Infatti, dall’esame della normativa di riferimento (art. 1, commi 15 e 16, d.l. n. 95/2012) emerge con chiarezza che la proroga delle Convenzioni costituisce il tipico effetto legale dell’applicazione della disciplina legislativa. Detto effetto non è intermediato da alcun potere amministrativo della Consip._La nota in parola nasce nell’ambito del rapporto contrattuale fissato dalla legge e , pertanto, non ha effetti provvedi mentali che impongano la necessità della sua tempestiva impugnazione ma meri effetti ricognitivi della disciplina vigente e delle sue conseguenze applicative._Con la seconda eccezione, riproposta in appello, lamentano i ricorrenti l’inammissibilità del ricorso di primo grado per non avere parte ricorrente chiamato in giudizio la CONSIP quale Amministrazione resistente. _L’eccezione è infondata. _Infatti nel caso di specie la CONSIP non è da ritenersi amministrazione resistente atteso che ad essa la legislazione richiamata attribuisce ruolo di parte contrattuale necessaria di un accordo i cui termini sono direttamente previsti dalla legge._Correttamente, dunque, è stata individuata quale amministrazione resistente solo la Asl n. 102 di Chieti, che ha invece espresso volontà provvedimentale nella decisione di avvalersi della Convezione per la quale è causa. _Sulla questione di rito, eccepita dalla RICORRENTE ., relativa alla mancata impugnazione di una nota della CONSIP, essa va respinta poiché non sussiste alcun dovere d’impugnarla, non presentando la stessa natura di provvedimento. Dalla normativa di riferimento, in particolare dall’art. 1, commi 15 e 16, d.l. n. 95/2012, emerge infatti che la proroga delle Convenzioni costituisce un mero effetto legale dell’applicazione della legge._Va respinta anche la questione relativa al difetto di contraddittorio. Nel caso di specie la CONSIP non è parte necessaria, ma mera controinteressata, in quanto parte dell’accordo. Correttamente, dunque, è stata individuata solo la Asl quale Amministrazione resistente. L’integrazione del contraddittorio disposta dal T.A.R., del resto, è stata ordinata nei confronti della CONSIP “in quanto parte del rapporto in convenzione di cui si contesta la proroga ex lege…”. (decisione numero 1793 dell’ 11 aprile 2014 pronunciata dal Consiglio di Stato)
Nota proroga Consip non provvedimento ma tipico effetto legale applicazione disciplina legislativa
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