Malattie professionali: regole in materia di onere probatorio riguardante il nesso di causalità

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Il tema delle malattie professionali è da sempre all’origine di numerosissimi contenziosi nell’ambito del diritto del lavoro.

Uno degli aspetti più delicati inerenti questa materia è senza dubbio quello che riguarda la dimostrazione da parte del lavoratore del nesso di causalità tra le mansioni svolte all’interno dell’impresa e la patologia sviluppatasi a seguito di queste.

Occorre, preliminarmente, comprendere bene cosa si intende per malattie professionali, da quali peculiarità sono caratterizzate e quali sono le tutele offerte ai soggetti che ne sono affetti.

Bisogna anzitutto specificare che va fatta una distinzione tra infortuni sul lavoro e malattie professionali: i primi, solitamente derivanti da una causa violenta, integrano episodi lesivi circoscritti nel tempo e nello spazio che colpiscono un soggetto che, direttamente, svolge una data mansione; mentre le seconde integrano una lesione dell’integrità psico-fisica dovuta all’espletamento di una certa attività professionale che, come tale, è idonea a colpire non solo i lavoratori o i soggetti che detta attività svolgono ma anche, ad esempio, gli abitanti dell’area circostante (si pensi ai lavori che richiedono lo stretto contatto con radiazioni nocive).

Inoltre, la malattia non ha una causa necessariamente violenta, né si manifesta in via immediata rispetto al suo insorgere, tant’è che il D.P.R. n. 1124/1965 (Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali), che prevede l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, all’art. 112 stabilisce che l’azione per conseguire le prestazioni assicurative, si prescrive nel termine di tre anni decorrente, per gli infortuni, dal loro verificarsi, e per le malattie professionali, dal momento in cui si manifestano.

L’art. 3 del suddetto D.P.R., tra le altre cose, stabilisce che l’assicurazione è obbligatoria per le malattie indicate nella tabella allegata, contratte nell’esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa. Pertanto, la “causa di lavoro” ricorre a fronte di un concetto ampio in cui rientrano anche le malattie contratte “nell’esercizio” di una delle attività ivi indicate.

Si delinea, in tal modo, una maggiore tutela per i lavoratori che svolgono quelle attività che di per sé sono state ritenute particolarmente pericolose per chi le svolge.

Si pensi ad esempio al caso dei soggetti che lavorano a stretto contatto con l’amianto: questi hanno diritto di vedersi riconosciuta l’origine professionale della malattia, nonché l’erogazione della tutela assicurativa sociale prevista dalla legge.

Dunque, a ben vedere, per tale patologia la tabella ha effettuato una prognosi positiva sul nesso causale per esposizione ad amianto in termini volutamente aperti, tenendo conto delle caratteristiche della malattia.

In relazione, infatti, all’esposizione ad amianto, il fattore di rischio è stato previsto in tabella in termini alquanto ampi (si legge infatti: “lavorazioni che espongono all’azione delle fibre di asbesto”) e senza indicazione di soglie quantitative, qualitative e temporali.

Basta dunque, anche essere stati “comunque esposti all’amianto” per motivi professionali per poter essere protetti, in caso di accertamento della malattia professionale, dal sistema assicurativo e perciò indennizzati.

Fermo restando, quindi, che il nostro ordinamento in materia di nesso casuale è ispirato al principio di equivalenza delle cause, al fine di ricostruire il nesso di derivazione causale, occorre tener conto di qualsiasi fattore, anche indiretto, remoto o di minore spessore che, sul piano eziologico, abbia concretamente cooperato a creare nel soggetto una situazione tale da favorire comunque l’azione dannosa di altri fattori o ad aggravarne gli effetti.

È proprio in questa sede che risulta di fondamentale importanza la distinzione che si è fatta inizialmente tra malattia professionale ed infortunio sul lavoro. Solo in relazione a quest’ultimo, secondo un indirizzo ormai consolidato, la copertura assicurativa va estesa anche agli eventi verificatisi al di fuori dei luoghi di lavoro e non solo nel corso della prestazione lavorativa, nonché per accadimenti ricollegabili seppure in forma indiretta allo svolgersi dell’attività di lavoro.

Per il riconoscimento dell’equo indennizzo, pertanto, è stato ritenuto sufficiente che la menomazione subita dal lavoratore sia comunque connessa con il servizio prestato.

Venendo ora al profilo probatorio della suddetta tabella, una volta accertato che una determinata attività e malattia vi rientrino (purché la malattia sia insorta entro il periodo massimo di indennizzabilità), verrà applicata la presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall’assicurato, con la conseguente insorgenza a carico dell’I.N.A.I.L. dell’onere di dare la prova di una diversa eziologia della malattia stessa oppure del fatto che la lavorazione, cui il lavoratore è stato addetto, non ha avuto idoneità sufficiente a cagionare la malattia.

Ovviamente, la tabellazione rappresenta la cristallizzazione di giudizi scientifici specifici sull’esistenza del nesso di causalità, pertanto è prevista dalla legge e viene aggiornata con decreto del Presidente della repubblica, proprio allo scopo di agevolare il lavoratore esposto a determinati rischi nella dimostrazione del nesso di causalità.

Alla luce di quanto detto, il lavoratore non incontrerà alcun ostacolo nella dimostrazione del nesso causale nel caso in cui la sua malattia e la sua mansione (“nociva”) siano tabellate, poiché il nesso eziologico tra i due termini, in tal caso, è appunto presunto per legge (sempre che la malattia si sia manifestata entro il periodo anch’esso indicato in tabella).

Va evidenziato che la presunzione in questione non sia assoluta [cfr. Cass. n. 14023/2004], poiché l’INAIL potrà comunque fornire una spiegazione alternativa della patologia, ovvero la prova contraria idonea a vincere la presunzione legale dimostrando l’intervento causale di fattori patogeni extra-lavorativi (ma occorre che tale prova attinga ad un fattore causale dotato di efficacia esclusiva, idonea quindi a superare l’efficacia della prova presuntiva dell’accertata esposizione professionale e della tabella).

Diverso discorso, invece, va fatto per quanto riguarda patologie ed attività non presenti in tabella, in quanto, mancando il criterio di tabellazione, il nesso causale non può essere affermato in modo deterministico sulla base del solo riscontro della presenza di un fattore di rischio nel luogo di lavoro.

È stata proprio la Corte di Cassazione Civile Sezione Lavoro, con la sentenza n. 22974 del 9 ottobre 2013, a stabilire che, in questi casi, la rendita per malattia professionale richiede che la malattia sia contratta nell’esercizio o a causa della lavorazione svolta, sicché il riconoscimento del diritto alla rendita implica uno stretto nesso tra patologia e attività lavorativa.

Il nesso causale, dunque, andrà ricostruito ai sensi degli artt. 40 e 41 c.p., secondo il criterio della conditio sine qua non, della causalità necessaria. Occorrerà, perciò, la verifica della probabilità logica [cfr. altresì Cass. Sez. Un. Penali n. 30328/2002] che, rispetto a quella epidemiologica o statistica, richiede la verifica aggiuntiva dell’attendibilità dell’impiego della legge scientifica al singolo evento, in base al c.d. giudizio contro fattuale.

Tuttavia, va segnalato che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 179/1988 ha esteso le tutele assicurative previste per le malattie “tabellate” anche alle malattie c.d. “non tabellate”, ossia a quelle che nascono per esposizione a fattori di rischio diversi da quelli previsti dalle tabelle di legge.

Tale principio è stato successivamente codificato nell’art.10 del D.Lgs. n. 38/2000 sulle “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”.

Nel co. 4, infatti, si dispone che vengano considerate malattie professionali anche quelle non comprese nelle tabelle del T.U. del 1965, ma per le quali il lavoratore dimostri l’origine lavorativa.

Infatti, con la sentenza n. 1919/1990 la Corte di Cassazione ha chiarito che la distinzione tra malattie comprese nelle tabelle e quelle non ricomprese assume rilevanza unicamente sul piano probatorio e non indennitario.

Per quanto riguarda, invece, l’aspetto concernente l’onere probatorio riguardante la dimostrazione del nesso causale che deve sussistere tra patologia e mansioni svolte, si intuisce che nelle malattie “non tabellate” è onere del lavoratore provare l’origine professionale della malattia, al contrario, nelle malattie c.d. “tabellate” il lavoratore è esonerato da tale obbligo.

Il lavoratore, a tal fine, dovrà produrre idonea certificazione medico – legale, nonchè la descrizione delle caratteristiche morbigene della lavorazione da cui deriva l’infermità.

Un aspetto particolarmente peculiare di questa materia riguarda, poi, la dimostrazione del nesso causale emerge nelle malattie professionali multifattoriali, nelle quali la concomitanza di fattori eterogenei ai fini della manifestazione patologia necessita di leggi scientifiche anche di tipo probabilistico [vedi in tal senso Cass. n. 30328/2002].

Quando ci si trova davanti a malattie professionali multifattoriali, infatti, questi principi rappresentano dei punti fermi nell’accertamento del nesso di causalità, dal momento che il convincimento del giudice tendenzialmente si basa su un giudizio di alta probabilità, in virtù degli elementi di carattere clinico, epidemiologico, tossicologico e statistico, che vengono messi in rilievo.

Mai come in questi casi, dunque, occorre valutare le circostanze di fatto, unitamente ai risultati delle consulenze tecniche, al fine di trarre un certo convincimento che possa portare alla “certezza processuale”.

Con riferimento alle malattie a genesi multifattoriale, la giurisprudenza ha statuito il principio in base al quale il nesso eziologico necessita di concreta e specifica dimostrazione in termini probabilistici, e deve essere riconosciuto in presenza di un alto grado di probabilità o quantomeno di una probabilità qualificata, da verificare con l’ausilio di ulteriori elementi.

Inoltre, sempre per quanto riguarda questo genere di patologie, trova applicazione il principio di equivalenza causale ex art. 41 c.p., in base al quale deve riconoscersi efficacia eziologica dell’evento a ciascuno dei fattori causali, a meno che uno di essi sia stato da solo sufficiente a determinarlo.

Pertanto, l’eziologia professionale della malattia viene riconosciuta ove manchi la prova che uno o più fattori extralavorativi ne siano la causa esclusiva, mentre ai fini del riconoscimento del nesso causale tra malattia ed evento dannoso lavorativo, non è necessario che quest’ultimo sia la causa unica della malattia, ma è sufficiente che ne sia concausa.

Il lavoratore, comunque, non è sollevato dall’onere di provare il rapporto di causalità tra l’attività lavorativa e la malattia di cui asserisce essere stato affetto, come d’altronde il datore di lavoro dovrà dar prova di aver adottato tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica del lavoratore (in virtù della natura contrattuale del rapporto di lavoro).

Quanto detto finora, è stato emblematicamente ribadito dalla Corte di Cassazione con la n. 1477/2014, che pone particolare attenzione alla responsabilità del datore di lavoro.

Nel caso esaminato il tribunale aveva infatti condannato la società datrice di lavoro al risarcimento del danno biologico e morale per la malattia professionale contratta da un lavoratore dipendente, conseguente ad inalazione di fibre di amianto, motivando la propria decisione sulla base del nesso causale tra l’insorgere della malattia e l’omissione colposa di misure di sicurezza idonee a prevenire, ed in ogni caso a diminuire le polveri di amianto presenti sul luogo di lavoro.

La società, dal canto suo, aveva fatto ricorso in appello, sottolineando la particolare sensibilità individuale alle polveri d’amianto del lavoratore, la non prevedibilità del danno e l’assenza di una violazione dell’articolo 2087 del codice civile concernente la “Tutela delle condizioni di lavoro”, essendo gli impianti a norma.

La Corte d’Appello, dopo aver rinnovato la consulenza tecnica d’ufficio audiologica, ha condannato nuovamente la società al risarcimento del danno biologico differenziale e morale da ipoacusia professionale: la Corte aveva ritenuto provata la condotta omissiva colposa della società in ordine alla mancata riduzione della polverosità dell’ambiente di lavoro e alla mancata istruzione dei dipendenti circa la pericolosità delle lavorazioni a cui erano addetti.

Inoltre, sono stati ritenuti non sufficienti gli elementi prodotti dalla società a suffragio dell’esistenza di una predisposizione individuale del lavoratore a contrarre la suddetta malattia, al fine di fare valere l’interruzione del nesso causale fra condotta ed evento.

Da ultimo, la società datrice di lavoro ha fatto ricorso in Cassazione con diversi motivi di doglianza: a) la violazione dell’art. 2697 c.c., deducendo la mancata prova del nesso causale tra l’esposizione all’amianto ed evento lesivo, in quanto non sono emersi elementi in base ai quali poter stabilire se il lavoratore ha contratto le placche pleuriche a causa della sua elevata sensibilità individuale all’epoca delle prime esposizioni, ovvero successivamente, per effetto delle dosi progressivamente accumulate; b) l’impossibilità di dedurre automaticamente la conferma del nesso causale da un coefficiente di probabilità espresso dalla legge statistica, in quanto spetta al giudice verificare la concreta validità del nesso causale; c) il vizio di motivazione circa la possibilità di prevenire le placche pleuriche all’epoca in cui risaliva l’esposizione all’amianto.

Nonostante le numerose doglianze di cui sopra, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso della società datrice, ritenendolo infondato nel merito.

La Corte afferma che, nel caso in esame, trova applicazione il principio di cui all’art. 41 c.p. in base al quale il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell’equivalenza delle condizioni, salvo che il nesso eziologico venga interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l’evento (peraltro, anche sul piano civilistico, la prova del nesso causale è data da una relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio, ispirato alla regola della normalità causale).

Si può comprendere, insomma, come la materia in questione sia delicata e veda, a seconda dei casi, un duplice onere probatorio di volta in volta gravante sul datore di lavoro e/o sul lavoratore.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dott.ssa Mignacca Daria

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