Monitoraggio opere pubbliche: esplicazione delle modalità operative

Redazione 14/05/14
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Biancamaria Consales

Con circolare n. 14 del Mef, datata 8 aprile 2014, e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 12 maggio u.s., sono state definite le prime modalità operative del monitoraggio delle opere pubbliche declinando il principio dell’univocità dell’invio delle informazioni introdotto dal D.Lgs. 229/2011. In virtù di tale principio i dati richiesti se già presenti, in tutto o in parte, in altre banche dati non sono oggetto di ulteriore invio da parte delle amministrazioni e dei soggetti interessati, ma pervengono al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (MEF) direttamente da tali banche dati.

 In particolare, a partire da settembre, data del primo invio delle informazioni al MEF, non sono pertanto oggetto d’invio le informazioni sulle opere pubbliche inviate: 

  1. alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici – AVCP; 
  2. alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica nell’ambito del sistema CUP (Codice Unico di Progetto);
  3. al Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) gestito dalla Banca d’Italia per conto del MEF; 
  4. alla Banca Dati Unitaria (BDU) presso il MEF relativa agli interventi finanziati nell’ambito delle politiche comunitarie e di coesione.

Ciò è fattibile grazie all’interazione tra sistemi informativi che rilevano momenti o aspetti differenti della stessa opera pubblica, la cui interconnessione, prima dell’adozione del D.Lgs. 229/2011, risultava impossibile a causa dell’incompatibilità delle informazioni presenti nelle varie rilevazioni.

La circolare fornisce, dunque, le modalità amministrative e tecniche per assicurare il principio dell’univocità dell’invio basato sul legame gerarchico tra i due principali codici di rilevazione di settore, ovvero:

  1. il CUP (codice unico progetto, rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri)
  2. il CIG (codice identificativo gara, rilasciato dall’AVCP) prevedendo che il CIG non possa essere rilasciato dall’AVCP se non in presenza di un CUP valido.

La circolare stabilisce, inoltre, che la prima rilevazione riguarderà lo stato di attuazione delle opere pubbliche al 30 giugno 2014 e le informazioni dovranno essere comunicate al MEF a partire dal mese di settembre 2014. 

 

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