Nel giudizio elettorale non è ammessa la tutela cautelare

Scarica PDF Stampa

E’ questo il principio con cui il TAR Puglia Sezione di Bari ha respinto l’istanza cautelare connessa al ricorso principale proposto per l’accertamento del diritto del candidato al consiglio regionale ad essere proclamato eletto.

Per il TAR adito, in particolare, poichè ai sensi dell’art. 84 del d.p.r. 16 maggio 1970, n. 570, il Tribunale, quando accoglie il ricorso corregge il risultato delle elezioni e sostituisce ai candidati illegalmente proclamati coloro che hanno diritto di esserlo, tale effetto è incompatibile con la precarietà e transitorietà della misura cautelare.

Secondo il TAR Bari, infatti, la misura cautelare della sospensione della nomina del controinteressato non arreca alcun vantaggio al ricorrente, avendo quale unico effetto immediato la ridotta presenza nel consiglio regionale dei rappresentanti della lista alla quale appartengono tanto il ricorrente che il contro interessato.

 

 

Avv. ****************

 

 

N. 00369/2010 REG.ORD.SOSP.

N. 00724/2010 REG.RIC.           

 

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)


ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 724 del 2010, proposto da:
*** *************, rappresentato e difeso dagli avv. ******************** e *******************, con domicilio eletto presso l’avv. ***************** in Bari, via Nicolai, 43;

contro

la Regione Puglia;

nei confronti di

*** ***, rappresentato e difeso dall’avv. ***********************, con domicilio eletto presso l’avv. *************** in Bari, via Pasquale Fiore, 14;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

nei limiti dell’interesse del ricorrente, dei verbali delle operazioni elettorali e di proclamazione degli eletti, per l’elezione del Presidente della giunta regionale e del Consiglio regionale della Puglia del 28 e 29 marzo 2010 ed in particolare,

del verbale con cui l’ufficio centrale circoscrizione di Taranto a seguito di mero errore materiale ha trasmesso all’ufficio elettorale regionale una cifra errata dei voti conseguiti dall’UDC Taranto;

del verbale dell’Ufficio Centrale Regionale;

del verbale dell’ufficio centrale circoscrizionale di Taranto e del verbale dell’ufficio centrale circoscrizionale di Brindisi;

per la correzione delle operazioni nel senso dell’assegnazione del secondo seggio CUR di spettanza dell’UDC alla circoscrizione di Taranto e non a quella di Brindisi e di proclamazione alla carica di consigliere della Regione Puglia di *** ************* in luogo di *** Euprepio;

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di *** *** e il ricorso incidentale dallo stesso proposto;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore il consigliere *************;

Uditi nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2010, per le parti, i difensori avvocati ****************** su delega degli avvocati ********* e ******************* ed ***********************;

 

Considerato che ai sensi dell’art. 84 del d.p.r. 16 maggio 1970, n. 570, il Tribunale, quando accoglie il ricorso corregge il risultato delle elezioni e sostituisce ai candidati illegalmente proclamati, coloro che hanno diritto di esserlo;

Considerato che tale effetto è incompatibile con la precarietà e transitorietà della misura cautelare;

Considerato che la misura cautelare della sospensione della nomina del controinteressato non arreca alcun vantaggio al ricorrente, avendo quale unico effetto immediato la ridotta presenza nel consiglio regionale dei rappresentanti della lista alla quale appartengono tanto il ricorrente che il controinteressato;

Ritenuto, in conseguenza, che non sussistono i presupposti per la concessione della misura cautelare;

P.Q.M.

Respinge la su indicata domanda cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2010 con l’intervento dei Magistrati:

******************, Presidente

*************, ***********, Estensore

****************, Consigliere

 

 

L’ESTENSORE     IL PRESIDENTE

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/05/2010

IL SEGRETARIO

Matranga Alfredo

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento