Non esiste un principio generale di non cumulabilità di più appalti in un’unica competizione.

Lazzini Sonia 20/10/05
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Il pericolo di lesioni alla concorrenza appare assumere maggiore concretezza nelle gare di importo minore laddove la possibilit? di ricorrere alla trattativa privata, appare consentire l?elusione del confronto concorrenziale

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IL Tar Liguria, Sezione Seconda di Genova, con la sentenza numero 502 del 15 aprile 2005 si occupa di una contestazione sorta a fronte di un appalto misto di forniture, servizi e lavori, per la gestione integrata degli impianti di produzione e distribuzione dell?energia elettrica e termica e fornitura di vettori energetici comprensivi di consulenza tecnico gestionale, interventi di trasformazione degli impianti e del ricorso ad energie alternative o assimilabili per beni immobili di propriet? o nella disponibilit? delle A.S.L., delle AO, degli ICRSS e Ospedali a regime di convenzione ubicati nella Regione Liguria

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L?adito giudice amministrativo ci insegna che:

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???????? non esiste ?un principio generale di non cumulabilit? di pi? appalti in un?unica competizione.

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???????? E ci? a differenza della previsioni normative che impongono il divieto di parcellizzazione e di frazionamento degli appalti al fine di eludere le norme sulla disciplina di gara.

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???????? N? tale principio pu? rinvenirsi, come sostenuto da parte della ricorrente, nella tutela della concorrenza posto che l?innalzamento delle dimensioni quantitative di una gara normalmente assoggetta la stessa ad oneri partecipativi e concorrenziali maggiori rispetto a quelli di gare di importo inferiore.

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???????? In realt? il pericolo di lesioni alla concorrenza appare assumere maggiore concretezza nelle gare di importo minore laddove la possibilit? di ricorrere alla trattativa privata, appare consentire l?elusione del confronto concorrenziale.

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Importante appare l?emarginata sentenza anche per quanto riguarda l?importanza che i giudici danno allo strumento dei raggruppamenti temporanei di impresa:

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< N? la paventata eventualit? di una chiusura del mercato alle imprese minori appare seriamente sussistere posto che la normativa della gara in esame consente largamente l?istituto del raggruppamento temporaneo di imprese al fine di consentire l?accesso al mercato anche ad imprese che per dimensioni non potrebbero partecipare singolarmente alla gara.>

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a cura di Sonia LAZZINI

  • allegata sentenza (pdf? 43kb)

Lazzini Sonia

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