Nel caso in cui la mancata comprova dei requisiti di ordine speciale richiesti nel bando, sia dovuta ad evidente errore scusabile, non vanno applicate le sanzioni di cui all’articolo 10 1 quater della Legge Merloni.

Lazzini Sonia 24/11/05

L?impresa ha diritto ad ottenere il risarcimento del danno patito con la restituzione della somma incamerata dalla stazione appaltante a titolo di cauzione, gli interessi, nella misura legale, su tale somma, nonch? le spese sostenute dalla societ? nella procedura dinanzi all’ Autorit? di Vigilanza sui Lavori Pubblici

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Il Tar Toscana, Seconda Sezione di Firenze, con la sentenza numero 4538 del 30 settembre 2005 da torto ad un?amministrazione per aver applicato le sanzioni di cui all?articolo 10 comma 1 quater della Legge 109/94 s.m.i.

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Alla Commissione sembrava infatti che l?impresa sorteggiata non avesse successivamente dimostrato il requisito relativo al costo complessivo del personale dipendente non inferiore al 15% della cifra d’ affari realizzata di cui almeno il 40% per personale operaio

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In realt? invece:

<< Invero dalla documentazione fiscale allegata alla relazione prodotta il 14 settembre 2001 alla Commissione giudicatrice dalla societ? ricorrente risulta che questa nel quinquennio antecedente il 2000 ha sempre sostenuto un costo complessivo per il personale operaio superiore al minimo del 40% o del 15% della cifra d’ affari del quinquennio stesso, dimostrando in tal modo di possedere un adeguato organico medio annuo come previsto dal comma 10 dell’ art. 18 del D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34.

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E’ pur vero che relativamente all’ anno 2001, (fuori, quindi, dal su- indicato quinquennio) la societ? si ? limitata a produrre l’ elenco del personale dipendente relativo a tale anno(personale costituito da nove operai e due impiegati), ma ? rilevare che a fronte della circostanza che nel quinquennio antecedente era stato ampiamente dimostrato il possesso del requisito di che trattasi e che il bando non specificava le annualit? di riferimento, avrebbe dovuto considerare che la mancata presentazione della documentazione relativamente all’ anno 2000 era derivata da errore scusabile, per cui anzich? procedere all’ esclusione dalla gara con escussione della fideiussione provvisoria e segnalazione all’ Autorit? di Vigilanza sui Lavori Pubblici, avrebbe dovuto chiedere alla societ? di integrare la documentazione ritenuta mancante>>

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A cura di Sonia LAZZINI

  • allegata sentenza

Lazzini Sonia

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