Lobbying: i nuovi obblighi e le sanzioni nel ddl approvato alla Camera

Il disegno di legge sulla disciplina dell’attività di rappresentanza di interessi è un passo decisivo nell’iter di regolazione del lobbying in Italia.

Lorena Papini 02/02/26
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Con l’approvazione da parte della Camera dei deputati, avvenuta nei giorni scorsi, il disegno di legge sulla disciplina dell’attività di rappresentanza di interessi compie un passo decisivo nel lungo e complesso iter di regolazione del lobbying in Italia. Il testo, ora all’esame del Senato, introduce per la prima volta un quadro organico di regole che incidono direttamente sull’operatività di professionisti, studi legali, consulenti e organizzazioni che interagiscono con i decisori pubblici.
Pur trattandosi ancora di un disegno di legge, il contenuto approvato a Montecitorio consente già di delineare l’impatto concreto delle nuove disposizioni, soprattutto in termini di limiti soggettivi e oggettivi, obblighi deontologici e apparato sanzionatorio.

Indice

1. Ambito di applicazione e nuovi limiti soggettivi


Il ddl definisce l’attività di rappresentanza di interessi come quella svolta in modo professionale per influenzare processi decisionali pubblici, sia normativi sia amministrativi di carattere generale. Il perimetro è ampio e ricomprende anche le attività svolte tramite strumenti digitali.
Particolarmente rilevanti, per i professionisti del diritto, sono i limiti all’iscrizione nel Registro istituito presso il CNEL. Non possono iscriversi, tra gli altri, i decisori pubblici durante il mandato e per l’anno successivo alla cessazione, nonché dirigenti e funzionari pubblici in specifiche posizioni apicali. Si tratta di una scelta che mira a prevenire conflitti di interessi e fenomeni di revolving doors, ma che impone un’attenta valutazione delle carriere ibride pubblico-private.
Resta inoltre esclusa dall’ambito di applicazione una serie di attività considerate fisiologiche o già regolate, come quelle dei sindacati, dei partiti politici (con alcune eccezioni) e delle confessioni religiose riconosciute.

2. Registro CNEL e trasparenza degli incontri


Elemento centrale del sistema è il Registro pubblico dei rappresentanti di interessi, la cui iscrizione è obbligatoria per chi svolge l’attività in modo continuativo e professionale. L’iscrizione comporta obblighi stringenti di trasparenza, in particolare la comunicazione periodica degli incontri con i decisori pubblici.
Il testo approvato prevede un aggiornamento con cadenza trimestrale, indicando soggetti coinvolti, luogo e oggetto dell’incontro. È introdotto anche un meccanismo di tutela del decisore pubblico, che può opporsi alla pubblicazione di informazioni ritenute non veritiere. Questo aspetto avrà riflessi pratici nella gestione del contenzioso amministrativo e nei rapporti tra rappresentanti di interessi e amministrazioni.

3. Codice deontologico: regole di condotta vincolanti


Il disegno di legge attribuisce un ruolo centrale al codice deontologico, che sarà adottato dal Comitato di sorveglianza presso il CNEL. L’adesione al codice diventa condizione per l’iscrizione e per il mantenimento nel Registro.
Per i professionisti, il codice rappresenterà una fonte normativa para-regolamentare, destinata a incidere sulle modalità operative quotidiane. Tra i principi già fissati dalla legge vi sono correttezza, lealtà, trasparenza e il divieto di elargire denaro o altre utilità ai decisori pubblici. È prevedibile che il codice diventi parametro di valutazione anche in sede disciplinare e, indirettamente, nei giudizi di responsabilità professionale.

4. Sanzioni e responsabilità


Il sistema sanzionatorio è articolato e progressivo. Il Comitato di sorveglianza può irrogare ammonizione, censura, sospensione fino a un anno e cancellazione dal Registro. A queste si aggiungono sanzioni pecuniarie, da 1.000 a 5.000 euro, per omissioni o comunicazioni non veritiere.
Particolarmente incisiva è la previsione secondo cui, in caso di cancellazione, una nuova iscrizione è possibile solo decorso un anno. Le controversie rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, rafforzando il ruolo del diritto pubblico nella regolazione del lobbying.

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