempio il termometro, in cui la lunghezza della colonnina di mercurio aumenta – analogicamente – al crescere della temperatura.
(3) cfr. Cassazione civile, sez. VI, 29/11/2016, n. 24178
(4)eventualmente al diverso difensore della parte in grado d’appello, che – una volta cessato il rapporto professionale – trasmetterà al nuovo difensore il documento informatico.
(5)Cass. 23310/2018, depositata il 27/09/2018, ha statuito la irrilevanza del deposito eseguito con la memoria ex art. 380 bis CPC;
(6)Cass. 26518/2018, depositata il 19-10-2018, ha dichiarato «l’improcedibilità del ricorso rilevabile d’ufficio ai sensi dell’art. 369 c.p.c., a nulla rilevando nemmeno la mancata contestazione della controparte ovvero il deposito di copia del ricorso ritualmente autenticata oltre il termine perentorio di venti giorni dall’ultima notifica, non essendo ammissibile il recupero di una condizione di procedibilità mancante al momento della scadenza del termine per il deposito del ricorso».
Cass. 26265/2018, depositata il 18/10/2018, ritiene improcedibile il ricorso quando la copia della notifica venga bensì depositata (e non contestata dal controricorrente) priva dell’attestazione di conformità.
(7)cfr. Cass. 24253/2018.
(8)Cass. 23315/2018 depositata il 29/09/2018, conferma la irrilevanza della mancata contestazione dell’intimato costituito;
Cassazione civile sez. VI 23 marzo 2017 n. 7443 – del tutto isolata – aveva addirittura sottolineato, in ordine ad un ricorso notificato a mezzo PEC, che «(…) nel giudizio di cassazione non operano, tuttora, le disposizioni sul deposito telematico degli atti processuali di cui al D.L. n. 179 del 2012, art. 16 – bis, commi da 1 a 4 e, dunque, rimangono intatte le previsioni di cui agli artt. 365 e 370 c.p.c., che impongono la sottoscrizione autografa (e non digitale) del ricorso e del controricorso (anche con annesso ricorso incidentale) e il suo deposito in originale cartaceo presso la cancelleria della Corte»: e soltanto perché era stata allegata, in calce alla copia depositata del controricorso (privo di sottoscrizione autografa), la procura sottoscritta in modo autografo, aveva ritenuto come tale firma valesse anche quale sottoscrizione del ricorso, richiamando Cass. 30918/2017.

Francesco Isola

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