Una volta comprovato il mancato effettivo possesso dei requisiti di ordine speciale a seguito dell?applicazione della procedura di cui all?art. 10 comma 1 quater della Merloni, l?escussione della garanzia provvisoria (anche verso partecipanti diversi dall?aggiudicatario) ? un atto dovuto
Non ? necessaria alcuna analisi sull?elemento psicologico per verificare la falsit? delle dichiarazioni essendo sufficiente il solo inadempimento, anche? quale erronea applicazione delle norme di gara (obbligo di diligenza nelle trattative precontrattuali)
Con la sentenza numero 4558 del 17 maggio 2004, il Tar Lazio, Sez II di Roma, ci segnala che
a seguito dell’ entrata in vigore dell? art. 10, comma 1-quater, la previsione di incameramento della cauzione provvisoria prestata da un concorrente all’ appalto di opera pubblica ? stata estesa anche ai partecipanti diversi dall’ aggiudicatario, assumendo in tal modo una funzione di garanzia riferita non pi? alla stipula del contratto, bens? alla seriet? e affidabilit? dell’ offerta; pertanto, la sanzione dell’incameramento della cauzione de qua ? correlata alla violazione dell’ obbligo di diligenza – che si verifica anche con l’ erronea interpretazione delle norme di gara – nelle trattative precontrattuali, con la conseguenza che il detto incameramento prescinde dall’accertata falsit? delle dichiarazioni rese dalle imprese, essendo applicabile per il solo dato formale e obiettivo dell’ inadempimento e restando quindi esclusa la necessit? di indagini sull’elemento psicologico del concorrente per verificare se abbia o meno falsamente e coscientemente dichiarato il possesso dei requisiti di cui invece difetta
a cura di Sonia LAZZINI
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qui la sentenza
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