Mancato invio dell’avviso bonario

Redazione 13/05/11
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non sussiste l’obbligo di comunicare l’esito della liquidazione, sempre e comunque, ma solo quando dai controlli automatici eseguiti emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione. Cassazione civile, sez. trib., 28/10/2010, n. 22035.

 

L’invio da parte dell’Amministrazione finanziaria al contribuente del c.d. “avviso bonario” (ai sensi degli artt. 36 bis D.p.r. n. 600/73; 54 bis D.p.r. n. 633/72; art. 6, comma 5, L. 212/2000) prima dell’iscrizione a ruolo delle imposte dovute in base alle dichiarazioni, costituisce un adempimento obbligatorio per l’Amministrazione, nonché adempimento indispensabile, in considerazione del fatto che rispettando tale procedura il contribuente è messo in grado di presentare la documentazione ed esprimere le motivazioni per contrastare o correggere l’operato dell’ufficio.

 

In particolare, tale adempimento consente, da un lato, di prevenire ed, addirittura, evitare l’iscrizione a ruolo delle imposte e la conseguente emissione della cartella di pagamento; dall’altro lato, viene salvaguardato il diritto di difesa del contribuente che, in caso contrario, subirebbe un’ingiusta compressione.

 

Tuttavia, con una recente sentenza, la Corte di Cassazione (sentenza del 28 ottobre 2010, n. 22035, n. 2010) ha statuito che “nell’ipotesi in cui, a seguito della liquidazione della dichiarazione presentata (art. 36 bis), l’Agenzia delle Entrate riscontri l’omesso versamento delle imposte dovute sulla base dei dati dichiarati dal contribuente, è legittima l’iscrizione a ruolo di tali somme non corrisposte, in assenza della preventiva comunicazione d’irregolarità, che, in tal caso, non risulta obbligatoria”.

Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate, a seguito dell’attività di liquidazione delle dichiarazioni presentate dai contribuenti, non rilevava alcuna incongruenza od errore di calcolo, ma soltanto l’omissione parziale o totale dei versamenti dovuti sulla base dei dati dichiarati.

 

GIURISPRUDENZA COLLEGATA

 

 

Cassazione civile, sez. trib. 28/10/2010 n. 22035

 

(omissis)

FATTO E DIRITTO

(Omissis)

3. (omissis) A riguardo, deve premettersi che nella vicenda in esame l’oggetto dell’impugnazione da parte del contribuente è costituito da cartelle esattoriali emesse a seguito di iscrizione a ruolo di imposta per omessi versamenti, rilevati a seguito del controllo automatizzato D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, della dichiarazione dei redditi, presentata dal contribuente, a titolo di Irpef ed Irap 2000. Ad avviso della CTR l’Amministrazione sarebbe stata tenuta ad inviare, prima della notifica delle cartelle apposita comunicazione di irregolarità in considerazione del disposto della L. n. 212 del 2000, art. 6, (Statuto del contribuente).

4) La tesi della Commissione di appello è infondata. A riguardo, deve innanzitutto osservarsi che l’art. 36 bis, mirante a disciplinare la liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni del contribuente, anche nel testo modificato dal D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 13, applicabile alle dichiarazioni successive all’1.1.1999, e successivamente dal D.Lgs. n. 32 del 2001, art. 1, non prevede affatto l’obbligo, in capo all’Ufficio, di comunicare l’esito della liquidazione, sempre e comunque, ma solo quando dai controlli automatici eseguiti emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione. E comunque, non è prevista in alcun modo la sanzione della nullità. Nè alcun elemento di segno contrario alla censura in esame può essere tratto dall’art. 6 dello Statuto del contribuente giacchè la disposizione citata trova applicazione solo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. Ciò premesso, posto che nel caso di specie non si verte in ipotesi di risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, determinato ad es. da errore materiale e di calcolo ovvero da errore nella determinazione di detrazioni o di deduzioni; considerato che non sussiste neppure alcun dubbio e/o incertezza sul contenuto della dichiarazione, vale a dire sui dati e gli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate;

ritenuto che si verte invece in tema di omissione o comunque di carenza dei versamenti, così come è pacifico tra le parti; ritenuto che l’obbligo in capo all’Amministrazione di invitare il contribuente a fornire chiarimenti o a produrre i documenti riguarda esclusivamente chiarimenti e documenti necessari ai fini della liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni; ritenuto in definitiva che il versamento è istituto della riscossione del tributo mentre la dichiarazione attiene alla fase dell’accertamento; tutto ciò premesso e ritenuto, deve concludersi nel senso che le disposizioni richiamate dalla CTR siano state erroneamente applicate nella fattispecie de qua, in considerazione della loro assoluta estraneità alla stessa. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio in quanto manifestamente fondato”;

considerato che il Collegio ha condiviso le considerazioni contenute nella relazione, ritualmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori; ritenuto che il ricorso debba essere accolto in quanto manifestamente fondato, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata; ritenuto che, occorrendo un rinnovato esame della controversia, la causa debba essere rinviata ad altra Sezione della CTR Campania che provvederà anche in ordine al regolamento delle spese della presente fase di legittimità.

 

P.Q.M.

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio anche per le spese ad altra sezione della CTR Campania.

 

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2010.

 

COMMENTO

 

Ciò nonostante, è stato osservato che il mancato invio dell’avviso bonario non potrà privare il contribuente della possibilità di usufruire della riduzione delle sanzioni ad un terzo, prevista, appunto, nell’ipotesi di versamento, entro 30 giorni, delle somme risultanti dalla predetta comunicazione. È necessario, pertanto, che con la cartella di pagamento venga offerta la stessa agevolazione al contribuente che paghi le somme entro 30 giorni dalla notifica.

E proprio in questo senso si è pronunciata la Cassazione con la sentenza n. 17396 del 23 luglio 2010, precisando che “il contribuente che ha proposto ricorso non aveva alcun interesse a lamentare una pretesa perdita dell’opportunità di pagare solo un terzo della sanzione per effetto della mancata comunicazione, poiché identica opportunità le è stata offerta in caso di pagamento entro 30 giorni dalla notifica della cartella; né risulta compromesso il diritto di difesa, esercitabile nei soliti termini, quando la previa comunicazione sia inutile, e comunque non prescritta dalla legge”.

La Cassazione, tuttavia, non ha precisato a chi compete il pagamento dell’aggio di riscossione. È chiaro che se vi fosse, anche nell’ipotesi in commento, l’invio dell’avviso bonario, non si verificherebbe l’iscrizione a ruolo: pertanto, l’aggio di riscossione non è dovuto dal contribuente, rimanendo questo interamente a carico dell’Amministrazione Finanziaria.

In questo senso si è già pronunciata la giurisprudenza di merito, statuendo che “in caso di omesso invio dell’avviso bonario, con la cartella di pagamento, comunque, deve essere concessa la riduzione delle sanzioni, e gli aggi di riscossione non possono essere richiesti” (Comm. trib. prov. Bari, sez. II, 24 marzo 2010, n. 51/2/10).

 

1 Estratto dal volume “Come difendersi dalla cartelle di pagamento” **************** 2011

Redazione

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