Non e’ favoreggiamento quello del famigliare.

Scarica PDF Stampa
 
La Suprema Corte con la sentenza, che si commenta in questa sede, affrontando il tema dell’applicabilità concreta ed effettiva dell’isituto previsto dall’art. 384[1] comma 1° c.p., suscita e convoglia l’attenzione dell’interprete su tre temi principali, due di natura sostanziale, uno di natura processuale.
A) In primo luogo, la Corte di legittimità riafferma, infatti, un principio giurisprudenzialmente e dottrinalmente accolto ed esteso in virtù dei pesanti, quanto necessari, interventi sia della Corte Costituzionale (sent. 27 dicembre 1996 n. 4126), che del legislatore [sia con la L. 7 Agosto 1992 n. 356, sia con la L. 7 Dicembre 2000 n. 397, che con la L. 1 Marzo 2001 n. 63] ad ipotesi prima escluse.
Si tratta, come evidente, dell’applicazione piena e completa dell’art. 384 c.p. .
Il ribadire tale principio, in sé e per sé, potrebbe non apparire siginficativo o decisivo, posto che si potrebbe osservare che il contenuto della sentenza della Corte di Cassazione altro non è che il corretto riconoscimento del dettato normativo.
In realtà, i giudici supremi con la loro decisione, lodevolmente, non perdono, però, l’importante occasione di ribadire la definizione concernente l’ambito di operatività effettiva dell’art. 384 c.p., sancendo, così, i confini applicativi della stessa.
Si deve, infatti, affermare che la previsione della scriminante, portata dall’art. 384 c.p., si pone in evidente rapporto di specificità rispetto al generale regime sistematico della cause di non punibilità previste dal codice di diritto sostanziale all’art. 50 e segg. .
La specifica norma in disamina, infatti, è l’indubbio catalizzatore di tutti i casi di non punibilità relativi a plurime ipotesi di delitti contro l’amministrazione della giustizia. Essa trova, infatti, la sua ragione d’essere nel principio etico giuridico "nemo tenetur se accusare" e nel riconoscimento della forza incoercibile degli affetti familiari.
B) In questo richiamo al citato principio di diritto riposa il secondo e, certamente, più pregnante profilo di diritto sostanziale che emerge dalla lettura della sentenza.
Va, infatti, sottolineato che anche assai recentemente, in sede di delibazione di legittimità, sempre la Sezione VI, con la sentenza n. 12799 del 23 Marzo 2006 D.M. (rv. 233739), ha operato un evidente quanto opportuno distinguo fra l’ipotesi nella quale l’azione del soggetto, che invoca – in relazione alla condotta tenuta – l’esimente di cui all’art. 384 c.p., sia rivolta alla tutela dell’incolumità morale propria o di altra persona e quella in cui essa abbia quale scopo la difesa dell’incolumità fisica,
Nel primo caso, infatti, si verte senza dubbio nell’ambito della previsione data dall’art. 384 c.p., posto che tale norma si riferisce – quale manifestazione a carattere speciale del principio dato dallo stato di necessità – ad una situazione correlata al bisogno di conservazione della libertà o dell’onore.
Consegue, pertanto, che, attesa l’evidente dizione letterale del precetto legislativo trasfuso nell’art. 384 c.p., rimane al di fuori di essa il danno temuto che concerna l’incolumità fisica dell’autore di uno dei fatti criminosi suddetti, (che concreta, dunque, la seconda ipotesi) in riferimento al quale é, eventualmente, a unanime parere della Corte, pertinente il richiamo al principio generale, il quale rende applicabile, quale forma di salvaguardia, la disciplina di cui all’art. 54 c.p. .
In epoca pregressa, ancorchè recente la Sezione VI, con la sentenza n. 4895 del 6 Febbraio 2004 (ud. del 21 Ottobre 2003) (rv 227845) aveva già negato la possibilità di applicare la scriminante prevista dall’art. 384 c.p., (limitata ai soli casi di necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà e nell’onore), anche ai casi di nocumento all’incolumità fisica, specificamente prevista dall’esimente dello stato di necessità, per il rapporto di specialità con i delitti contro l’attività giudiziaria che ne delimitano l’ambito alla certezza del verificarsi dell’evento di danno [V. contraria in epoca passata Sezione I, sent. n. 5759 del 14-04-1989 (cc. del 20-10-1988), ******* (rv 181053) La causa di non punibilità di cui all’art. 384 del cod. pen. sussiste anche quando il nocumento temuto concerne l’incolumità fisica dell’autore (o del prossimo congiunto) di uno dei fatti criminosi ivi richiamati. (Fattispecie in tema di favoreggiamento personale commesso dall’imputato a causa di reiterate e serie minacce di morte)].
 In pratica, è sempre apparsa in tutta evidenza la necessità di non creare una duplicazione od una sovrapposizione fra due circostanze esimenti, le quali, pur presentando i medesimi profili di correlazione con una situazione di estrema necessità, apparivano, proprio per il preciso tenore letterale dell’art. 384 c.p., legate tra loro da un rapporto di genus ad speciem.
Il recupero, quindi, della previsione di cui all’art. 54 c.p, in favore dei casi attinenti al possibile danno o nocumento fisico, quale generale clausola di chiusura, in assenza di una previsione specifica del tipo di cui all’art. 384 c.p., ha sempre e costantemente garantito, un quadro di sostanziale e concreta equiparazione tra condotte analoghe, se non addirittura simili, ma cagionate da condizioni di pericolo tra loro del tutto differenti sul piano genetico.
Non sarebbe, infatti, accettabile od ammissibile un regime fondato su di un doppio binario, tale da prevedere l’esonero da responsabilità penale in taluni casi ed escludere tale esonero in ipotesi che, come anticipato, siano sul piano naturalistico identiche, ma trovino ragione di esistenza su presupposti differenti.
Vi è, però, di più.
Un esame comparatistico fra il disposto dell’art. 54 c.p. e quello dell’art. 384 c.p. pone, inoltre, alcune altre meno distinzioni fra le due cause di non punibilità, che appaiono prima facie meno evidenti.
Secondo ANTOLISEI, da un lato, lo stato di necessità postula “un conflitto di interessi di uguale natura”, mentre la causa di non punibilità in disamina prevede “un conflitto di interessi eterogenei”, uno dei quali è pubblico e consiste nell’interesse dello Stato a prevenire il verificarsi di condotte idonee a violare e turbare il normale esercizio dell’amminsitrazione della giustizia, mentre l’altro riveste connotati privati, in quanto si riferisce alla sfera del soggetto che reputi – in presenza di elementi fondati – di versare direttamente od indirettamente in uno stato di pericolo, seppure circoscritto alla libertà ed ll’onore.
Quest’ultimo profilo, già evidenziato in precedenza, ci fornisce l’esatta e corretta dimensione dei due concetti visti in parallelo.
LATTANZI-LUPO, poi, a propria volta, focalizzano il problema dell’identificazione del soggetto, nel cui interesse la condotta coperta dalla causa di giustificazione possa essere compiuta. Anche sotto questo profilo emerge una non completa sovrapponibilità delle due scriminanti, in quanto l’art. 54 c.p. abbraccia anche la previsione di intervento in favore di un terzo estraneo, mentre l’art. 384 c.p. limita l’obbiettivo a vantaggio, oltre che dell’autore stesso, di un suo prossimo congiunto.
L’individuazione della esatta nozione di congiunto ha provocato una situazione di discrasia giurisprudenziale, posto che la Corte Costituzionale, come si vedrà infra, ha respinto in epoca diverse dubbi e sospetti di incostituzionalità della norma nella parte in cui non include nel concetto di congiunti anche i “conviventi more uxorio”, mentre la Corte di Cassazione, recentemente, modificando un orientamento opposto, ha ritenuto che tale forma di convivenza meriti tutela e debba rientrare, in forza di interpretazione analogica nella previsione dell’art. 384 c.p. .
Ha, infatti, affermato il giudice delle leggi con l’Ordinanza 20 Aprile 2004, n. 121, (Sito uff. Corte cost., 2004) che “E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 307 e 384 c.p., nella parte in cui «non includono nella nozione di prossimi congiunti anche il convivente "more uxorio", oltre il coniuge, finanche separato di fatto o legalmente», sollevata in riferimento all’art. 3 Cost. Infatti, la Corte, nel dichiarare in parte infondata e in parte inammissibile analoga questione, ha ribadito l’esistenza, nell’ordinamento, di ragioni costituzionali che giustificano un differente trattamento normativo tra i due casi, trovando il rapporto coniugale tutela diretta nell’art. 29 Cost., mentre il rapporto di fatto fruisce della tutela apprestata dall’art. 2 Cost. ai diritti inviolabili dell’uomo nelle formazioni sociali, con la conseguenza che ogni intervento diretto a rendere una identità di disciplina rientra nella sfera di discrezionalità del legislatore”.
Tale decisione riprende un precedente intervento della Corte Cost., in data 18 Gennaio 1996, n. 8, ********, (in Cass. Pen., 1996, 1375
Dir. Eccl., 1996, II, 177, Giur. Costit., 1996, 81 nota di *****, *******
Famiglia e Diritto, 1996, 2, 107 nota di FERRANDO, Giur. It., 1996, I, 281
Giust. Pen., 1996, I, 132), con la quale si affermò che Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 384, 378 e 307 c.p., sollevata, in riferimento all’art. 29 Cost., nella parte in cui non prevedono che la causa di non punibilità prevista a favore dei prossimi congiunti sia estesa al convivente more uxorio (la Corte, richiamando la propria giurisprudenza, ha posto in luce la netta diversità della convivenza di fatto, fondata sull’affectio quotidiana, liberamente e in ogni istante revocabile, di ciascuna delle parti rispetto al rapporto coniugale, caratterizzato da stabilità e certezza e dalla reciprocità e corrispettività di diritti e doveri che nascono soltanto dal matrimonio, affermando che soltanto quest’ultimo rapporto può ritenersi ricondotto all’ambito della protezione offerta dall’art. 29 Cost.). E’ inammissibile la medesima questione sollevata in riferimento all’art. 3 cost. (la corte ha osservato che la questione, dedotta sotto il profilo della irragionevolezza, mira, come risultato, a una decisione additiva che manifestamente eccede i poteri della corte stessa a danno di quelli riservati al legislatore)”.
In armonia con siffatta impostazione la corte di Cassazione ebbe a sostenere che “L’ipotesi della convivenza non realizza l’esimente prevista dall’art. 384 c. p.: per prossimi congiunti devono infatti intendersi quelli tassativamente indicati nell’art. 307 ultimo comma c. p. (fattispecie relativa ad imputata la quale invocava la non punibilità per il favoreggiamento personale commesso per aiutare il convivente)” (Cass. pen. Sez. II, 9 Marzo 1982, *************. Pen., 1983, 525), concetto ribadito in progresso di tempo dalla Sezione VI, sentenza n. 6365 del 27-05-1988 (cc. del 20-02-1988), ******* (rv 178467), che affermò che In tema di casi di non punibilità del reato di favoreggiamento personale commesso in favore di prossimo congiunto, tale non può ritenersi il convivente more uxorio".
 
Per converso, sull’abbrivio dei dubbi di legittimità costituzionale, ma, sopratutto dell’evoluzione del concetto di nucleo famigliare, la Corte di Cassazione Sezione. VI, in data 22 Gennaio 2004, n. 22398 (rv. 229676), CED Cassazione, 2004, Riv. Pen., 2005, 1237, ha sancito che Anche la stabile convivenza "more uxorio" può dar luogo per analogia al riconoscimento della scriminante prevista dall’art. 384 c.p. (Fattispecie relativa ad imputata la quale invocava la non punibilità per il favoreggiamento personale commesso per aiutare il convivente).”[2]
Maggiore ampiezza manifesta, invece, l’art. 384 c.p., rispetto allo stato di necessità, in relazione al problema della volontarietà o meno della causazione del pericolo, che con la condotta, che si assume scriminabile, si sarebbe determinato.
Il quesito viene risolto, sia dottrinalmente, che giurisprudenzialmente, nel senso di ritenere che il pericolo possa anche essere stato provocato dall’agente, perchè se così non fosse, tale interpretazione verrebbe a ridurre considerevolmente l’efficacia dell’art. 384 c.p. .
Per Cassazione Sez. VI, sent. n. 2537 del 23 Marzo 1983 (cc. del 15-12-1982), ***** (rv 158030), infatti, l’art. 384 c.p. in sostanza, prevede un’ipotesi speciale dello stato di necessità regolata con norma che deroga a quella generale dell’art. 54 perché, diversamente da quella stabilita in tale articolo, è applicabile anche se il pericolo sia stato volontariamente causato dal soggetto passivo e possa essere altrimenti evitato. [conf. Sez. IV, sent. n. 1642 del 24/02/1986 (ud. del 26/04/1985), ******* (rv 171971), Sez. I, sent. n. 8379 del 10/10/1984 (ud. del 29/06/1984), ****** (rv 166026).
Sez. I, sent. n. 594 del 16/01/1985 (ud. del 08/11/1984), ****** (rv 167461).
Sez. II, sent. n. 11000 del 14/11/1988 (ud. del 07/04/1988), ******* (rv 179698). Sez. VI, sent. n. 3374 del 08/03/1990 (ud. del 13/11/1989), ******** (rv 183611), Sez. VI, sent. n. 7203 del 24/05/1990 (ud. del 25/10/1989), ******* (rv 184367)] [contraria Sezione I, sent. n. 5046 del 30-05-1984 (cc. del 15-02-1984), ******** (rv 164537) L’esimente di cui all’art. 384 c.p. postula come condizione, che allo stesso tempo ne costituisce anche la ragione giustificatrice, lo stato di necessità, ossia una situazione non determinata dal soggetto attivo. Ne consegue che essa non può essere invocata quando la situazione di pericolo sia stata volontariamente posta in essere dallo stesso agente. ].
E’ pacifico, poi, che il pericolo debba essere effettivo ed attuale (V. Cass. Pen., 13-07-1989, **********, Riv. Pen., 1990, 552 che ebbe ad affermare che, ad integrare la situazione di necessità, prevista dall’art. 384 c. p. per la sussistenza di casi di non punibilità, non è affatto sufficiente la sussistenza di un pericolo genericamente temuto, ma occorre la prova di un pericolo attuale e concreto)[3].
Orientamento questo confermato in epoca più recente dalla Sezione V, con la sentenza n. 31523 del 19-07-2004 (ud. del 15-12-2003) (rv 228976), per la quale “Il generico timore di rimanere coinvolto nella vicenda criminosa non può valere a rendere configurabile, in favore dell’autore di una condotta oggettivamente idonea a favorire la persona cui detta vicenda sia attribuibile, la causa di non punibilità prevista dall’art. 384 c.p., comma primo (principio affermato, nella specie, con riguardo a condotta posta in essere da soggetto che, avendo assistito all’esplosione di un colpo di pistola che aveva accidentalmente raggiunto e ucciso un ignaro passante, non solo aveva, nell’immediatezza, contribuito all’occultamento dell’arma anzidetta, ma aveva poi anche negato la presenza propria e dell’autore del fatto nel tempo e nel luogo in cui il fatto medesimo era stato commesso)”.
Il nocumento cagionato, a propria volta, deve essere grave ed inevitabile.
Su tale abbrivio è stata, così, ritenuta configurabile, in tema di favoreggiamento personale, l’esimente di cui all’art. 384 c.p., a favore della persona che abbia negato l’acquisto ed il consumo di sostanze stupefacenti, in considerazione del rischio di un grave ed inevitabile nocumento nella libertà e nell’onore derivante dalla prospettiva dell’applicazione nei suoi confronti delle sanzioni amministrative previste dall’art. 75 dpr 309/90. [Sez. VI, sent. n. 19384 del 7 Febbraio 2005 ******** (rv. 232121)].
Si tratta, però, di una valutazione a carattere altalenante (con buona pace della coerenza e dell’interpretazione della norma), se è vero che la stessa Sezione VI, con la sentenza n. 10915 del 7 Febbraio 2006, S.G. (rv. 233732) ha affermato il principio esattamente opposto e cioè che “L’applicazione dell’esimente di cui all’art. 384 c.p. non può essere invocata, per un delitto di favoreggiamento, dal tossicodipendente che abbia agito al fine di sottrarsi all’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’art. 75 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Tali sanzioni, infatti, non sono applicabili se l’interessato si sottopone al programma terapeutico e socio-riabilitativo regolato dall’art. 122 del citato D.P.R. n. 309 del 1990, di talché il relativo nocumento nella libertà personale non può dirsi "inevitabile", mentre l’attuazione del programma di riabilitazione non comporta in sé stessa quella limitazione della libertà "grave" che può assumere rilevanza, per l’art. 384 c.p., a fini di esclusione della punibilità”.
C) In terzo luogo va sottolineato il profilo processuale che concerne l’annullabilità del patteggiamento a seguito di ricorso della stessa parte privata che abbia proposto il rito.
Nell’occasione non viene riaffermata solamente la piena sovranità ed operatività della previsione di cui all’art. 129 c.p.p., in materia di obbligo di immediata declaratoria di cause di non punibilità, ma soprattutto, viene, esaltato il potere dispositivo della parte imputata, la quale, nonostante l’intervenuto e ratificato patteggiamento nella eventuale successiva fase processuale del ricorso per Cassazione, melius re perpensa, può rivedere la definizione del procedimento originariamente adottata.
Chi scrive non può negare di essere sempre stato, in passato, abbastanza scettico sulla coerenza della previsione legislativa di ricorribilità della sentenza resa ai sensi dell’art. 444 c.p.p., secondo il disposto dell’art. 448 co. 2 c.p.p.. Ciò, in quanto poteva apparire una contraddictio in terminis quella di favorire un negozio sulla pena [con tutte le conseguenze e le implicazioni che nederivano] e, al contempo, quella di permettere che un simile accordo, che postula coscienza della responsabilità, valutazione approfondita degli effetti e volontà definitoria del processo, possa essere rimesso in discussione, spesso, su basi del tutto inammissibili.
Devo, peraltro, ricredermi, osservando che il rimedio dell’impugnazione di legittimità deve rispondere, però, rigorosamente solo a scopi di natura eccezionale e non dovrebbe, come, invece, nella quotidiana prassi forense si riscontra, assolvere a funzioni meramente dilatoria o defatigatorie.
Chiusa questa premessa, si deve ritornare alla considerazione iniziale e cioè che l’istituto del patteggiamento appare in tutta evidenza subalterno alla valutazione portata dall’art. 129 c.p.p. .
Se tale affermazione può apparire ovvia, la stessa mette conto, però, di dovere precisare come la efficacia dell’obbligo di verifica contenuto a carico del giudice, nell’art. 129 c.p.p., sia di tale rilievo da potere – in qualunque fase procedimentale – vanificare il negozio sulla pena anche se ratificato con sentenza.
La pronunzia che si commenta è, quindi, esempio chiaro e concreto di quanto si va sostenendo, nel senso che, attesa la sommarietà della pronunzia del giudice investito del patteggiamento, la parte può, comunque, dolersi – con il mezzo del ricorso in Cassazione – di un errore in iudicando, laddove, come nella fattispecie, il giudice di prime cure non abbia adeguatamente e correttamente valutato la sussistenza di una causa legittimante l’applicazione della sentenza di proscioglimento.
L’intervento della Suprema Corte, quindi, diviene una forma di supplenza e correzione di un errore, che inficia il patteggiamento (attesa la natura preliminare dell’esame della sussistenza di cause atte a giustificare il proscioglimento dell’imputato, verifica che deve essere effettuata prima di ogni altra delibazione), commesso dal giudice di merito, il quale, a fronte della richiesta di applicazione della pena (che equivale, quantomeno, a un’ammissione del fatto, se non, addirittura, a una forma di ammissione di responsabilità o a un implicito riconoscimento di colpevolezza), può pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. solo se risultino dagli atti elementi idonei a superare la "presunzione di colpevolezza" che, evidentemente, il legislatore ricollega alla formulazione di tale richiesta, ovverosia solo se manchi un quadro probatorio idoneo almeno a definire il fatto come reato. (Cfr. Cass. pen. Sez. V, 15 Marzo 2005, n. 14063
******, Guida al Diritto, 2005, 29, 98).
E’ intuitivo che il sindacato della Corte di cassazione sulla sentenza di patteggiamento abbia margini molto ristretti, perchè il giudice di legittimità, oltre a non poter entrare nel merito delle pattuizioni, non può sindacare la congruità della pena, il titolo del reato (a meno che sia palesemente erroneo) e la concessione delle attenuanti (salvo la violazione di vincoli quali quelli stabiliti dalla L. 251/05), né può rimettere in discussione i presupposti della responsabilità dell’imputato.
Da tale premessa consegue, in particolare, che se è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento proposto per asserita mancanza di motivazione in ordine all’eventuale sussistenza di cause di proscioglimento ex articolo 129 del c.p.p. (Cfr. Cass. pen. Sez. IV, 02-12-2003, n. 3491, ******, ***** al Diritto, 2004, 16, 88), è, invece, per converso, assolutamente ammissibile – e la pronuncia in disamina fa fede di ciò – il ricorso che miri a denunziare la errata valutazione del giudice in ordine all’applicabilità al singolo caso ed all’inesistenza di circostanze idonee a fondare una decisione liberatoria ex articolo 129 del c.p.p. .
Tale delibazione, infatti, deve essere effettuata dal giudice con riferimento alla concreta situazione processuale ed alle effettive emergenze degli atti in correlazione alla circostanza processuale sulla quale si fonda la definizione del giudizio, vale a dire alla richiesta di applicazione della pena da parte dello stesso prevenuto, il quale rinuncia a difendersi ed esonera la controparte dal provare la fondatezza dell’accusa, concretando un vero e proprio controllo preliminare che non può essere eluso, anche se non richiede motivazione specifica ad hoc (V. ex plurimis Cass. pen. Sez. V, 15 Marzo 2005, n. 14063, ******, cit. e Cass. pen. Sez. VII, 04-03-2004, n. 28192, *********** al Diritto, 2004, 29, 85)[4].
 
Rimini, lì 3 Ottobre 2006
 
*******************
 
————————————————–
Corte di Cassazione
Sezione VI penale
Sentenza 6 settembre 2006, n. 29769
FATTO
Con sentenza in data 17 dicembre 2004 il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Udine applicava ex art. 444 c.p.p. a **** la pena di due anni di reclusione per il delitto di cui all’art. 378 c.p.

Propone ricorso l’imputata, deducendo che la sua condotta non è punibile ex art. 384 c.p., in quanto posta in essere per la necessità di proteggere il figlio H.C., imputato di concorso nel delitto ex art. 648 c.p.

DIRITTO
Il ricorso è fondato.

Come, invero, risulta in atti, H.C., accusato di concorso nel delitto di ricettazione, in relazione al quale furono rese ai Carabinieri le dichiarazioni false e reticenti che hanno dato luogo al presente procedimento, è figlio della prevenuta. La stessa, quindi, andava e va ritenuta non punibile per il reato ascritto, a sensi del comma 1 dell’art. 384 c.p., essendo evidente che la sua condotta fu determinata dalla necessità di evitare al figlio le gravi e inevitabili conseguenze sulla libertà e sull’onore che gli sarebbero derivate dall’accertamento della sua colpevolezza per il delitto ex art. 648 c.p.

L’impugnata sentenza deve, pertanto, essere annullata senza rinvio.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, trattandosi di persona non punibile ai sensi dell’art. 384, comma 1, c.p.
 


[1]        384. Casi di non punibilità.
            Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371-bis, 371-ter, 372, 373, 374 e 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore (1).
            Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372 e 373, la punibilità è esclusa se il fatto è commesso da chi per legge non avrebbe dovuto essere richiesto di fornire informazioni ai fini delle indagini o assunto come testimonio, perito, consulente tecnico o interprete ovvero non avrebbe potuto essere obbligato a deporre o comunque a rispondere o avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal rendere informazioni, testimonianza, perizia, consulenza o interpretazione (2).
            ———————–
         (1) Comma così modificato dall’art. 22, L. 7 dicembre 2000, n. 397 (Gazz. Uff. 3 gennaio 2001, n. 2). La Corte costituzionale, con sentenza 24-28 giugno 2004, n. 200 (Gazz. Uff. 7 luglio 2004, n. 26 – Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente comma, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost. Il testo in vigore prima della modifica disposta dalla citata legge n. 397 del 2000 era il seguente: «Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371-bis, 372, 373, 374 e 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore». Di tale formulazione la Corte costituzionale, con sentenza 11-18 gennaio 1996, n. 8 (Gazz. Uff. 24 gennaio 1996, n. 4 – Prima serie speciale), ha dichiarato: a) inammissibile la questione di legittimità del combinato disposto degli artt. 384, primo comma, 378 e 307, quarto comma, del codice penale, in riferimento all’art. 3, primo comma, Cost.; b) non fondata la questione di legittimità del combinato disposto degli artt. 384, primo comma, 378 e 307, quarto comma, del codice penale, in riferimento all’art. 29 Cost.
            1. Articolo così sostituito dall’art. 11, comma settimo, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, in L. 7 agosto 1992, n. 356, recante provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa. Successivamente il secondo comma è stato così modificato dall’art. 22, L. 7 dicembre 2000, n. 397 (Gazz. Uff. 3 gennaio 2001, n. 2) e dall’art. 21, L. 1 marzo 2001, n. 63. Il testo in vigore prima di quest’ultima modifica era il seguente: «Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372 e 373, la punibilità è esclusa se il fatto è commesso da chi per legge non avrebbe dovuto essere richiesto di fornire informazioni ai fini delle indagini o assunto come testimonio, perito, consulente tecnico o interprete ovvero avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal rendere informazioni, testimonianza, perizia, consulenza o interpretazione». Il testo in vigore prima della modifica disposta dalla legge n. 397 del 2000 era il seguente: «Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 372 e 373, la punibilità è esclusa se il fatto è commesso da chi per legge non avrebbe dovuto essere richiesto di fornire informazioni ai fini delle indagini o assunto come testimonio, perito, consulente tecnico o interprete ovvero avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal rendere informazioni, testimonianza, perizia, consulenza o interpretazione». In relazione alla suddetta formulazione la Corte costituzionale, con sentenza 12-27 dicembre 1996, n. 416 (Gazz. Uff. 3 gennaio 1997, n. 1 – Prima serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità, nella parte in cui non prevede l’esclusione della punibilità per false o reticenti informazioni assunte dalla polizia giudiziaria, fornite da chi avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal renderle, a norma dell’art. 199 del codice di procedura penale. L’art. 26 della suddetta legge n. 63 del 2001 ha così disposto:
«Art. 26.

1. Nei processi penali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni degli articoli precedenti salvo quanto stabilito nei commi da 2 a 5.

2. Se il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari, il pubblico ministero provvede a rinnovare l’esame dei soggetti indicati negli articoli 64 e 197-bis del codice di procedura penale, come rispettivamente modificato e introdotto dalla presente legge, secondo le forme ivi previste.

3. Le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o dell’udienza preliminare, se già acquisite al fascicolo per il dibattimento, sono valutate a norma dei commi 3, 4, 5 e 6 del previgente articolo 500 del codice di procedura penale.

4. Quando le dichiarazioni di cui al comma 3 sono state rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’esame dell’imputato o del difensore, si applica la disposizione del comma 2 dell’articolo 1 del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2000, n. 35, soltanto se esse siano state acquisite al fascicolo per il dibattimento anteriormente alla data del 25 febbraio 2000. Se sono state acquisite successivamente, si applica il comma 1-bis dell’articolo 526 del codice di procedura penale, come introdotto dall’articolo 19 della presente legge.

            5. Alle dichiarazioni acquisite al fascicolo per il dibattimento, e già valutate ai fini delle decisioni, si applicano nel giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione le disposizioni vigenti in materia di valutazione della prova al momento delle decisioni stesse.».
 
[2]            Cassazione Penale Sent. n. 22398 del 11-05-2004 Svolgimento del processo – Motivi della decisione
   Con sentenza del 12 marzo 2001 n. 2333 il Tribunale di Napoli dichiarava ************** colpevole del reato ascrittole – perche’, dopo che *************** aveva commesso il delitto di calunnia per il quale era stato colpito da ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli il 7 agosto 1997, lo aiutava a sottrarsi alle ricerche dell’Autorita’ ospitandolo nella propria abitazione – e la condannava con le attenuanti generiche, alla pena di sei mesi di reclusione.
            Contro tale decisione proponeva appello il difensore dell’imputato, chiedendone l’assoluzione ai sensi dell’art. 530 c.p.p., commi 1, o 2 o 3; in subordine, la riduzione della pena inflitta dal primo Giudice.
            A seguito del giudizio la Corte d’appello di Napoli con sentenza n. 5099 del 1 luglio 2002 confermava la decisione di primo grado.
            Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:
            – contraddizioni e incongruenze logiche perche’ da un lato la Corte si serve degl’innumerevoli riscontri estrinseci per fondare l’assunto secondo il quale la ******** non poteva non sapere che il ********* (suo convivente) fosse ricercato per il reato di calunnia; dall’altro invece nega che possa ritenersi provata la convivenza ai fini dell’applicazione dell’esimente di cui all’art. 384, comma 1, c.p..
            L’impugnazione e’ infondata.
            La motivazione della sentenza impugnata si basa sulla considerazione che la convivenza tra il ********* e la ******** non fosse una convivenza more uxorio, instaurata prima e indipendentemente dal reato di calunnia per il quale il ********* era ricercato, ma che la ******** abbia dato ospitalita’ al Filippini in casa sua, dando luogo a un rapporto di convivenza occasionale, finalizzato al favoreggiamento dell’imputato.
            I Giudici di merito hanno trovato riscontro nel fatto che il ********* aveva la propria residenza nei Quartieri Spagnoli, in una parte della citta’ notevolmente distante dalla dimora dell’imputata. Secondo la ricostruzione dei fatti eseguita in primo e secondo grado esisteva, quindi, il presupposto per ritenere commesso il reato di favoreggiamento. Non vi era prova, invece, della convivenza stabile tra i due, more uxorio, che avrebbe potuto dar luogo per analogia al riconoscimento della scriminante dell’art. 384 c.p..
            La valutazione appare in tal senso univoca e insuscettibile di determinare la presunta contraddittorieta’ della motivazione allegata dalla ricorrente.
            Il vizio denunciato pertanto non sussiste.
            P.Q.M.
            LA CORTE
            Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
            Cosi’ deciso in Roma, il 22 gennaio 2004. Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2004
                                                                 
[3]         Si veda anche Cass. Pen., 04-07-1985, *******, Riv. Pen., 1986, 830, per la quale Ad integrare la situazione di necessità, prevista dall’art. 384 c. p. per la sussistenza di casi di non punibilità, non è sufficiente un pericolo genericamente temuto, ma occorre la prova di un pericolo attuale e concreto (fattispecie di rigetto di ricorso proposto da imputato di favoreggiamento personale il quale aveva invocato la non punibilità poiché temeva una vendetta, nella eventualità di una dichiarazione veritiera, per l’appartenenza del suo feritore alla criminalità organizzata).
 
 
[4]         Anche a seguito delle modifiche di cui alla legge 12 giugno 2003 n. 134, che ha introdotto il cosiddetto «patteggiamento allargato» (articolo 444, comma 1, del c.p.p) e ricompreso tra i provvedimenti suscettibili di revisione anche la sentenza di patteggiamento resa ex articolo 444 del c.p.p (articolo 629, comma 1, del c.p.p), deve escludersi che a quest’ultima sia stata attribuita, in tal modo, la natura di «vera e propria sentenza di condanna», con conseguente obbligo di motivazione in termini dimostrativi della responsabilità. Ciò si desume in tutta evidenza dal disposto dell’articolo 629 del c.p.p, nel testo modificato dalla legge n. 134 del 2003, laddove si dispone che è «ammessa la revisione delle sentenze di condanna o delle sentenze emesse ai sensi dell’articolo 444, comma 2, del c.p.p»: con ciò, infatti, il legislatore dimostra, mediante l’uso della «o» alternativa e disgiuntiva, di avere ben presente che la sentenza di patteggiamento non è «di condanna», bensì, come si legge nel comma 1-bis dell’articolo 445 del c.p.p (significativamente introdotto dalla stessa legge n. 134 del 2003), «equiparata ad una sentenza di condanna», e proprio tale equiparazione giustifica l’inserimento di detta sentenza nel novero di quelle soggette a revisione. Da quanto esposto, pertanto, deriva che per la motivazione della sentenza di patteggiamento è sufficiente la valutazione degli elementi indicati nel comma 2 dell’articolo 444 del c.p.p (sussistenza del consenso della parte che ha formulato la richiesta, insussistenza delle condizioni in presenza delle quali deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo 129 del c.p.p, correttezza della qualificazione giuridica del fatto, dell’applicazione e comparazione delle circostanze prospettate dalle parti e congruità della pena indicata), senza che ciò si ponga in contrasto con l’obbligo di motivazione sancito dagli articoli 125, comma 3, del c.p.p e 111, comma 6, della Costituzione. Infatti, con tale sentenza non viene affermata la responsabilità dell’imputato, ma semplicemente si applica la pena concordata, in ossequio alla peculiare natura del rito, che si incentra su di un negozio processuale accedendo al quale l’imputato esonera l’organo dell’accusa dal fornire la prova dei fatti dedotti nell’imputazione (sicchè il giudice non deve motivare «in positivo» sulla responsabilità, ma semplicemente esaminare se sussistano cause di non punibilità ex articolo 129 del codice di procedura penale).
 

Zaina Carlo Alberto

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento