Una recente sentenza del Consiglio di Stato (n. 2871/2026) interviene su un tema centrale nel diritto dei consumatori e nel marketing contemporaneo: il confine tra vendita piramidale e multilevel marketing, nonché la liceità delle strategie promozionali sui social media. Il caso riguarda le società Ariix e NewAge, sanzionate dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) per due pratiche commerciali scorrette: un presunto sistema piramidale e attività di marketing occulto. Il giudice amministrativo ha però fornito una lettura articolata, accogliendo solo in parte l’appello delle società. In materia, abbiamo pubblicato la seconda edizione del Formulario commentato della privacy, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Abbiamo anche organizzato il corso “Dal GDPR alla Legge AI – Policy, reporting e strumenti pratici per la governance dei dati”
Indice
- 1. Multilevel marketing vs vendita piramidale: non basta il sospetto
- 2. Il peso decisivo dei dati economici
- 3. Social e pubblicità: il confine della trasparenza
- 4. Pubblicità occulta: un divieto sempre più rigoroso
- 5. Sanzioni e principio di proporzionalità
- 6. Conclusioni: una sentenza guida per il mercato digitale
- Formazione in materia per professionisti
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1. Multilevel marketing vs vendita piramidale: non basta il sospetto
Uno dei passaggi più rilevanti della sentenza riguarda la distinzione tra vendita piramidale (illecita) e multilevel marketing (lecito). Il Consiglio di Stato ribadisce che non ogni sistema basato su una rete di incaricati è automaticamente vietato.
La vendita piramidale si caratterizza per il fatto che i guadagni derivano principalmente dal reclutamento di nuovi membri o dagli acquisti interni alla rete, mentre il prodotto assume un ruolo marginale. Diversamente, nel multilevel marketing legittimo, il profitto è legato alla vendita effettiva di beni o servizi.
Nel caso concreto, i giudici hanno rilevato l’assenza di una prova decisiva della natura piramidale del sistema Ariix/NewAge, sottolineando come i compensi fossero collegati ai volumi di vendita reali e non esclusivamente al reclutamento. In materia, abbiamo pubblicato la seconda edizione del Formulario commentato della privacy, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon
Formulario commentato della privacy
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2. Il peso decisivo dei dati economici
La sentenza si distingue anche per l’attenzione ai dati economici. Il Consiglio di Stato critica implicitamente l’approccio dell’AGCM, evidenziando come non siano stati adeguatamente considerati elementi fondamentali, quali:
- l’entità delle vendite a clienti esterni
- il collegamento tra provvigioni e vendite effettive
- la marginalità delle tariffe di ingresso
In particolare, emerge che i ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti costituiscono una componente significativa del sistema, tale da escludere la prevalenza del meccanismo di reclutamento.
Questo passaggio rafforza un principio importante: la qualificazione giuridica di un modello commerciale deve basarsi su un’analisi concreta e sostanziale, non su presunzioni astratte.
3. Social e pubblicità: il confine della trasparenza
Diverso è l’esito relativo alla seconda pratica contestata: il marketing occulto.
Il Consiglio di Stato conferma la scorrettezza delle strategie adottate dalle società, basate sulla diffusione di contenuti sui social network (Facebook e Instagram) da parte di venditori che si presentavano come semplici consumatori. I messaggi, apparentemente spontanei, descrivevano esperienze positive legate ai prodotti, senza rendere evidente la finalità promozionale.
Secondo i giudici, questa modalità integra una forma di pubblicità ingannevole, poiché sfrutta la fiducia del pubblico nei contenuti personali e informali. Il consumatore medio, infatti, non è posto nelle condizioni di riconoscere la natura commerciale del messaggio.
4. Pubblicità occulta: un divieto sempre più rigoroso
La sentenza ribadisce un principio ormai consolidato: la pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile come tale.
Non è necessario dimostrare un contratto formale tra azienda e promotore per configurare una comunicazione commerciale occulta. È sufficiente che emergano elementi presuntivi, come il contenuto del messaggio, lo stile comunicativo e il contesto di diffusione, idonei a rivelare l’intento promozionale.
Questo orientamento assume particolare rilievo nell’era dei social media e dell’influencer marketing, dove la commistione tra contenuti personali e pubblicitari è sempre più frequente.
5. Sanzioni e principio di proporzionalità
Infine, il Consiglio di Stato ha confermato la sanzione di 160.000 euro relativa al marketing occulto, ritenendola proporzionata alla gravità della condotta.
La decisione tiene conto della diffusione della pratica e della sua capacità di incidere su un ampio numero di consumatori, valorizzando i criteri previsti dalla normativa in materia di sanzioni amministrative.
6. Conclusioni: una sentenza guida per il mercato digitale
La pronuncia offre indicazioni importanti per operatori economici e interpreti del diritto. Da un lato, chiarisce che non ogni modello multilivello è illecito, richiedendo una verifica concreta della struttura economica. Dall’altro, rafforza in modo significativo il divieto di marketing occulto, soprattutto nel contesto digitale.
In un mercato sempre più orientato ai social media, la trasparenza della comunicazione commerciale si conferma un requisito imprescindibile.
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