Maternità: si può trasferire la lavoratrice neomamma?

Redazione 28/07/16
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La tutela della parità di diritti tra uomo e donna sul posto di lavoro si estende anche all’eventuale trasferimento della neomamma in una filiale lontana da quella nella quale lavorava in precedenza. A stabilirlo è la sezione lavoro della Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 15435 del 26 luglio 2016 ha stabilito che il licenziamento della dipendente sulla base del rifiuto del trasferimento è illegittimo.

 

Leggi qui la sentenza n. 15435/2016.

 

La lavoratrice madre può rifiutare il trasferimento

Il caso posto all’attenzione della Corte riguardava una dipendente licenziata dall’azienda nella quale lavorava poco dopo il termine dell’astensione dal lavoro per maternità. La donna, che era stata assente dal lavoro per un anno e quattro mesi, al rientro era stata immediatamente trasferita in un’altra filiale della società posta a oltre 150 chilometri da quella nella quale lavorava. Al rifiuto della dipendente di trasferirsi, l’azienda aveva risposto prima con una sanzione disciplinare e poi con il licenziamento. La donna si era rivolta alla giustizia, ma il Tribunale di primo grado aveva inizialmente dato ragione all’azienda. In Corte d’Appello, invece, i giudici avevano sentenziato in favore della donna, rilevando “un disegno discriminatorio nei confronti della lavoratrice madre”. La donna era infatti stata licenziata dopo soli tre giorni dall’inoperatività del divieto di cui all’art. 56 del decreto legislativo n. 151/2001, e secondo l’Appello l’azienda non era riuscita a provare l’assenza di motivi discriminatori.

Con sentenza del 26 luglio 2016, la Corte di Cassazione ha quindi confermato quanto espresso dalla Corte d’Appello e respinto il ricorso dell’azienda. Gli Ermellini hanno infatti ritenuto che i giudici d’appello avevano correttamente valutato la situazione quando avevano sentenziato che “la sede di appartenenza non appariva necessitare di una riduzione di personale” e che la dimostrazione dell’affermato calo di vendite “era stata affidata a meri prospetti riassuntivi predisposti dallo stesso datore di lavoro”. La Corte di Cassazione ha confermato quindi che, nel caso in cui il licenziamento di una madre possa essere ragionevolmente attribuibile a motivi discriminatori, spetta all’azienda provare l’insussistenza di tali fattori.

 

In quali casi è vietato il licenziamento

La legge tutela oggi in Italia le lavoratrici madri o in gravidanza. Il licenziamento di una dipendente è infatti vietato dal momento di inizio della gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino. Per convenzione, il momento di inizio della gravidanza si presume essere 300 giorni prima del parto. Similmente, non si può licenziare il padre lavoratore che fruisce del congedo di paternità fino al compimento di un anno di età del figlio. Inoltre, la madre non può essere licenziata se usufruisce dell’astensione del lavoro in caso di malattia del bambino.

 

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