Maxi ammortamento 2016: quando si applica?

Redazione 16/09/16
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L’Agenzia delle Entrate interviene a chiarire i punti controversi o poco chiari del super ammortamento introdotto dalla Legge di Stabilità 2016. La misura riguarda i titolari di reddito d’impresa e da lavoro autonomo (esclusi i contribuenti in regime forfetario) che investano in beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre del 2015 fino alla fine del 2016.

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Che cos’è il maxi ammortamento

Il maxi (o “super”) ammortamento è una misura introdotta dai commi 91-93 della Legge di Stabilità 2016 (Legge num.208 del 28 dicembre 2015). La disposizione ha il compito di agevolare gli investimenti produttivi delle imprese e dei lavoratori autonomi facilitando il processo di ammortamento fiscale dei beni materiali. Nella pratica, il maxi ammortamento concede alle aziende di ammortizzare il cespite in oggetto al 140 per cento del suo valore invece che al 100 per cento.

Si legge infatti al comma 91) della Legge di Stabilità 2016 che “per i soggetti titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016”, ai fini della determinazione delle quote di ammortamento, il costo di acquisizione del bene “è maggiorato del 40 per cento”.

 

Chi può beneficiare dell’ammortamento?

Come accennato, possono usufruire della misura le imprese e i lavoratori autonomi, inclusi i professionisti che si avvalgono del regime dei minimi ma non quelli in regime forfetario. I beni strumentali all’attività lavorativa compresi nel super ammortamento sono solo quelli il cui coefficiente di ammortamento civilistico è pari o superiore al 6,5%. Come si legge al comma 93) della Legge di Stabilità 2016, infatti, l’ammortamento “non si applica agli investimenti in beni materiali strumentali per i quali il Decreto del Ministro delle Finanze 31 dicembre 1988 […] stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento”.

 

Beni materiali: il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate

Tali coefficienti, tuttavia, non sono determinati in maniera univoca. Le aliquote fiscali individuate dall’art. 102-bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) sono infatti diverse da quelle stabilite dal Decreto del Ministero delle Finanze del 31 dicembre 1998. Erano dunque sorti dei dubbi negli ultimi mesi, concretizzatisi quando una società esercente l’attività di distribuzione di gas naturale aveva richiesto chiarimenti all’Agenzia delle Entrate in merito all’ammortamento. Secondo il TUIR, infatti, i beni materiali strumentali utilizzati per la distribuzione di gas naturale sarebbero esclusi dal bonus maggiorato; secondo il Decreto Ministeriale, invece, sarebbero compresi.

Con la risoluzione num. 74/E del 14 settembre 2016, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per individuare quali beni rientrino nell’ammortamento bisogna fare riferimento allo specifico coefficiente di ammortamento fissato dal Decreto Ministeriale del 31 dicembre 1988, senza tener conto di quanto previsto dall’articolo 102-bis del TUIR.

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