Locatore estraneo agli oneri di sicurezza sul lavoro e di verifica di conformità dell’immobile

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In capo al locatore di un immobile ad uso non abitativo non è configurabile alcun onere di sicurezza in relazione all’attività svolta al suo interno ed alla conformità alle norme antinfortunistiche della struttura modificata, nel corso dei rapporto, dal conduttore, rimanendo a carico del locatore solo gli obblighi derivanti dalla legge o dal contratto in forza del rapporto di locazione.

Salva diversa previsione contrattuale, l’onere di verifica della sussistenza delle necessarie caratteristiche tecniche e antinfortunistiche dei locali in relazione all’attività da svolgere incombe sul conduttore, così come l’onere di richiedere titoli amministrativi abilitativi alla modifica; parimenti grava su di lui la responsabilità per i rischi derivanti da addizioni e trasformazioni effettuate nel corso del rapporto.

Decisione: Sentenza n. 40259/2019 Cassazione Penale – Sezione 4

L’eventuale consapevolezza di una violazione antinfortunistica posta in essere dall’imprenditore che conduce in locazione l’immobile non estende al locatore alcuno degli obblighi propri del datore di lavoro, in assenza dei poteri a lui facenti capo, rimanendo a carico del locatore solo quelli derivanti dalla legge o dal contratto in forza del rapporto di locazione.

Salva diversa previsione contrattuale, l’onere di verifica della sussistenza delle necessarie caratteristiche tecniche (e quindi antinfortunistiche) dei locali in relazione all’attività da svolgere incombe sul conduttore (così come l’onere di richiedere titoli amministrativi abilitativi alla modifica).

Parimenti grava su di lui la responsabilità per i rischi derivanti da addizioni e trasformazioni effettuate nel corso del rapporto.

In capo al locatore di un immobile ad uso non abitativo non è configurabile alcun onere di sicurezza in relazione all’attività svolta al suo interno ed alla conformità alle norme antinfortunistiche della struttura modificata, nel corso dei rapporto, dal conduttore.

Osservazioni

Il procedimento penale sorgeva a seguito del decesso di alcuni operai a seguito di un incendio all’interno di un capannone concesso in locazione dalla società in accomandita, di cui gli imputati erano soci, e uno dei due amministratore.

In grado di appello venivano assolti dal reato di delitto colposo di danni, mentre veniva confermata la condanna per omicidio colposo per aver concesso in locazione l’immobile nella consapevolezza che all’interno fossero stati realizzati abusivamente dei locali dormitorio con legno e cartongesso, consentendo un uso promiscuo del capannone (abitativo e strumentale), omettendo di interrompere il rapporto contrattuale.

Per i giudici del merito, la consapevolezza della situazione e l’utilizzo illecito e pericoloso erano causalmente connessi all’evento morte, prevedibile ed evitabile, verificatosi a seguito di tali violazioni.

La posizione di garanzia degli imputati deriverebbe dagli obblighi scaturenti, ai sensi dell’art. 1575 del codice civile, dal contratto di locazione.

Gli imputati ricorrevano in Cassazione, che ha accolto il ricorso perché il fatto non sussiste.

Per la Suprema Corte, in assenza dell’effettiva restituzione del bene al locatore, non essendo stato interrotto il godimento della cosa e non essendo quindi il bene rientrato nella sua effettiva disponibilità, per la sostanziale prosecuzione del rapporto locativo (l’immobile era stato, in un secondo momento, locato ad altro soggetto riconducibile all’originario conduttore), nessuna posizione di garanzia poteva individuarsi in capo al locatore in relazione alla pericolosità della situazione creatasi all’interno del capannone, a causa della costruzione da parte dei conduttore dei manufatto (soppalco) utilizzato quale dormitorio che non consentiva un rapido accesso alle vie di fuga, non gravando sul primo il governo dei relativo rischio.


Giurisprudenza rilevante

  1. Cass. 4622/2017

Graziotto Fulvio

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