Minori stranieri non accompagnati: c’è divieto assoluto di respingimento

Redazione 06/04/17
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Approvato in via definitiva la proposta di legge in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati, lo scorso 29 marzo 2017 (leggi qui l’approfondimento). Il provvedimento arriva in un contesto emergenziale, visto che solo nel 2016  sono arrivati nel nostro paese 25.850 bambini e adolescenti non accompagnati: più del doppio rispetto ai 12.360 del 2015, il 91% di tutti i 28.200 minorenni che nell’anno appena trascorso hanno raggiunto l’Italia. A ben vedere, l’Italia ha dimostrato ancora una volta di riporre al centro della propria cultura i diritti umani, soprattutto dei soggetti posti in condizioni svantaggiate, e per questo è stata caldamente sostenuta dall’UNICEF.

 

Minori stranieri non accompagnati: ambito di applicazione

Le nuove disposizioni, secondo l’articolo 2, si applicano ai minorenni  non aventi cittadinanza italiana o dell’Unione europea che si trovano per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che sono altrimenti sottoposti alla giurisdizione italiana privi di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti legalmente responsabili in base alle legge vigenti nell’ordinamento italiano.

Oltre a sancire il principio in virtù del quale nessun minore di diciotto anni sarà abbandonato a se stesso, la legge prevede espressamente un divieto assoluto di respingimento alla frontiera dei minori stranieri non accompagnati; l’unico contro limite, inserito come clausola di salvaguardia, è rappresentato dai motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato con cui è possibile superare il divieto, e sempre che ciò non comporti “un rischio di danni gravi per il minore”. In ogni caso, tale decisione sarà presa dal tribunale per i minorenni, entro e non oltre i 30 giorni.

Quali misure di accoglienza?

Rispetto alle misure di accoglienza, sono stati introdotti i seguenti provvedimenti:

  • è stato ridotto da 60 a 30 giorni il termine massimo di trattenimento dei minori nelle strutture di prima accoglienza;
  • è stato stabilito un termine massimo di 10 giorni per le operazioni di identificazione, mentre prima non era previsto alcun termine;
  • è introdotto in via generale il principio di specificità delle strutture di accoglienza riservate ai minori.

È obbligatorio esperire una procedura unica di identificazione del minore, che porti all’accertamento della minore età, da cui a sua volta dipende la possibilità di applicare le misure di protezione in favore dei minori non accompagnati. Si comincerà con un colloquio del minore con personale qualificato, sotto la direzione dei sevizi dell’ente locale; in caso di mancato possesso di un documento anagrafico, saranno disposti esami socio-sanitari, con il consenso del minore e con modalità il meno invasive possibile. In ogni caso, si presume la minore età del soggetto, qualora l’identificazione anagrafica certa risulti impossibile.  

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Il Sistema informativo nazionale e il diritto di asilo

All’articolo 9 è istituito il Sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel quale confluiscono le cartelle sociali dei minori non accompagnati, compilate dal personale qualificato che svolge il colloquio con il minore nella fase di prima accoglienza. La cartella include tutti gli elementi utili alla determinazione della soluzione di lungo periodo per il minore, nel suo superiore interesse.

Inoltre, sarà garantito l’accesso ai servizi del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati – SPRAR a tutti i minori non accompagnati, al di là del numero di posti disponibili. Anzi, questi ultimi dovranno essere commisurati all’effettiva consistenza della presenza di minori stranieri sul territorio nazionale.

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