Nomina del CTU e conferimento dell’incarico

Redazione 11/12/18
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L’accertamento tecnico preventivo ante causam va proposto con ricorso, che deve essere depositato nella cancelleria del giudice competente a conoscere il merito in base a quanto disposto dall’art. 693 c.p.c., mentre, pendente il giudizio, l’istanza deve essere rivolta al giudice già investito della causa ovvero nei casi di eccezionale urgenza, ai sensi del comma 2 della su citata norma, può essere proposta al tribunale del luogo in cui la causa deve essere assunta.

La clausola compromissoria

Nel caso in cui le parti abbiano stipulato una clausola compromissoria, la giurisprudenza ha ritenuto che trovi applicazione il dettato dell’art. 669 quinquies c.p.c. per il quale la misura di istruzione preventiva deve essere proposta davanti al giudice che sarebbe stato competente a decidere nel merito.

Il giudice fissa l’udienza di comparizione del ricorrente, e assegna allo stesso un termine per effettuare la notificazione del ricorso alla controparte, onde assicurare l’instaurazione di un corretto contraddittorio e nomina il Consulente tecnico d’ufficio, cui è demandato il compito di svolgere le operazioni peritali.

Presenti il ricorrente ed il resistente, il giudice assegna l’incarico al CTU, previo giuramento reso ex art. 193 c.p.c., e formulazione dei quesiti che delimitano l’ambito di indagine della perizia. In sede di comparizione le parti hanno la facoltà di nominare i propri Consulenti tecnici di parte, oppure possono riservarsi la nomina sino all’inizio delle operazioni peritali.

Nel caso in cui il CTU scelga di comunicare fuori udienza la data di inizio delle operazioni peritali, in base a quanto previsto dall’art. 91 disp. att. c.p.c. sarà il cancelliere ad avvisare i difensori, nel domicilio eletto, ed i CTP ritualmente nominati. Si deve sottolineare, però, come ormai sia invalsa la prassi che le comunicazioni ai CTP vengano effettuate dallo stesso CTU a mezzo pec o raccomandata con avviso di ricevimento.

La nomina del CTU

Se il CTU è stato nominato, ma non ha ancora prestato giuramento davanti al giudice, può astenersi facendone denuncia o proponendo istanza al giudice che l’ha nominato almeno tre giorni prima dell’udienza di comparizione. Nello stesso termine di tre giorni può essere ricusato ai sensi dell’art. 63 c.p.c., a seguito di istanza presentata da una delle parti in giudizio. Sulla ricusazione del CTU decide lo stesso giudice che lo ha nominato che valuterà la fondatezza o meno dell’istanza, provvedendo con istanza non impugnabile.

La giurisprudenza di legittimità ha sottolineato, con orientamento ormai consolidato, la circostanza che l’istanza di ricusazione debba essere presentata tempestivamente. La ratio di tale orientamento risiede nella facoltà riservata al giudice, di disporre la eventuale rinnovazione della CTU già espletata.

Di recente la Corte di Cassazione, con decisione a Sezioni Unite, è tornata a definire il rapporto esistente tra il CTU e il giudice precisando che il rapporto di collaborazione, quale ausiliario del magistrato e amministrazione dello Stato si estrinseca in un rapporto di servizio, da cui scaturiscono le responsabilità previste dall’art. 64 c.p.c. e la giurisdizione della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 52 del r.d. n. 1214 del 1934 (1).

Il presente contributo è tratto da

Note

(1) Cfr. Cass, sez. U, 30 dicembre 2011, n. 30786, RCP, 2012, 3,846.

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