L’ospedale e il medico rispondono della ritardata diagnosi di una frattura se determinata da incompletezza delle indagini strumentali

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La vicenda

Nella causa oggetto di commento, una signora (non in proprio, ma quale esercente la potestà genitoriale sulla figlia) conveniva in giudizio una struttura sanitaria e due medici che ivi lavoravano per far accertare la responsabilità dei convenuti e ottenere la conseguente condanna al risarcimento per i danni subiti dalla figlia a causa della mancata diagnosi da parte dei due medici.

In particolare, la figlia dell’attrice, nell’agosto del 2011, era stata portata presso la struttura sanitaria convenuta a seguito di una caduta dall’altalena, affinchè venissero svolti gli accertamenti per valutare il dolore al ginocchio che la bambina lamentava. A seguito dell’esame radiologico effettuato da uno dei due medici convenuti, quest’ultimo rilasciava un referto in cui negava l’esistenza di frattura. Tuttavia, a causa del continuo dolore che la bambina lamentava, 12 giorni dopo, la madre portava i risultati dell’esame radiologico precedentemente effettuato presso la struttura sanitaria affinchè fossero valutati da un altro medico, il quale riteneva che la bambina avesse invece subito una frattura al ginocchio sinistro. Così, continuando ancora ad avvertire dolori, la bambina, nei giorni successivi, veniva sottoposta a nuovi ed ulteriori accertamenti presso altre strutture sanitarie, che confermavano la diagnosi di frattura e conseguentemente il ginocchio della bambina veniva ingessato.

Dopo circa sei mesi, la bambina veniva sottoposto ad un controllo per verificare il recupero delle facoltà motorie e veniva accertato che la stessa aveva recuperato il movimento, anche se era riscontrata una leggera diminuzione del tono muscolare del quadricipite dovuta al fatto che la bambina non aveva camminato per diversi mesi.

La decisione del Tribunale

Il Tribunale di Viterbo, all’esito della CTU espletata che ha accertato che la bambina avesse una frattura non diagnosticata immediatamente, ha accolto la domanda formulata da parte attrice, ritenendo che l’omessa diagnosi della frattura da parte dei medici della struttura sanitaria configuri un inadempimento contrattuale idoneo a giustificarne la condanna al risarcimento danni.

Prima però di prendere posizione sul caso di specie, il tribunale laziale ha passato in rassegna i principi che governavano la materia della responsabilità medica al momento in cui si è verificato il sinistro (cioè il 2011: escludendo, quindi, la applicabilità al caso di specie della disciplina della Legge Gelli – Bianco, entrata in vigore soltanto nell’aprile del 2017).

In primo luogo, il giudice ha ricordato che in materia di responsabilità medica il rapporto che lega il paziente alla struttura sanitaria ha natura contrattuale. Tale rapporto sorge, eventualmente anche in via di mero fatto (quindi senza bisogno che vi sia un accordo tra le parti), a seguito del semplice accoglimento del paziente all’interno della struttura o comunque il suo affidamento al medico della struttura sanitaria per effettuare gli interventi terapeutici o gli accertamenti diagnostici.

Sorto, quindi, il rapporto contrattuale di spedalità e di assistenza sanitaria, la struttura sanitaria risponde nei confronti del paziente per l’eventuale mancato adempimento degli obblighi di effettuare le prestazioni primarie di carattere medico sanitario e quelle accessorie.

In secondo luogo, il Tribunale di Viterbo ha ricordato come anche il rapporto che lega il paziente al medico della struttura sanitaria (secondo la disciplina vigente all’epoca del sinistro) riveste natura contrattuale: in particolare, esso nasce dal contatto sociale qualificato tra il medico e il paziente.

Infine, il giudice ha ripercorso la disciplina probatoria derivante dalla natura contrattuale dei rapporti tra le parti: il personale sanitario deve provare di aver operato correttamente, rispettando i criteri di diligenza e perizia nell’effettuazione della prestazione sui medesimi gravante. Invece, il paziente deve provare l’esistenza del rapporto di cura con la struttura sanitaria e/o il medico, il danno che egli ha subito e il nesso causale tra condotta della struttura e/o del medico e danno secondo il principio del “più probabile che non”. Per quanto riguarda la colpa dei sanitari, quindi, il paziente deve soltanto allegarla (senza necessità di provarla), dovendo invece i sanitari dimostrare che l’evento dannoso è dipeso da fatto agli stessi non imputabile.

All’esito dell’ excursus di cui sopra, il Tribunale laziale ha esaminato le conclusioni della consulenza tecnica d’ ufficio effettuata nel corso del giudizio al fine di accertare la responsabilità dei convenuti nel caso di specie.

In particolare, il CTU ha riscontrato che a seguito della caduta dall’altalena la bambina aveva subito effettivamente una frattura al ginocchio sinistro e che, durante l’accesso presso la struttura sanitaria e gli accertamenti ivi eseguiti il giorno stesso della caduta, i convenuti non avevano accertato la frattura e quindi avevano omesso la diagnosi corretta. La ritardata diagnosi della frattura, secondo il perito nominato dal tribunale, è stata dipesa dalla incompletezza delle indagini strumentali effettuate dai medici durante il primo accesso della bambina presso la struttura sanitaria.

Nonostante abbia accertato l’omissione della diagnosi da parte della struttura sanitaria, poi trasformatasi in ritardata diagnosi, il CTU ha comunque accertato che, dopo il tardivo accertamento della frattura, la bambina è stata trattata correttamente da un punto di vista terapeutico e pertanto dall’iniziale errore diagnostico non sono derivate lesioni permanenti a carico della bambina. Infatti, quest’ultima ha subito soltanto un prolungamento del tempo necessario per la sua guarigione, dipendente dal ritardo di 12 giorni con cui i convenuti sono arrivati alla corretta diagnosi: tale ritardo ha determinato che per 12 giorni il ginocchio della bambina non è stato ingessato. Conseguentemente, il consulente del giudice ha accertato un’invalidità temporanea assoluta di 12 giorni, oltre ad ulteriori 20 giorni di inabilità temporanea parziale al 50%.

In considerazione delle conclusioni cui è giunto il perito, quindi, il Tribunale di Viterbo, applicando i principi in materia di responsabilità medica in precedenza espressi, ha accertato una responsabilità dei convenuti per i danni subiti dalla bambina; in particolare:

  • per l’imperizia di un medico, in quanto ha fatto una diagnosi errata dovuta alla incompletezza della radiografia o alla sua superficiale interpretazione;
  • per l’imperizia dell’altro medico, in quanto, di fronte ad un referto – seppur negativo rispetto alla frattura – con “edema dolente ginocchio sinistro”, non ha prescritto una terapia farmacologica adeguata e, soprattutto, non ha rinviato la paziente a controllo ambulatoriale nei giorni successivi;
  • per fatto altrui della struttura sanitaria, in quanto quest’ultima risponde a titolo contrattuale dei danni patiti dal paziente allorquando questi siano dipesi dalla colpa dei sanitari di cui l’ospedale si avvale.

In considerazione di ciò, il giudice ha condannato tutti i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento del danno subito dalla bambina.

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Avv. Muia’ Pier Paolo

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