Nelle controversie riguardanti le gare bandite dopo l’entrata in vigore della direttiva 2007/66/CE dell’11 dicembre 2007, è competente il giudice amministrativo sulle sorti del contratto

Lazzini Sonia 16/12/10
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Nelle controversie riguardanti le gare bandite dopo l’entrata in vigore della direttiva 2007/66/CE dell’11 dicembre 2007, è competente il giudice amministrativo sulle sorti del contratto

le norme sopravvenute in corso di giudizio che modifichino la giurisdizione e la competenza trovano applicazione anche nei giudizi pendenti

Il Ministero appellante si duole inoltre dell’applicazione, da parte del primo giudice, dell’art. 245 ter del d. lgs. 11 settembre 2008, n. 152, introdotto dal d. lgs. 20 marzo 2010, n. 53.

La sentenza appellata in applicazione della novella sopra citata interviene infatti anche sul contratto stipulato a seguito dell’aggiudicazione.

Ritiene il Ministero che la novella non sia applicabile nella controversia in quanto entrata in vigore il 28 aprile 2010, quindi dopo la notifica del ricorso di primo grado.

Qual è il parere dell’adito giudice amministrativo di appello del Consiglio di Stato?

Neanche questa argomentazione è condivisibile.

Occorre premettere come sia ben dubbio se la novella appena richiamata introduca una novità nell’ordinamento vigente, ovvero chiarisca un punto di applicazione controversa, relativo all’individuazione del giudice competente a pronunciarsi sulla sorte del contratto stipulato dalla stazione appaltante dopo l’annullamento dell’aggiudicazione.

Prima dell’entrata in vigore del d. lgs. 20 marzo 2010, n. 53, la Corte di Cassazione con sentenza delle Sezioni unite civili 5 marzo 2010, n. 5291, aveva affermato che nelle controversie riguardanti le gare bandite dopo l’entrata in vigore della direttiva 2007/66/CE dell’11 dicembre 2007, in tema di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici, il giudice amministrativo è competente anche sulla invalidità dell’aggiudicazione e sulla privazione degli effetti del contratto concluso con l’aggiudicatario.

Comunque, nella specie appare applicabile il principio dettato dalla Corte di Cassazione, Sezione II civile, con sentenza 9 giugno 2010, n. 13882, secondo il quale le norme sopravvenute in corso di giudizio che modifichino la giurisdizione e la competenza trovano applicazione anche nei giudizi pendenti se tale giurisdizione o competenza venga, per l’effetto, attribuita ai giudici dinanzi ai quali la causa pende, ovvero dinanzi ai quali la causa stessa dovrebbe essere ripresa o riassunta se fosse dichiarato che, al momento della domanda, essi mancavano della giurisdizione o della competenza che hanno esercitato (in termini Cons. Stato, V, 1 luglio 2005, n. 3672).

Applicando il principio appena richiamato la doglianza deve essere respinta.

 

A cura di *************

 

Riportiamo qui di seguito la decisione numero 7980 del 9 novembre 201° pronunciata dal Consiglio di Stato

 

N. 07980/2010 REG.SEN.

N. 06330/2010 REG.RIC.

N. 06988/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)


ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 6330 del 2010, proposto da:
Consorzio Ricorrente People società cooperativa Onlus, rappresentato e difeso dagli avv.ti *****************, ********************, con domicilio eletto presso l’avv. ***************** in Roma, via A. Bertoloni n. 35;

contro

Controinteressata Onlus, rappresentata e difesa dall’avv. Mariadolores Furlanetto, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via A. Vivaldi n. 15;

nei confronti di

Ministero dell’interno, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliato per legge presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

sul ricorso in appello numero di registro generale 6988 del 2010, proposto da:
Ministero dell’interno, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato;

contro

Controinteressata Onlus, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata;

nei confronti di

Consorzio Ricorrente People società cooperativa Onlus, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato;

per la riforma

della sentenza breve del Tribunale amministrativo del Lazio – Roma, Sezione II Quater n. 18650/2010, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI PER IL PROGETTO “PICCOLI COMUNI GRANDE SOLIDARIETÀ”

 

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Controinteressata Onlus e di Ministero dell’Interno e di Soc. Coop. Consorzioricorrente People Onlus;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2010 il Cons. *************** e uditi per le parti gli avvocati ********, ********** e dello Stato ********;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Con ricorso al Tribunale amministrativo del Lazio, sede di Roma, Legamabiente Onlus in persona del legale rappresentante impugnava il provvedimento, comunicato via fax in data 26 febbraio 2010, con il quale il Direttore centrale dei servizi civili per l’immigrazione e l’asilo del Ministero dell’interno aveva definitivamente aggiudicato al Consorzio Ricorrente People società cooperativa Onlus la gestione dei servizi per il progetto “piccoli comuni grande solidarietà” nell’ambito del PON sicurezza per lo sviluppo obiettivo convergenza 2007 – 2013.

Lamentava:

1) disparità di trattamento in favore dell’offerta aggiudicataria, che non ha rispettato la prescrizione del capitolato in base alla quale l’offerta doveva essere contenuta in massimo sessanta cartelle;

2) illogicità manifesta, erroneità, disparità di trattamento delle valutazioni effettuate dalla commissione valutatrice.

Chiedeva quindi l’annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti impugnati.

Con la sentenza in epigrafe, resa in forma semplificata in esito alla discussione in camera di consiglio, il Tribunale amministrativo del Lazio, sede di Roma, Sezione II Quater, accoglieva il ricorso sotto il secondo profilo, per l’effetto annullando l’aggiudicazione, dichiarando inefficace il contratto e disponendo il risarcimento in forma specifica e conseguentemente dichiarando l’obbligo per la stazione appaltante di rinnovare e completare il procedimento entro sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza e disponendo che ove la ricorrente consegua l’aggiudicazione definitiva avrà diritto ad un contratto per l’identico periodo di ventiquattro mesi originariamente previsto dal capitolato.

Avverso la predetta sentenza insorgono, con separati appelli, il Ministero dell’interno in persona del Ministro in carica ed il Consorzio Ricorrente People società cooperativa Onlus in persona del legale rappresentante contestando gli argomenti che ne costituiscono il presupposto e chiedendo la sua riforma, previa sospensione, ed il rigetto del ricorso di primo grado.

Con ordinanza n. 4061 in data 2 novembre 2010 sono state accolte le istanze cautelari.

Si è costituita in giudizio Controinteressata Onlus chiedendo il rigetto degli appelli.

Questi sono stati assunti in decisione alla pubblica udienza del 12 ottobre 2010.

DIRITTO

1. Gli appelli in epigrafe devono essere riuniti onde definirli con unica sentenza, essendo rivolti avverso la medesima pronuncia di primo grado.

2. La vicenda riguarda l’appalto per l’affidamento dei servizi relativi al progetto “piccoli comuni, grande solidarietà” gestito dal Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno, destinato alla realizzazione di un intervento “sperimentale ed innovativo di reinserimento di cinquanta rifugiati di nazionalità eritrea”.

La gara è stata vinta dall’odierna appellante, che ha ottenuto il miglior punteggio per l’offerta economica e un punteggio pari a quello dell’appellata per il valore tecnico dell’offerta.

L’odierna appellata ha proposto ricorso, lamentando in sostanza l’illogicità delle valutazioni relative al merito tecnico, con riferimento alle voci (assistenza sociale e psicologica, formazione linguistica italiana, mediazione culturale ed attività di inclusione sociale) in cui erano stati attribuiti gli stessi punti alle due offerte nonostante evidenti differenze a suo vantaggio, e l’impugnazione è stata accolta dal primo giudice con riferimento alla seconda ed alla terza delle voci sopra elencate.

Le parti appellanti contestano la sentenza di primo grado, affermando che il primo giudice ha dato rilievo ad elementi puramente quantitativi, riguardanti il numero degli addetti e le ore nelle quali il servizio era assicurato, da prendere in considerazione nella voce “organizzazione del servizio”, riguardo alla quale i punteggi non sono stati censurati, mentre per le voci di cui ora si tratta il punteggio è stato attribuito sulla base di un giudizio qualitativo in ordine al pregio dell’impostazione seguita dai proponenti.

La tesi delle parti appellanti non è condivisa dal Collegio.

Invero, appare del tutto illogico affermare che la valutazione del merito tecnico di un progetto possa prescindere dalla sua concreta realizzabilità.

A voler seguire il ragionamento degli appellanti, l’aggiudicazione del servizio potrebbe essere affidata ad elaborazioni del tutto astratte, forse anche valide sul piano scientifico, ma inidonee a contribuire alla corretta gestione del progetto.

Giustamente quindi il primo giudice ha affermato che il punteggio per le voci sopra indicate doveva essere attribuito valutando la concreta realizzabilità delle proposte, ed in tale contesto tenendo conto dell’evidente superiorità “quantitativa” della proposta dell’odierna appellata.

3. Il Ministero appellante si duole inoltre dell’applicazione, da parte del primo giudice, dell’art. 245 ter del d. lgs. 11 settembre 2008, n. 152, introdotto dal d. lgs. 20 marzo 2010, n. 53.

La sentenza appellata in applicazione della novella sopra citata interviene infatti anche sul contratto stipulato a seguito dell’aggiudicazione.

Ritiene il Ministero che la novella non sia applicabile nella controversia in quanto entrata in vigore il 28 aprile 2010, quindi dopo la notifica del ricorso di primo grado.

Neanche questa argomentazione è condivisibile.

Occorre premettere come sia ben dubbio se la novella appena richiamata introduca una novità nell’ordinamento vigente, ovvero chiarisca un punto di applicazione controversa, relativo all’individuazione del giudice competente a pronunciarsi sulla sorte del contratto stipulato dalla stazione appaltante dopo l’annullamento dell’aggiudicazione.

Prima dell’entrata in vigore del d. lgs. 20 marzo 2010, n. 53, la Corte di Cassazione con sentenza delle Sezioni unite civili 5 marzo 2010, n. 5291, aveva affermato che nelle controversie riguardanti le gare bandite dopo l’entrata in vigore della direttiva 2007/66/CE dell’11 dicembre 2007, in tema di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici, il giudice amministrativo è competente anche sulla invalidità dell’aggiudicazione e sulla privazione degli effetti del contratto concluso con l’aggiudicatario.

Comunque, nella specie appare applicabile il principio dettato dalla Corte di Cassazione, Sezione II civile, con sentenza 9 giugno 2010, n. 13882, secondo il quale le norme sopravvenute in corso di giudizio che modifichino la giurisdizione e la competenza trovano applicazione anche nei giudizi pendenti se tale giurisdizione o competenza venga, per l’effetto, attribuita ai giudici dinanzi ai quali la causa pende, ovvero dinanzi ai quali la causa stessa dovrebbe essere ripresa o riassunta se fosse dichiarato che, al momento della domanda, essi mancavano della giurisdizione o della competenza che hanno esercitato (in termini Cons. Stato, V, 1 luglio 2005, n. 3672).

Applicando il principio appena richiamato la doglianza deve essere respinta.

4. Gli appello devono, in conclusione, essere respinti.

Le spese del presente grado del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

riunisce gli appelli in epigrafe e, definitivamente pronunciando, li respinge.

Condanna gli appellanti, in solido, al pagamento, in favore della parte appellata, di spese ed onorari del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi € 8.000,00 (ottomila/00) oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2010 con l’intervento dei magistrati:

*****************, Presidente

****************, Consigliere

Bruno **************, Consigliere

******************, Consigliere

***************, ***********, Estensore

 

 

 

L’ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/11/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Lazzini Sonia

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