Mediazione tributaria, chiarimenti delle Entrate

Redazione 09/04/14
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Lilla Laperuta

In conseguenza  delle modifiche apportate dalla L. 27 dicembre 2013 (legge di stabilità per il 2014) alla disciplina dell’istituto della mediazione tributaria (art. 17-bis, D.Lgs. 546/1992), l’Agenzia delle Entrate, con provvedimento 2 aprile 2014, ha riscritto le avvertenze relative alle modalità di presentazione del reclamo/mediazione e del ricorso.

In particolare, nel provvedimento citato si ricorda che:

1) per le controversie di valore superiore ad euro 20.000, il contribuente deve presentare istanza di reclamo/mediazione all’Agenzia delle Entrate, pena l’improcedibilità del ricorso alla Commissione tributaria. La proposizione del reclamo, a seguito dell’intervento modificativo, è infatti prevista come condizione di procedibilità del ricorso e non più come condizione di ammissibilità dello stesso;

2) la presentazione dell’istanza di reclamo/mediazione comporta la sospensione per 90 giorni della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all’atto impugnato. La sospensione, peraltro, non si applica in caso di improcedibilità del reclamo;

3) qualora il suddetto termine dovesse decorrere senza che vi sia stato accoglimento del reclamo o senza che sia stato formalizzato un accordo di mediazione, la sospensione viene meno e, per il relativo periodo,sono dovuti gli interessi previsti dalla singole leggi d’imposta;

4) con riferimento al termine per la conclusione del procedimento di mediazione (90 giorni dalla presentazione del reclamo) viene prevista l’applicabilità allo stesso delle disposizioni sui termini processuali (computo e sospensione feriale);

5) l’istanza di reclamo/mediazione deve essere intestata e notificata alla Direzione che ha emesso il ruolo;

6) nell’istanza il contribuente deve riportare gli stessi dati del ricorso.

Redazione

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