Mantenimento dei figli: le linee del CNF

Redazione 29/03/18
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Mantenimento dei figli: protocolli tra Ordini professionali e magistratura

IL CNF ha emanato delle linee guida in materia di mantenimento dei figli, nell’ambito dei procedimenti di separazione e divorzio e, in generale, di diritto familiare, nell’intento di offrire dei punti di riferimento ai professionisti, con la possibilità per gli ordini professionali territoriali, di concludere accordi con la magistratura. Principalmente, tale intervento vuole dare risposta preventiva a tutte quelle controversie relative alla suddivisione delle cosiddette spese straordinarie, cercando di limitare i procedimenti giudiziali in materia. Infatti, le spese straordinarie sono quelle che creano più difficoltà, in quanto si tratta dei costi non preventivabili, che sorgono saltuariamente e si rendono necessarie a fronte di esigenze specifiche e, appunto, non ordinarie.

Per tale ragione, il CNF ha operato una sorta di catalogazione, mediante elenchi esemplificativi, delle spese che devono essere considerate ordinarie, da un lato, e straordinarie, dall’altro.

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L’assegnazione della casa familiare in caso di separazione o divorzio

La casa coniugale è il teatro della vita familiare, fulcro degli interessi e delle abitudini in cui si realizza la vita della famiglia. La notevole complessità delle problematiche connesse all’abitazione si ripercuote inevitabilmente sulla sua assegnazione, in sede di separazione o divorzio.Non v’è dubbio, infatti, che, in occasione della crisi matrimoniale, l’assegnazione della casa adibita a residenza della famiglia rappresenti uno dei motivi di maggior conflitto, in quanto vengono a scontrarsi esigenze e diritti contrapposti, tutti oggetto di esplicita tutela costituzionale: da un lato, l’esigenza del coniuge, non proprietario, di continuare ad abitare nella casa che ha rappresentato il centro degli affetti e dell’organizzazione domestica; dall’altro, la necessità di tutelare il diritto, costituzionalmente garantito, alla proprietà privata.Il legislatore, nel regolamentare la materia – che non riesce a fornire un’apprezzabile soluzione a tutti i problemi sociali e giuridici –, ha spostato l’attenzione dai genitori alla famiglia, composta anche dai figli, i cui interessi devono essere prioritariamente privilegiati, all’evidente scopo di salvaguardare il bisogno dei minori (o anche dei figli maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti o portatori di handicap) di mantenere inalterati i rapporti con l’ambiente in cui sono vissuti.Quindi solo l’interesse dei figli a non subire ulteriori cambiamenti dovuti alla crisi familiare e a conservare un minimo di continuità e regolarità di vita è l’unico motivo che può spingere a sacrificare (limitare) il diritto di proprietà.Giuseppe Bordolli, Consulente legale in Genova ed esperto di diritto immobiliare. Svolge attività di consulenza per amministrazioni condominiali e società di intermediazione immobiliare. È collaboratore del quotidiano Condominio 24 Ore on line e cartaceo e di varie riviste di diritto immobiliare. Autore di numerose pubblicazioni in materia di condominio, mediazione immobiliare, locazione, divisione ereditaria, privacy, nonché di articoli e note a sentenza. È mediatore e docente in corsi di formazione per le professioni immobiliari

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Spese comprese e non comprese nell’assegno di mantenimento

Il CNF è intervenuto individuando, in via esemplificativa, i costi che devono essere considerati compresi nell’assegno di mantenimento, in quanto trattasi di spese ordinarie, ovvero quelle che esorbitano dagli obblighi ordinari di mantenimento. In particolare, costituiscono spese ordinarie quelle afferenti il vestiario, le medicine da banco, il vitto e l’alloggio, le tasse e il materiale scolastico necessari allo studio, nonché le spese inerenti alle attività extrascolastiche che il figlio normalmente svolge.

Le spese di diversa natura devono essere considerate straordinarie e, tra queste, occorre operare un’ulteriore distinzione tra spese per le quali è richiesto il consenso di entrambi i genitori e spese per le quali, al contrario, tale accordo non è necessario. Precisamente, a titolo esemplificativo, nel primo gruppo rientrano le spese afferenti alle scuole private, ripetizioni e studi post diploma di scuola superiore, i costi per le attività ludiche e le spese sportive, nonché le spese mediche che esorbitano i servizi offerti dal SSN. Non serve invece il consenso di entrambi i genitori per le spese generalmente urgenti, legate ad eseigenze dis tudio o di salute, per le quali sarebbe inopportuno attendere il consenso dell’altro genitore.

 

Per approfondire, leggi anche Gli obblighi di assistenza familiare

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