Manovra Monti (D.L. 201/2011): nell’iter di conversione novità per le operazioni bancarie di apertura di credito

Redazione 14/12/11
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Nel calendario dei lavori di conversione del D.L. 201/2011 si è inserita lo scorso 12 dicembre la proposta emendativa che prevede con l’introduzione dell’art. 6-bis novità in materia di contratti di apertura di credito che rispondono ad esigenze specifiche di tutela del cliente.

L’operazione bancaria interessata dal provvedimento consiste in un contratto stipulato tra la banca e il cliente, con il quale la prima si obbliga a rendere disponibile una somma di denaro per un periodo di tempo stabilito o a tempo indeterminato. La sua funzione è creare una disponibilità finanziaria a favore di un soggetto. Questo contratto soddisfa in particolare l’esigenza di chi non abbia bisogno immediato delle somme, ma intenda utilizzarle secondo bisogni finanziari nascenti nel tempo. Il cliente è tenuto alla provvigione come corrispettivo per la disponibilità delle somme, agli interessi sulle somme utilizzate concretamente, oltre che al rimborso delle spese.

Ora in materia si dispone, a tutela del cliente, che:

a) i contratti di apertura di credito possono prevedere, quali uniche forme di remunerazione, una commissione onnicomprensiva calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. L’ammontare della commissione non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente, con l’esclusione di qualsiasi addebito a titolo di rimborso spese;

b) i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quale unica forma di remunerazione degli sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, il tasso di interesse debitore sull’ammontare dello sconfinamento, con l’esclusione di qualsiasi addebito a titolo di rimborso spese.

Il rispetto di tali previsioni è rinforzato dalla sanzione di nullità delle clausole che prevedono forme di remunerazione diverse o non conformi.

Il legislatore invita inoltre la Banca d’Italia ad adottare le relative disposizioni applicative e le attribuisce la facoltà di prevedere che esse si applichino anche ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente. (Lilla Laperuta)

Redazione

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