Mediazione e sovraindebitamento

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SOMMARIO: Il problemaProcedure di sovra indebitamentoMediazione

Il problema

Negli ultimi anni sono state diverse le novità nel panorama del settore del diritto che disciplina crisi di impresa, crisi da sovra indebitamento, contenzioso e consumatori, credito al consumo. Con l’obiettivo di riformare in modo organico la disciplina delle procedure concorsuali, è stata promulgata la riforma fallimentare con il Dl n.12 il 12 gennaio 2019, (G.U. 14 febbraio 2019). A breve, dal 15 agosto 2020, ne entreranno in vigore le sue novità più significative. L’ordinamento nazionale ha messo a punto così strumenti per anticipare l’emersione della crisi e limitarne l’aggravarsi. Il legislatore, riformando profondamente le procedure concorsuali con lo scopo di salvaguardare la capacità imprenditoriale di coloro che vanno incontro a un fallimento di impresa, ha significativamente abbandonato il termine “Fallito”, a salvaguardia della capacità personale, al fine di evitare l’onta sociale.

Laddove, invece, non ci si trovi in presenza di un imprenditore, ma semplicemente di un debitore inadempiente, afflitto da una situazione di insolvenza persistente, si apre la via delle procedure di sovra indebitamento. Queste sono regolate dalla legge 3 del 2012 (la c.d. “salva suicidi”) grazie alla quale le situazioni di insolvenza duratura possono essere composte per mezzo di un piano di ristrutturazione concordato fra debitore e creditore. Si tratta di un accordo finalizzato a sanare la posizione del debitore che si impegna con dilazioni di pagamento.

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Aggiornato alla Legge n. 176/2020, il volume raccoglie diversi casi giudiziari riguardanti piani, omologati e non, ove emergono gli orientamenti dei vari fori e le problematiche applicative della legge di riferimento. Il taglio pratico rende l’opera uno strumento valido per il professionista, per gli organismi di composizione e per i gestori della crisi. L’opera mira a razionalizzare la normativa in materia di sovraindebitamento e a delineare un panorama di casi giurisprudenziali sul tema della crisi.   Monica MandicoAvvocato, Founder di Mandico&Partners. Gestore della Crisi, Curatore, Liquidatore Amm.re Giudiziario, DPO e Advisor di 231/01. Esperta in Diritto civile, con particolare riferimento al settore Bancario e Finanziario. È Avvocato d’Impresa, Ristrutturazioni del debito e di Affari. Presidente di Enti di Promozione Sociale. Autrice di libri sul diritto bancario e finanziario, sovraindebitamento, crisi d’impresa e GDPR. Docente di corsi di alta formazione e master accreditati dall’Università e dagli ordini professionali. Scrive articoli in materia di Diritto civile, commerciale, bancario e finanziario, sovraindebitamento e crisi d’impresa su riviste specializzate. Collabora con il quotidiano “ROMA” di Napoli e con la rivista on line “Gli Stati Generali”.Giuseppe BalducciDottore Commercialista Revisore Contabile. Presidente Commissione Banca Impresa Ordine Commercialisti Teramo. Docente Operazioni Straordinarie Societarie Fondazione Dottori Commercialisti. Ha scritto articoli sezionali di economia e finanza su quotidiani locali e riviste di settore.Federica BassanoAvvocato iscritto all’albo degli avvocati di Napoli. Lavora presso lo Studio Mandico&Partners dal marzo 2016, occupandosi di Diritto bancario. Ha frequentato un corso di alta formazione come gestore della crisi per il sovraindebitamento e un master in Diritto bancario e finanziario.Camillo BrunoAvvocato a Napoli, è abilitato al patrocinio innanzi alle magistrature superiori dal 2016. Presidente dell’associazione forense Libera Unione Forense e del Movimento Autonomo Avvocati Telematici, è impegnato nello studio degli istituti giuridici relativi alle procedure esecutive ed a quelle concorsuali. Dal 2019 è iscritto quale Gestore della Crisi presso l’OCC istituito dal COA di Napoli.Francesca ScoppettaAvvocato iscritta all’ordine presso il foro di ROMA, Patrocinante in Cassazione. Specializzazione primaria di Diritto commerciale e societario con particolare attenzione ai contratti d’impresa, al profilo business & finance e alla tutela del patrimonio familiare.Renato TorselloLaureato in Economia Università Bocconi. Commercialista e Revisore Legale. Gestore della Crisi OCC Ordine Commercialisti di Milano presso il quale ricopre ruolo di Ausiliario del Referente. Offre assistenza in materia di liquidazione di imprese ed affianca startup offrendo servizi di mentoring. Coordinatore di corsi realizzati per la formazione obbligatoria per l’abilitazione a ruolo di Gestore della Crisi organizzati per Ordine dei Commercialisti e per Ordine degli Avvocati di Milano. Ha partecipato ai lavori per la realizzazione del Documento UNI/PdR 82:2020 “Linee guida per la definizione delle attività riguardanti la composizione della Crisi da Sovraindebitamento e i rapporti con gli Organismi di Composizione della Crisi (OCC)”.Viviana VisaggioPraticante avvocato abilitato iscritto all’ordine degli Avvocati di Napoli. Dottoranda di ricerca in Diritto privato con specializzazione in Diritto commerciale presso l’Università di Salamanca (Spagna). Impegnata nello studio della normativa a tutela del consumatore e nell’analisi delle forme di esdebitazione, nonché delle procedure di risoluzione della crisi.

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Procedure di sovra indebitamento

Questa procedura riguarda tanto gli imprenditori privi delle soglie di fallibilità (previste dell’art. 1, II comma, l. fall,) quanto i soggetti di natura non imprenditoriale, persone fisiche o enti senza scopo di lucro, assorbiti nell’ambito della concorsualità[1]. Fatte salve le cause di prelazione, sotto il controllo del Giudice, i creditori sono posti in condizione di parità fra di loro.

Di particolare interesse è il fatto che i debitori non imprenditori possono scegliere se avvalersi di questa procedura, mentre il creditore può agire con esecuzione individuale.

Le procedure previste per giungere all’esdebitazione sono l’accordo di composizione della crisi (con l’assenso del 60% dei creditori), il piano del consumatore, controllato del tribunale e la liquidazione dei beni.

L’accordo “prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei redditi futuri”[2].

Nell’attuale fase di crisi economica l’esdebitazione può essere considerata una misura sociale, che può distogliere il debitore da azioni meramente dilatorie e consentire al creditore di ottenere le proprie spettanze.

Il debitore si rivolge per formulare la propria proposta ai creditori con l’assistenza degli organismi di composizione della crisi costituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura[3], il segretariato sociale[4] e gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti e dei notai. Essi redigono una relazione sulle cause della crisi e sulla condotta del debitore, ne attestano la veridicità e la sostenibilità del piano. L’organismo di composizione della crisi opera in maniera equidistante a favore sia del debitore, dal quale è incaricato, sia del creditore con il quale deve collaborare per tutelare la fede pubblica.

Si legga anche:”Sovraindebitamento: mai piu’ schiacciati dai debiti”

Mediazione

È di tutta evidenza come l’accordo previsto dalla procedura di composizione della crisi da sovra indebitamento sia affine al procedimento di mediazione per giungere a un accordo delle parti.

Ciò è stato ben riconosciuto dalla giurisprudenza del Tribunale di Nola con una decisione del 23 ottobre 2018, In questo caso l’accordo fra consumatore e creditori è stato raggiunto in una mediazione demandata, utilizzando lo strumento del piano di ristrutturazione previsto dalla legge 3/2012, e successivamente omologato dal Giudice.

La vicenda traeva origine da un rito locatizio, in cui la parte conduttrice si era resa morosa, per difficoltà familiari. Nelle more di un ricorso per opposizione a decreto ingiuntivo per canoni di locazione non corrisposti, i mediatori proposero di accedere ad una procedura di sovra indebitamento, verificatane la possibilità formularono un piano e depositato la documentazione presso il tribunale competente.

Trattandosi di indebitamento non colpevole, il Giudice, ai sensi dell’art. 5, comma 2 del decreto legislativo n. 28/2010, disposero l’esperimento del procedimento di mediazione, che in tal caso diventa «condizione di procedibilità della domanda».

Si può affermare che questa pronuncia rappresenti una pietra miliare, perché ha riconosciuto per la prima volta lo stretto legame fra la mediazione e la composizione della crisi da indebitamento. Ha condotto poi al successivo consolidamento del cosiddetto “Med&Deb”, meccanismo di interazione fra i due strumenti della mediazione civile e commerciale e le figure di composizione della crisi previste dalla legge 3/2012.

Entrambi sono strumenti di risoluzione delle controversie che si svolgono materialmente fuori dalle aule di tribunale, nella riservatezza degli organismi di mediazione. Queste procedure, combinate fra loro, presentano la caratteristica di essere procedimenti celeri ed economici, vantaggio importante tanto per i privati, debitori loro malgrado[5], quanto per i creditori insoddisfatti in quelle che possono essere peraltro legittime pretese.

Segnatamente, la mediazione è titolo esecutivo, mentre la procedura di composizione ha il valore del pignoramento e permette al sovra indebitato di essere esdebitato.

Il vantaggio per entrambe le parti è risparmiare su costi e tempi di procedura, per il sistema giudiziario la riduzione del contenzioso con vantaggio per tutti coloro aspettino la definizione di procedimenti pendenti. La ragionevole durata del processo, fondamentale principio del giusto processo è valore riconosciuto dalla Costituzione e dalla CEDU[6].

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Note

[1] Ne possono beneficiare:

  • il consumatore;
  • l’imprenditore commerciale sotto soglia (ex articolo 1 Lf);
  • l’imprenditore commerciale con debiti inferiori ad euro 30.000,00 (ex articolo 15 Lf);
  • l’imprenditore agricolo (ex articolo 7, comma 2-bis, legge 3/2012);
  • l’imprenditore cessato da oltre un anno;
  • il professionista, l’artista e altri lavoratori autonomi, anche in forma associata;
  • il socio illimitatamente responsabile;
  • la start up innovativa (ex articolo 31, comma 1, Dl 179/2012);
  • gli enti privati non commerciali

[2] Legge 27 gennaio 2012, n. 3

[3] Legge 29 dicembre 1993, n. 580.

[4] Legge 8 novembre 2000, n. 328.

[5] Si pensi, p.e., al mutuo stipulato per l’acquisto dell’abitazione da un soggetto che inopinatamente perda il lavoro.

[6] Va ricordato, in relazione alla specifica materia, che in ambito comunitario il regolamento Ue 848/2015 disciplina le situazioni di insolvenza attribuendo al giudice la facoltà di nominare un soggetto he amministri la procedura di insolvenza.

Dott.ssa Bianchi Laura

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