Misure di sostegno per le vittime di truffe affettive online: la nuova legge piemontese

La diffusione delle tecnologie digitali ha reso più frequenti fenomeni di manipolazione e truffe affettive attraverso strumenti informatici e telematici.

Lorena Papini 15/09/25
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La diffusione delle tecnologie digitali ha reso più frequenti fenomeni di manipolazione e sfruttamento psicologico attraverso strumenti informatici e telematici. Tra questi, un ruolo sempre più rilevante è occupato dalle cosiddette “truffe affettive”, in cui il malintenzionato instaura un legame emotivo con la vittima, spesso fragile o isolata, per ottenere un indebito vantaggio patrimoniale. La Regione Piemonte, con la Legge regionale 27 marzo 2025, n. 5, ha introdotto un complesso di misure innovative per tutelare le vittime di tali condotte, rafforzando la prevenzione e l’assistenza. L’intervento normativo segna un passo significativo nell’integrazione tra politiche sociali, sanitarie e di sicurezza, riconoscendo la dimensione della dipendenza affettiva come presupposto di vulnerabilità che merita attenzione pubblica. Per l’approfondimento, si consiglia il volume Il Cyberbullismo e i reati dell’era digitale, con cui si inquadra il contesto normativo nazionale ed europeo, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

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Indice

1. Contenuto della legge e strumenti previsti


La legge si apre con la definizione delle finalità generali: la Regione promuove e sostiene interventi a favore delle vittime di truffe online basate sulla dipendenza affettiva, nel rispetto dei principi costituzionali, statutari ed europei. Viene attribuito un ruolo centrale agli enti del terzo settore, ai sensi del Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017), che operano con competenze specifiche nel campo delle dipendenze relazionali.
Tra gli strumenti principali emergono:

  • Convenzioni con associazioni ed enti specializzati, per garantire sostegno psicologico, accompagnamento nella denuncia e servizi di assistenza alle famiglie;
  • Campagne informative e formative, mirate a sensibilizzare cittadini e giovani sul corretto uso dei social media e sul riconoscimento dei segnali di manipolazione;
  • Interventi integrati con i Ser.D (Servizi per le dipendenze), al fine di costruire una risposta multidisciplinare che unisca l’aspetto terapeutico a quello legale e sociale.

Il legislatore regionale ha così predisposto una rete articolata, nella quale pubblico e privato sociale collaborano per fornire risposte tempestive ed efficaci. Per l’approfondimento, si consiglia il volume Il Cyberbullismo e i reati dell’era digitale, con cui si inquadra il contesto normativo nazionale ed europeo, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

VOLUME

Il Cyberbullismo e i reati dell’era digitale

Bullismo e cyberbullismo sono tra le principali problematiche con le quali bambini e adolescenti si trovano a far fronte nei loro contesti di vita quotidiani. Il presente volume analizza questi due fenomeni attraverso un approccio interdisciplinare, alla luce della nuova Legge n. 70/2024, che ha apportato significative modifiche alla Legge n. 71/2017 (Prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo). Con la presente opera si inquadra il contesto normativo nazionale ed europeo, ivi compresa la tutela dei dati personali dei minori, il quadro costituzionale a sostegno della legge n. 71/2017 e le procedure cautelari-amministrative in essa previste. Sono analizzati i possibili reati, sia contro la persona che contro il patrimonio, che le varie condotte di bullismo e di cyberbullismo possono integrare e i profili nei quali possono attuarsi (hate speech, flaming, sexting, sextortion, revenge porn, cyberstalking, happy slapping, harassment, doxing, denigration). Il testo, corredato da riferimenti normativi nonché da utili prospetti con le linee giurisprudenziali più recenti, è diretto agli operatori del diritto, ma anche agli operatori scolastici e attivi nel sociale, oltre che naturalmente a tutti quei genitori che abbiano la volontà o la necessità di approfondire in maniera tecnica le loro conoscenze, ponendosi come valido strumento operativo e di ausilio nei diversi ambiti professionali coinvolti.Paolo Emilio De SimoneMagistrato presso il Tribunale di Roma.Mariella SpataAvvocato specializzato in diritto amministrativo, diritto pubblico dell’economia e in diritto europeo

 

Paolo Emilio De Simone, Mariella Spata | Maggioli Editore 2024

2. Il contesto giuridico e il fenomeno delle truffe affettive


Le cosiddette “truffe affettive” – note anche come romance scam – sono ormai un fenomeno diffuso e complesso: il truffatore instaura con la vittima un rapporto di fiducia, spesso attraverso social network, chat o piattaforme di incontri, costruendo una narrazione personale credibile. Dopo aver conquistato l’affetto e la dipendenza emotiva dell’altro, induce la persona a versare denaro, prestare garanzie o compiere atti economicamente pregiudizievoli. Non si tratta quindi solo di una frode patrimoniale, ma di una condotta che sfrutta la vulnerabilità psicologica, producendo danni profondi anche sul piano relazionale e identitario.
Il legislatore piemontese ha colto questo aspetto: la norma non si limita a perseguire la componente economica del reato, ma riconosce la dipendenza affettiva come vero presupposto della condotta truffaldina. Sul piano penale, le fattispecie coinvolte richiamano gli artt. 640 e ss. c.p. (truffa e circostanze aggravanti), ma la legge regionale interviene soprattutto sul fronte della tutela sociale e sanitaria, affiancando alle regole del codice penale misure di prevenzione e sostegno.
Dal punto di vista sistematico, il provvedimento si inserisce in un quadro multilivello: a livello costituzionale, richiama la tutela della dignità e della salute della persona (artt. 2 e 32 Cost.); a livello europeo, risponde alle raccomandazioni e strategie in materia di cybercrime e protezione delle vittime vulnerabili. Inoltre, l’articolazione degli interventi poggia sul Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017), valorizzando la sussidiarietà orizzontale e il ruolo delle associazioni specializzate.
Un elemento innovativo è la previsione della facoltà per la Regione di costituirsi parte civile nei procedimenti penali relativi a queste truffe commesse sul proprio territorio: ciò consente non solo di sostenere le vittime, ma anche di reinvestire eventuali somme risarcitorie nelle politiche di prevenzione.

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3. Finalità sociali e funzione preventiva


Qui la legge non si limita a riconoscere e a risarcire un danno già avvenuto: punta a prevenire il fenomeno. Le campagne informative e formative sono pensate per costruire una coscienza diffusa sul tema della dipendenza affettiva e sulle sue implicazioni nel mondo digitale. L’idea è che conoscere i meccanismi di manipolazione riduca sensibilmente il rischio di cadere vittima di truffe.
In concreto, si parla di iniziative nelle scuole e nelle università, percorsi di educazione digitale e affettiva, strumenti che insegnino ai più giovani a distinguere una relazione autentica da una dinamica tossica di controllo e sfruttamento. Non va dimenticato che i social network rappresentano l’ambiente privilegiato in cui queste condotte si sviluppano: da qui la previsione di azioni mirate a promuovere un uso consapevole e responsabile delle piattaforme.
Un ulteriore passaggio significativo è l’istituzione di una sezione tematica presso l’Osservatorio epidemiologico delle dipendenze, che avrà il compito di monitorare il fenomeno, raccogliere dati, formulare proposte. In termini operativi, significa dare continuità e metodo all’analisi di queste dinamiche, evitando che l’intervento rimanga episodico. Per un operatore del diritto o un amministratore locale, ciò si traduce nella possibilità di disporre di dati attendibili su cui basare politiche mirate.

4. Indicazioni operative e prospettive applicative


Dal punto di vista pratico, la legge chiede agli attori istituzionali e sociali di fare rete. La Giunta regionale, entro novanta giorni, dovrà adottare un regolamento che definisca lo schema di convenzione con gli enti del terzo settore. È un dettaglio tecnico, ma cruciale: senza regolamento non si passa alla fase esecutiva. Per noi operatori significa che, nei prossimi mesi, sarà utile monitorare attentamente i tempi e i contenuti di questo atto, perché da lì dipenderà l’effettiva efficacia delle misure.
Il finanziamento iniziale – 50.000 euro l’anno fino al 2027 – non è ingente, ma va letto come una leva per attivare collaborazioni e servizi. In termini concreti, sarà necessario ottimizzare l’uso delle risorse, puntando su percorsi di assistenza qualificata e campagne informative capillari.
Interessante, sul piano giuridico, la clausola valutativa: la Giunta dovrà riferire periodicamente al Consiglio sugli esiti dell’attuazione, segnalando criticità e soluzioni adottate. Questo introduce un meccanismo di responsabilizzazione politica e amministrativa che può diventare un buon modello di trasparenza.
Infine, la facoltà della Regione di costituirsi parte civile nei processi penali apre una prospettiva importante: non solo supporto alla vittima, ma anche un ruolo attivo dell’ente pubblico nel contrasto giudiziario alle truffe. Per un avvocato o un giurista, ciò implica la possibilità di confrontarsi con un nuovo attore processuale che potrà incidere sulle dinamiche risarcitorie e sul rafforzamento della deterrenza.

5. Conclusione


La Legge regionale Piemonte n. 5/2025 rappresenta un intervento pionieristico in Italia nel contrasto alle truffe affettive online. Attraverso un approccio integrato, che unisce sostegno psicologico, supporto legale, prevenzione educativa e monitoraggio istituzionale, la Regione pone le basi per un modello di tutela innovativo e replicabile. L’attenzione al fenomeno della dipendenza affettiva, troppo a lungo sottovalutato, costituisce il tratto distintivo di una normativa che guarda non solo al presente, ma anche alle sfide future della società digitale.

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