Negata la ultrattività dell’atto di nomina del difensore contenuto nell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato

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La Corte Suprema di Cassazione con sentenza n. 530 dell’8 gennaio 2010 ha respinto il ricorso di un imputato per rapina che aveva inserito la nomina del difensore nell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, senza conferirgli una procura separata.

La Corte con la sentenza in oggetto ha affermato che la nomina del difensore e la contestuale elezione di domicilio, inserita nel testo dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non è efficace perché l’istanza è un atto introduttivo di un procedimento incidentale diverso e separato dal quello di cognizione.

La Corte precisa che non è consentito alla parte nominare il difensore ed eleggere il domicilio in un atto diverso, relativo ad una procedura differente, senza conferire, tra l’altro, a tale manifestazione di volontà la necessaria evidenza con un’apposizione separata.

Infatti, le formalità previste dagli artt. 93 e 162 c.p.c. conferiscono alla comunicazione della nomina del difensore e/o del domicilio eletto o dichiarato, una solennità tale da attribuire a detta dichiarazione un autonomo rilievo di atto non confondibile, nascondibile, occultabile con altri o in altri, proprio per la fondamentale importanza che esso riveste nel procedimento.

In conclusione, la nomina del difensore e l’elezione di domicilio inserita nella domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato avrà efficacia esclusivamente nel procedimento incidentale; avrà valore nel procedimento principale solo se dette dichiarazioni acquistino autonomia e siano chiaramente rivolte ad avere effetto anche al di là del procedimento incidentale.

Il testo della sentenza (pdf) si trova nella biblioteca del sito www.anvag.it

Allegato

pdf_29695-1.pdf 52kB

Ianniello Nicola

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