Mediazioni civile: istruzioni in una circolare del Ministero della Giustizia

Redazione 04/12/13
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Anna Costagliola

Con la circolare dello scorso 27 novembre (Prot. 168322), il Ministero della Giustizia ha fornito chiarimenti in merito alla prima attuazione delle norme introdotte con il D.L. 69/2013, convertito dalla L. 98/2013, che hanno apportato alcune modifiche al testo del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 in materia di mediazione.

Il Ministero, tenuto conto dei quesiti pervenuti e dei principali profili di incertezza applicativa che sono stati posti all’attenzione degli uffici ministeriali, ha ritenuto necessario fornire le linee interpretative e le proprie direttive sui seguenti argomenti:

a) obbligatorietà della mediazione disposta dal giudice e criteri di determinazione dell’indennità: in relazione alla novità introdotta dall’art. 84 del D.L. 69/2013, che consente al giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, di disporre l’esperimento del procedimento di mediazione, che in tal caso varrà quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, si è posta la questione della individuazione dei profili concernenti i criteri di determinazione dell’indennità di mediazione.

Secondo le indicazioni del Ministero, allo stato deve ritenersi che, avendo la mediazione disposta dal giudice natura obbligatoria alla stessa stregua della mediazione obbligatoria ex lege, tale identità di natura delle due forme di mediazione in esame consente che anche a quella disposta dal giudice siano applicabili le medesime riduzioni, almeno nell’importo massimo del compenso, previste dal D.M. 180/2010 con riferimento alla sola mediazione obbligatoria ex lege, non sussistendo al tempo della relativa emanazione anche quella disposta dal giudice;

b) indennità dovuta per primo incontro di mediazione. Spese di avvio del procedimento: alla luce del rinnovato istituto della mediazione, il Legislatore ha previsto che «nel caso di mancato accordo all’esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto per l’organismo di mediazione» (art. 17, co. 5ter, D.Lgs. 28/2010), senza tuttavia specificare quale concreto contenuto debba essere attribuito al termine «compenso».

In proposito Via Arenula precisa che il punto di partenza deve essere la preesistente normativa di cui al D.M. 180/2010 che configura l’indennità dovuta al mediatore come comprensiva delle spese di avvio del procedimento e delle spese di mediazione, le quali comprendono anche l’onorario del mediatore per l’intero procedimento di mediazione. Ora, le «spese di avvio del procedimento», determinate in misura fissa ed unitaria, attengono propriamente all’attività di segreteria, prodromica a quella di mediazione vera e propria.

Tanto premesso, il riferimento al termine «compenso», quale corrispettivo per una prestazione professionale svolta, induce a ritenere che il legislatore abbia voluto fare riferimento unicamente a quella voce dell’indennità complessiva che riguarda le sole spese relative all’attività di mediazione vera e propria; mentre è rimasto fuori dall’ambito di applicazione il riferimento alle spese di avvio del procedimento che, pertanto, devono continuare ad essere corrisposte. D’altra parte, secondo la nuova configurazione dell’istituto, il primo incontro del procedimento di mediazione va inquadrato come un momento non ancora inserito nello svolgimento vero e proprio dell’attività di mediazione: non può dunque richiedersi un compenso che attenga ad un’attività meramente eventuale e successiva, che avrà modo di essere esercitata solo se le parti intendano procedere oltre.

Pertanto, conclude il Ministero, considerata la diversa funzione delle due voci di cui si compone l’indennità di cui all’art. 16 del citato decreto, e la diversa natura e funzione del «primo incontro», deve ritenersi che le spese di avvio del procedimento sono in ogni caso dovute al primo incontro, anche nel caso in cui all’esito dello stesso le parti non intendano procedere oltre nella mediazione;

c) luogo di deposito dell’istanza: in merito alla competenza territoriale, il Ministero precisa che la individuazione dell’organismo di mediazione competente a ricevere l’istanza va fatta tenuto conto del luogo ove lo stesso ha la sede principale o le sedi secondarie; condizione necessaria è che le suddette sedi siano state regolarmente comunicate alla stessa amministrazione e fatte oggetto di provvedimento di iscrizione;

d) avvocati e mediazione: con riguardo al nuovo ruolo che la riforma ha assegnato agli avvocati nel contesto del rimodulato istituto, il Ministero ha inteso chiarire alcuni aspetti. In primo luogo si precisa che l’aver riconosciuto all’avvocato la qualifica di «mediatore di diritto» non gli consente di esercitare la funzione di mediatore al di fuori di un organismo di mediazione.

In secondo luogo è ancora chiarito che l’assistenza dell’avvocato è obbligatoria esclusivamente nelle ipotesi di cd. mediazione obbligatoria (ivi compresa quella disposta dal giudice ex art. 5 comma 2), ma non anche nelle ipotesi di mediazione facoltativa. Naturalmente, nell’ambito della mediazione facoltativa, le parti potranno in ogni momento esercitare la facoltà di ricorrere all’assistenza di un avvocato, anche in corso di procedura di mediazione (ad es. nel momento conclusivo dell’accordo di mediazione, anche al fine di sottoscriverne il contenuto e certificarne la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico).

Quanto, infine, alla questione relativa alla previsione in tema di obblighi formativi per gli avvocati mediatori, il Ministero tiene a precisare che gli obblighi di formazione e aggiornamento per il mediatore avvocato debbano avvenire nell’ambito dei percorsi formativi professionali forensi, la cui organizzazione è demandata al Consiglio Nazionale Forense e agli Ordini circondariali dall’art. 11 della L. 247/2012.

Ulteriori aspetti del nuovo istituto affrontati dalla circolare in oggetto attengono alla eventuale stipula di convenzioni o accordi tra l’organismo di mediazione e le parti o i loro patrocinatori, volti a stabilire forme di agevolazioni o sconti in materia di compensi economici a favore di una soltanto delle parti in mediazione, ovvero dei loro patrocinatori, nonché alla necessità di un puntuale monitoraggio degli esiti della sperimentazione della nuova fase della mediazione obbligatoria (art. 5, co. 1bis, D.Lgs. 28/2010).

Quanto al primo punto, il Ministero esclude categoricamente la possibilità di pervenire alle dette convenzioni; in ogni caso, eventuali agevolazioni o sconti, attuati in concreto, devono essere praticati nei confronti di tutte le parti in mediazione.

Relativamente all’attività di monitoraggio della mediazione, la circolare richiama gli organismi all’esigenza di una «stretta osservanza degli obblighi di comunicazione dei dati statistici relativi all’attività di mediazione svolta, entro i termini, con la periodicità e secondo le modalità previsti dalla circolare emessa in materia dalla competente Direzione Generale di Statistica del Ministero della Giustizia, pubblicata sul sito internet del Ministero».

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