Modifiche al codice civile: Testo degli artt. 561 e 563 del codice civile aggiornati e modificati ex legge n. 80/2005 e/o ex legge 263/2005 e reimpostato graficamente.

Rossi Giorgio 23/02/06
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La legge n. 80/2005 ha modificato sia l?art. 561 cod. civ., sia l?art. 563 cod. civ.

? La legge n. 263/2005 ha modificato soltanto l?art. 563 cod. civ.

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legenda:

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– carattere normale: testo precedente alla legge n. 80/2005

– carattere neretto: testo modificato/aggiunto ex legge n. 80/2005

– carattere neretto con sfondo giallo: testo modificato/aggiunto ex legge n. 263/2005.

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Testo modificato ed aggiornato

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???????? Art. 561- Restituzione degli immobili.

???????? Gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione [560] sono liberi da ogni peso o ipoteca [2808 ss.] di cui il legatario o il donatario pu? averli gravati, salvo il disposto del n. 8 dell?articolo 2652. I pesi e le ipoteche restano efficaci se la riduzione ? domandata dopo venti anni dalla trascrizione della donazione, salvo in questo caso l?obbligo del donatario di compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni, purch? la domanda sia stata proposta entro dieci anni dall?apertura della successione (1). Le stesse disposizioni si applicano per i mobili iscritti in pubblici registri (1) [815, 2683, 2690 n. 5].

???????? I frutti [820] sono dovuti a decorrere dal giorno della domanda giudiziale [1148].

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??????????? Nota (1): La frase ? I pesi e le ipoteche restano efficaci se la riduzione ? domandata dopo venti anni dalla trascrizione della donazione, salvo in questo caso l?obbligo del donatario di compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni, purch? la domanda sia stata proposta entro dieci anni dall?apertura della successione? e la frase ?Le stesse disposizioni si applicano per i mobili iscritti in pubblici registri? sono state? sostituite/aggiunte al precedente testo (?La stessa disposizione si applica per i mobili iscritti in pubblici registri?) ex art. 2, comma 4 novies, lett. a), del decreto legge 14-3-2005, n. 35, convertito in legge 14-5-2005, n. 80.

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???????? 563 – Azione contro gli aventi causa dai donatari soggetti a riduzione.

???????? Se i donatari contro i quali ? stata pronunziata la riduzione hanno alienato a terzi gli immobili donati e non sono trascorsi venti anni dalla trascrizione della (4) donazione (1), il legittimario, premessa l?escussione dei beni del donatario, pu? chiedere ai successivi acquirenti [562], nel modo e nell?ordine in cui si potrebbe chiederla ai donatari medesimi [559], la restituzione degli immobili [2652 n. 8].

???????? L?azione per ottenere la restituzione deve proporsi secondo l?ordine di data delle alienazioni, cominciando dall?ultima. Contro i terzi acquirenti pu? anche essere richiesta, entro il termine di cui al primo comma (2), la restituzione dei beni mobili, oggetto della donazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede [1153-1157].

???????? Il terzo acquirente pu? liberarsi dall?obbligo di restituire in natura le cose donate pagando l?equivalente in danaro.

???????? Salvo il disposto del numero 8) dell?articolo 2652, il decorso del termine di cui al primo comma e di quello di cui all?articolo 561, primo comma, ? sospeso nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta del donante che abbiano notificato e trascritto, nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa(5), un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. Il diritto dell?opponente ? personale e rinunziabile. L?opposizione perde effetto se non ? rinnovata prima che siano trascorsi venti anni dalla sua trascrizione (3).

??????????? ___________________________________________________________

Nota (1): La frase ? e non sono trascorsi venti anni dalla donazione ? ? stata aggiunta ex art. 2, comma 4 novies, lett. a), del decreto legge 14-3-2005, n. 35, convertito in legge 14-5-2005, n. 80.

Nota (2): La frase ?, entro il termine di cui al primo comma,? ?? stata aggiunta ex art. 2, comma 4 novies, lett. a), del decreto legge 14-3-2005, n. 35, convertito in legge 14-5-2005, n. 80.

Nota (3): Questo comma ? stato aggiunto ex art. 2, comma 4 novies, lett. a), del decreto legge 14-3-2005, n. 35, convertito in legge 14-5-2005, n. 80.

Nota (4): Le parole ?trascrizione della? sono state aggiunta ex art. 3, lettera a), della legge 28-12-2005, n. 263.

Nota (5): La frase ?e dei suoi aventi causa? ?? stata aggiunta ex art. 3, lettera b),? della legge 28-12-2005, n. 263.

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Qui di seguito si riporta soltanto il testo dell?art. 3 della legge n. 263/2005 riguardante la detta modifica all?art. 563 cod. civ.

?????????????????????????????????????????????? Le precedenti modifiche ai succitati artt. 561 e 563 cod. civ. erano state apportate, come indicato nelle note, dalla legge n. 80/2005.

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Legge 28 dicembre 2005, n. 263

" Interventi correttivi alle modifiche in materia processuale civile introdotte con il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, nonch? ulteriori modifiche al codice di procedura civile e alle relative disposizioni di attuazione, al regolamento di cui al regio-decreto 17 agosto 1907, n. 642, al codice civile, alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, e disposizioni in tema di diritto alla pensione di reversibilit? del coniuge divorziato "


Art. 1.

?. omissis ?..

Art. 2.

?. omissis ?..

Art. 3.

??????????? 1. All?articolo 563 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

????????a) al primo comma, dopo le parole: ?e non sono trascorsi venti anni dalla? sono inserite le seguenti: ?trascrizione della?;

????????b) al quarto comma, dopo le parole: ?notificato e trascritto, nei confronti del donatario? sono inserite le seguenti: ?e dei suoi aventi causa?.

Art. 4.

?. omissis ?..

Art. 5.

?. omissis ?..

Art. 6.

????La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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La legge n. 263/2005 ? stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 Dicembre 2005 supplemento ordinario

a cura di Giorgio Rossi (avvocato in Bergamo)

Rossi Giorgio

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