Negoziazione assistita: definizione, obbligatorietà e rapporti con la mediazione

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Con la recente sentenza n. 15716/2021 il Tribunale di Roma ha respinto la domanda di risarcimento danni fatta da un cittadino della Capitale nei confronti del Comune.

L’uomo, cadendo sul marciapiede di una strada della capitale si era infortunato in modo grave.

Essendo chiara la dinamica dell’accaduto e i danni ampiamente dimostrati, decide di fare causa al Comune con l’intento di essere risarcito, ma la sua domanda viene respinta.

Il Giudice Civile del Tribunale di Roma sancisce che è “improcedibile”.

In senso tecnico significa che la pretesa di risarcimento non può essere esaminata perché manca una condizione di procedibilità.

Il danneggiato non aveva esperito la negoziazione assistita, che era necessaria in relazione al valore della causa (chiedeva 35mila euro di danni).

Con l’intento di evitare di trovarsi in situazioni del genere, è bene sapere quando è obbligatoria la negoziazione assistita.

La materia contiene diversi dubbi ed equivoci, soprattutto perché la negoziazione assistita, che è stata introdotta nel 2014, si “intreccia” con la mediazione civile ma non la sostituisce.

Nel caso in questione, il giudice ha sottolineato che non si può scegliere liberamente tra l’una e l’altra, in particolare quando la negoziazione assistita è obbligatoria e la mediazione non lo è.

La mediazione è una procedura più garantita, affidata a un soggetto terzo, anziché agli avvocati delle parti e prevale sulla negoziazione assistita nei casi di “cumulo”, quando la controversia rientra nell’ambito di applicazione di entrambi gli istituti.

In simili casi è sufficiente proporre la domanda di mediazione e la negoziazione non è più obbligatoria ai fini della procedibilità dell’azione giudiziaria.

Indice

  1. In che cosa consiste la negoziazione assistita?
  2. In quali casi la negoziazione assistita obbligatoria?
  3. In quali casi la negoziazione assistita non è obbligatoria?
  4. I rapporti tra la negoziazione assistita e la mediazione

1. In che cosa consiste la negoziazione assistita?

La negoziazione assistita è uno strumento per definire in forma di conciliazione il contenzioso civile, risolvendo la controversia senza l’aiuto del giudice.

Si attua con la partecipazione degli avvocati delle parti in lite, i quali si incontrano per raggiungere un accordo, che prende il nome di “convenzione di negoziazione”.

L’accordo in questione, una volta che le parti e i loro rispettivi avvocati lo sottoscrivono, autenticando la firma dei loro assistiti, costituisce titolo esecutivo, come una sentenza del giudice.

Le parti si siedono intorno a un tavolo cercando di raggiungere una bonaria soluzione senza andare in causa.

L’intento del legislatore che ha introdotto questo strumento è quello di evitare il ricorso alla giustizia quando l’intesa può essere raggiunta tra le parti e dai loro avvocati in modo diretto, prima di rivolgersi al giudice e fuori dai Tribunali.

In senso tecnico un simile obiettivo è chiamato dal legislatore “funzione deflattiva del contenzioso”. Nel corso del procedimento di negoziazione le parti si devono comportare con lealtà e buona fede e sono sono obbligate a tenere riservate le informazioni delle quali vengono a sapere.

Le stesse, però, non possono essere utilizzate nel giudizio successivo ( art. 9 D.L. n. 132/2014, conv. in L. n. 162/2014).

2. In quali casi la negoziazione assistita è obbligatoria?

La negoziazione assistita è una condizione di procedibilità della domanda giudiziale, per questo motivo, deve essere esperita anche se le parti non riescono a siglare un accordo, perché in caso contrario non potranno sottoporre al giudice le loro questioni.

La legge  sanziona con l’improcedibilità della domanda il mancato invito della controparte alla negoziazione assistita.

La declaratoria di improcedibilità è prevista esclusivamente nei casi nei quali la negoziazione assistita è obbligatoria, non quando è facoltativa e volontaria.

La negoziazione assistita rappresenta un sistema alternativo di soluzione delle controversie e ha carattere di residuo, non si applica quando il legislatore prevede altre procedure obbligatorie di mediazione o di conciliazione o quando la parte è ammessa a stare in giudizio di persona, senza l’assistenza dell’avvocato.

Alla negoziazione assistita devono necessariamente prendere parte gli avvocati.

A parte le eccezioni, la negoziazione assistita è obbligatoria in due casi:

  • Risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti, nei casi di sinistri stradali.
  • Pagamento a qualsiasi titolo di somme non superiori a cinquantamila euro.

3. In quali casi la negoziazione assistita non è obbligatoria?

La negoziazione assistita non è obbligatoria:

  • Nei procedimenti per ingiunzione, vale a dire, nelle richieste di emissione di un decreto ingiuntivo e nel successivo giudizio di opposizione allo stesso.
  • Nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva per comporre la lite, indicati dall’articolo 696 bis del codice di procedura civile.
  • Nei procedimenti che si svolgono in camera di consiglio anziché in pubblica udienza, cosiddetti “procedimenti camerali”.
  • Nei giudizi, principali o incidentali, di opposizione all’esecuzione forzata.
  • Nell’azione civile esercitata nel processo penale attraverso la costituzione di parte civile.

4. I rapporti tra la negoziazione assistita e la mediazione

Nella sentenza del Tribunale di Roma della quale si è scritto all’inizio, il giudice ha chiarito che, quando la negoziazione assistita è obbligatoria, le parti non possono scegliere la mediazione come  sostitutivo.

La legge dà prevalenza alla mediazione, rispetto alla negoziazione assistita, in quelle controversie nelle quali entrambe risultino obbligatorie.

In simili casi, per rispettare la condizione di procedibilità dell’azione, basta proporre la domanda di mediazione.

La sentenza sottolinea che quando la mediazione non sia obbligatoria, mentre lo sia la negoziazione assistita, non rientra nel potere delle parti scegliere una in sostituzione dell’altra, ma le stesse sono obbligate ad esperire la negoziazione assistita, indipendentemente dall’efficacia potenziale che abbia l’una o l’altra.

 

 

 

 

 

 

Dott.ssa Concas Alessandra

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