Mediazione e incompetenza territoriale

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Si era già affrontato alcune settimane fa il tema della competenza territoriale nella mediazione (articolo Mediazione e competenza territoriale: Corte di Cassazione sentenza 17480/2015” pubblicato il 2 luglio 2018). Avevamo analizzato la norma giuridica che disciplina la materia (articolo 84 del D.L.69/13) e sviluppato un’importante pronuncia della Suprema Corte che, analizzando la ratio della norma, aveva pronunciato un importante principio di diritto: va dapprima individuato il foro competente per la controversia e, solo di riflesso, va scelto l’organismo cui rivolgersi in sede conciliativa.
Si era anche accennato alla derogabilità della competenza e alla sua determinazione sulla scorta dei principi generali del Codice di Procedura Civile (vedasi ord. Dr.Buffone Trib.Milano 29 ottobre 2013 citata nel precedente articolo e qui richiamata).

Quando l’Organismo adito è incompetente cosa accade?

Sostiene il Tribunale di Napoli, con la sentenza del 14 marzo 2016 che “Anche per le mediazioni attivate su disposizione del giudice è vincolante la previsione di cui al novellato art.1, comma 3 D.Lgs.28/2010: la domanda di mediazione va presentata mediante deposito di un’istanza presso un organismo di mediazione del luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia. La domanda di mediazione presentata unilateralmente dinanzi ad un organismo che non ha competenza territoriale, non produce effetti”. La vicenda traeva origine da un procedimento sommario di sfratto cui il convenuto si era opposto. Il Giudice, pronunciando ordinanza di rilascio provvisoriamente esecutiva aveva mutato il rito. Nell’assegnare i termini alle parti, il Magistrato aveva concesso il termine di 15 giorni per l’esperimento della mediazione. Gli attori avevano chiesto, oltre allo sfratto, la pronuncia di condanna costitutiva di risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore; domanda su cui, in seguito all’opposizione del convenuto si era instaurato un giudizio di cognizione piena. Il Tribunale di Napoli ha dichiarato improcedibile la domanda di risoluzione. La decisione del Tribunale è fondata sulla circostanza che gli attori avevano radicato la mediazione presso la Camera di Commercio di Napoli, Organismo che esercitava al di fuori della circoscrizione di Napoli Nord, nonostante la lite fosse pendente presso il circondario di quest’ultimo Tribunale e non presso il Tribunale di Napoli. Trattandosi di materia locatizia, l’esperimento della mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale ex art.5 comma 1 D.Lgs 28/10 e s.m. (art.84 D.L.21 giugno 2013 n.69). Specificava il Tribunale che, ovviamente trattandosi di norme legate alla mera competenza territoriale è chiaro che le parti, se tutte d’accordo possono porvi deroga rivolgendosi, con domanda congiunta, ad altro Organismo scelto di comune accordo. Il Foro Partenopeo aveva considerato priva di effetti la mediazione radicata successivamente presso altro Organismo territorialmente competente considerando perentorio il termine di 15 giorni concesso dal Tribunale (si veda sul punto l’articolo pubblicato il 17 settembre 2018 dall’Avv.Tina Coletta “Mediazione Delegata: il termine di 15 giorni indicato dal giudice per esperire la procedura di mediazione è perentorio”? – La recente giurisprudenza maggioritaria esclude che il termine di 15 giorni vada considerato perentorio).
La pronuncia del Tribunale di Napoli non è isolata. Il Tribunale di Milano, con sentenza 26 febbraio 2016, ha dichiarato improcedibile la domanda attorea in quanto la mediazione era stata esperita davanti ad Organismo territorialmente incompetente. Trattavasi di causa di responsabilità medica (materia c.d. obbligatoria). Il giudizio era stato radicato a Milano (luogo in cui aveva sede l’azienda ospedaliera convenuta) ma la procedura di mediazione si era svolta a Roma (sede secondaria dell’Organismo) e si era conclusa con verbale negativo per la mancata partecipazione dei convenuti. Alla prima udienza il Giudice aveva concesso il termine di 15 giorni per l’introduzione di corretto procedimento di mediazione, non ritenendo idoneo quello introdotto davanti ad Organismo avente sede in luogo diverso a quello del Giudice territorialmente competente. L’attore, errando, aveva radicato la mediazione delegata nuovamente a Roma, o meglio presso la sede di Roma dell’Organismo originariamente adito poiché, a detta di parte attrice, nella convocazione era espressamente prevista la facoltà di partecipare con modalità telematica, trattandosi di organismo abilitato ad esercitare su tutto il territorio nazionale. Il Tribunale ha concluso per la declaratoria di improcedibilità della domanda, richiamando l’art.5, comma 1 bis, D.L.vo 28/10. L’introduzione, ad opera dell’art.84 D.L. 69/13 (convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013 n.98), della previsione secondo la quale la mediazione va presentata mediante deposito di un’istanza presso un organismo nel luogo del giudice competente per la controversia, pone una corrispondenza tra luogo della mediazione e luogo del giudizio. Sostiene il Tribunale di Milano che la previsione di obbligatorietà del procedimento preventivo di mediazione risponde ad una finalità deflattiva: è con essa coerente la indicazione che l’organismo di mediazione debba aver sede nel luogo del giudice competente per la controversia, riportandosi quindi ai principi che determinano la competenza si da consentire al convenuto di partecipare senza oneri eccessivi; radicare la mediazione in luogo diverso si pone come ostacolo alla stessa. Il Tribunale ha ritenuto non produttiva di effetti la mediazione presso la sede principale dell’Organismo ma in un luogo diverso da quello del giudice competente per la controversia. Nel caso di specie l’errore dell’attore era consistito nell’aver radicato la mediazione nella sede di Roma di un organismo accreditato avente sede anche a Milano. Il Giudice milanese ha richiamato la circolare del Ministero della Giustizia 27.11.13 secondo la quale l’art.4 è norma rilevante ai fini della individuazione dell’Organismo competente a ricevere l’istanza di mediazione e chiarisce che la domanda di mediazione dovrà essere presentata presso un organismo di mediazione accreditato che abbia la propria sede principale o secondaria nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia che si intende proporre.

Derogabilità della competenza dell’organismo

Vale sempre il principio già affermato della derogabilità della competenza dell’organismo che si verifica:
a) In caso di accordo tra le parti e presentazione di domanda congiunta dinnanzi ad un Organismo (anche non territorialmente competente);
b) In caso di clausola contrattuale tra le parti che disciplini la competenza territoriale in caso di mediazione;
c) Il caso della mancata contestazione della parte invitata da cui deriva l’implicito accordo di deroga.
In merito alla mancata contestazione dell’incompetenza in sede di mediazione, pare interessante una pronuncia del Tribunale di Monza del 26 febbraio 2016. Trattavasi di controversia bancaria in cui, per espressa previsione contrattuale, le parti avevano individuato di comune accordo il Foro di Milano. Gli attori avevano formulato istanza di mediazione e successivo giudizio presso il Tribunale di Monza che aveva accolto l’eccezione di incompetenza sollevata dall’istituto di credito convenuto. La banca non si era presentata in mediazione dichiarando di non voler intervenire. Il Tribunale di Monza ha escluso che l’istituto bancario avesse l’onere di formulare l’eccezione sin dalla lettera con cui veniva comunicata la mancata adesione alla mediazione non essendo previsto da alcuna norma che l’eccezione andasse sollevata sin dalla fase di mediazione; valgono i generali principi del codice di procedura civile anche in tema di termini processuali per la formulazione delle eccezioni che la normativa sulla mediazione non ha modificato.
Si segnala infine la pronuncia del Tribunale di Ravenna dell’8 giugno 2017 (sentenza 547/17) che ritiene non addossabile agli utenti la verifica dell’operatività delle sedi dell’organismo adito sul territorio nazionale; l’importante è che l’Organismo sia iscritto all’apposito albo e che sia presente nel luogo del giudice territorialmente competente. L’iscrizione della sede principale nel registro degli organismi tenuti dal Ministero è garanzia sufficiente per ritenere lo stesso abilitato allo svolgimento delle operazioni inerenti la mediazione. Il Tribunale di Ravenna ha rigettato l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal convenuto ed ha sancito che ai fini della competenza per territorio deve ritenersi sufficiente che questi abbia una sede, quand’anche non effettiva o non risultante dal Registro Imprese, nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia e che la mediazione si radichi in quella sede.
Concludendo, vero è che vale sempre il principio della validità dell’atto che abbia raggiunto il suo scopo e che la mediazione rimane caratterizzata dalla mancanza di formule rigide. Tuttavia, in mancanza di espresse previsioni legislative, essendo la mediazione parte integrante del processo civile, è bene che il soggetto che ha intenzione di proporre domanda giudiziale, non commetta errori procedurali sin dall’inizio, poiché gli stessi rischiano di essere determinanti nel percorso da seguire per far valere i suoi diritti.

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Avv. Scarsi Mara

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