Mantenimento e emergenza sanitaria: la rinegoziazione degli obblighi

Redazione 29/05/20
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Mantenimento: i fatti sopravvenuti possono modificare gli obblighi

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LA REVISIONE DELL’ASSEGNO DIVORZILE E DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO ALLA LUCE DELL’EMERGENZA SANITARIA

Il periodo vissuto dal mese di marzo 2020, ovvero durante l’emergenza sanitaria a livello mondiale, avrà (ed ha già) ripercussioni su tante questioni legate al diritto di famiglia ed in particolar modo anche sull’assegno di mantenimento.In questo E-book, oltre alla trattazione dell’assegno di mantenimento e di quello divorzile, in tutti i loro aspetti, alla luce della normativa ma soprattutto della giurisprudenza più rilevante e recente sul punto (a partire dalle note decisioni del 2017 e del 2018) spazio viene dato ai provvedimenti di emergenza adottati durante la pandemia ed alle (eventuali) ripercussioni presenti e future sul tema, offrendo in tal modo al professionista uno strumento utile per tutelare i rapporti economici in famiglia.

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è possibile richiedere la modifica o la revoca dell’importo stabilito nell’assegno di mantenimento solamente quando ricorrano giustificati motivi oppure in presenza di fatti nuovi sopravvenuti che modificano la situazione economica dei coniugi, determinando o l’arricchimento o l’impoverimento di uno di loro, andando, di conseguenza, ad alterare l’equilibrio raggiunto con il precedente provvedimento del giudice.
E’, quindi, necessario che sussistano alcuni requisiti, al fine di rendere modificabile una decisione dapprima intervenuta tra le parti, anche per assicurare la certezza del diritto.
Deve cioè ricorrere la circostanza per la quale si siano verificati fatti nuovi rispetto a quelli alla luce dei quali si è valutata la situazione che ha dato adito alla sentenza emessa, che si dice sia valida rebus sic stantibus.
Al fine di revisionare e ricalcolare la somma relativa all’assegno di mantenimento è necessario procedere su istanza di parte dinanzi al tribunale; in seguito alla domanda di parte sarà il giudice che, verificata la sopravvenuta modifica delle condizioni economiche delle parti e l’idoneità a stravolgere il precedente assetto patrimoniale, potrà optare per l’aumento, la diminuzione oppure l’azzeramento dell’assegno.
La revoca sarà possibile, a prescindere dalla possibilità di conservare il tenore di vita matrimoniale, anche per coloro che non siano autosufficienti e non si attivino per diventarlo.
A maggior ragione in seguito alla sentenza della Cassazione civile n. 11504/2017 sarà di certo auspicabile, anche e soprattutto per i giudizi già conclusi, richiedere la modifica dell’importo dell’assegno di mantenimento alla luce dei nuovi parametri – criteri in essa stabiliti, con la “eliminazione” del precedente (ed ormai obsoleto) criterio legato al tenore di vita.
Preme ancora evidenziare che una volta presentata istanza al Tribunale per richiedere la revisione dell’assegno, il giudice non potrà procedere ad una rivalutazione ex novo sull’ammontare degli obblighi, ma, in ogni caso, dovrà prendere come punto di partenza le valutazioni che erano state espresse in sede di assegnazione, potendo adeguare gli obblighi all’attuale situazione di fatto.
In particolare il giudice dovrà verificare l’effettività della sussistenza dei giustificati motivi sopravvenuti; in tal caso occorrerà senza dubbio riportare i passi salienti della sentenza n. 11504/2017 per i nuovi parametri slegati dal tenore di vita.
Oltre alla sopra menzionata sentenza, a mero titolo esemplificativo per giustificati motivi possono intendersi:
– notevole incremento reddituale del coniuge beneficiario dell’assegno;
– riduzione delle complessive risorse economiche del coniuge obbligato a versare l’assegno
– nascita di figli per il coniuge obbligato, e quindi la formazione di un nuovo nucleo familiare;
– assunzione lavorativa (anche in nero) del coniuge beneficiario dell’assegno;
– stato di disoccupazione dell’obbligato;
– nuova convivenza del beneficiario;
– svalutazione monetaria se prevista espressamente dai coniugi in sede di separazione consensuale.

Mantenimento: lo stato di bisogno del figlio va ripensato?

Per quanto concerne l’obbligo del mantenimento la giurisprudenza ha sempre considerato lo stato di bisogno di un figlio in via presentiva, in quanto trattasi di soggetto che non è in grado di “avere” redditi propri.
L’obbligo al mantenimento non viene meno nemmeno nella ipotesi in cui allo stesso provveda sussidiariamente un terzo soggetto (i nonni) o l’altro coniuge.
Detto ciò la domanda da porsi è facile: per quale motivo l’obbligo al mantenimento dovrebbe essere sospeso o magari ridotto a causa della pandemia dovuta al COVID 19, per quanto giustificabile sia tale motivo? Quindi… la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali disposta dal DPCM 22.3.2020 e seguenti, dalle ordinanze regionali, dai decreti dei sindaci, può giustificare il mancato o ritardato adempimento delle obbligazioni secondo gli articoli 156 Codice Civile, 5 Legge 898/1970, 337 ter Codice Civile, 433 Codice Civile, fissate in un provvedimento giudiziale?

Di certo le norme previste nel nostro ordinamento giuridico (L. 898/1970 e articolo 156 c.c.) prevedono sia l’obbligo a carico di entrambi i genitori di mantenere i figli in relazione alle proprie capacità e sostanze, sia la possibilità, ove ricorrano validi motivi, di modificare o revocare i provvedimenti in tema di mantenimento.
Ovviamente non vi dovranno essere dolo e nemmeno colpa del genitore obbligato al mantenimento che dovrà trovarsi impossibilitato, integralmente o parzialmente, al pagamento.
Nell’attuale scenario, privo di una normativa che possa regolamentare questa situazione di emergenza e di eccezionalità in modo compiuto ed organico, anche le famiglie che vivono una separazione e/o un divorzio, con obblighi al mantenimento per coniugi e/o figli, dovranno fare i conti con debiti di natura prettamente economica, “affidandosi” alla giustizia e forse ancor più al “buon senso” tramite mediazioni che possano risolvere le problematiche sorte e che sicuramente potranno sorgere in un futuro non troppo lontano.
Appare plausibile, infatti, che nella situazione di emergenza vissuta e che si protrarrà ancora per molto tempo, una “soluzione” possa trovarsi, anche nel tema che ci occupa, nella impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore, che trova la sua fonte normativa all’interno del codice civile (artt. 1256 e 1258);

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LA REVISIONE DELL’ASSEGNO DIVORZILE E DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO ALLA LUCE DELL’EMERGENZA SANITARIA

Il periodo vissuto dal mese di marzo 2020, ovvero durante l’emergenza sanitaria a livello mondiale, avrà (ed ha già) ripercussioni su tante questioni legate al diritto di famiglia ed in particolar modo anche sull’assegno di mantenimento.In questo E-book, oltre alla trattazione dell’assegno di mantenimento e di quello divorzile, in tutti i loro aspetti, alla luce della normativa ma soprattutto della giurisprudenza più rilevante e recente sul punto (a partire dalle note decisioni del 2017 e del 2018) spazio viene dato ai provvedimenti di emergenza adottati durante la pandemia ed alle (eventuali) ripercussioni presenti e future sul tema, offrendo in tal modo al professionista uno strumento utile per tutelare i rapporti economici in famiglia.

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