Lo Statuto del Contribuente e l’irretroattivita’ della legge tributaria di Giorgio Pallavicini

Redazione 21/05/01
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Tesi di laurea

Capitolo 2
2.2 Le norme interpretative

Le norme interpretative sono norme giuridiche dotate di una particolare peculiarità, in quanto hanno la funzione di attribuire un determinato significato alle disposizioni di una legge precedente.
Il presupposto fondamentale affinchè il legislatore utilizzi norme interpretative è rappresentato dall’esistenza di una disposizione suscettibile di più interpretazioni. In questo caso la norma interpretativa interviene precisando quale debba essere la giusta interpretazione da seguire nell’applicazione della disposizione e autoqualificandosi come norma di interpretazione autentica.
Rinviando al capitolo 6 per un’analisi puntuale dei problemi relativi alle norme interpretative utilizzate nel diritto tributario, soprattutto per ciò che riguarda gli elementi che devono possedere e il loro effetto retroattivo, in questa sede è necessario soffermarsi sulla disciplina dettata dallo Statuto del contribuente.
L’articolo 1, secondo comma, prevede che in campo tributario le norme interpretative possono essere utilizzate soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, attraverso una specifica qualificazione di esse come disposizioni di interpretazione autentica.
Questa disciplina è totalmente innovativa in quanto il legislatore fiscale non si è mai preoccupato di regolamentare l’adozione di norme interpretative e quindi di limitare o comunque di indirizzare attraverso principi guida il potere legislativo, essendo l’interpretazione autentica prerogativa specifica dello stesso legislatore e, come vedremo nel capitolo 6, prerogativa giustificata e avallata dalla stessa Corte costituzionale.
Il primo elemento interessante contenuto nell’articolo 1, secondo comma, è rappresentato dalla previsione secondo cui l’adozione di norme interpretative può avvenire soltanto in casi eccezionali. Come spiega l’On. Marongiu, relatore dello Statuto del contribuente durante l’iter parlamentare di approvazione, la giustificazione del potere di adozione di norme interpretative è da ricercarsi nel fatto che “in questi anni si è assistito alla proliferazione di norme di tipo interpretativo e, naturaliter, di tipo retroattivo emanate anche in assenza di un conflitto altrimenti irrisolubile all’ interno della giurisprudenza”. “Si tratta”, continua l’On. Marongiu, “di un trend che mortifica la stessa autonomia della magistratura e, vanificando l’affidamento del cittadino agli indirizzi dettati dalle supreme magistrature, incide sulla stessa possibilità delle imprese di rapportare le proprie scelte economiche ad un dato normativo certo e ad un costo fiscale prevedibile”.
Il legislatore ha cercato, quindi, di risolvere un problema che nel diritto tributario è stato sempre fortemente avvertito ed espresso sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza, cioè il fatto che il Parlamento ricorra alla norma interpretative con troppa semplicità e facilità, anche in quei casi in cui manca il vero presupposto per l’adozione di tale norma: un conflitto interpretativo di difficile risoluzione.
La cosa più grave è che in molti casi, essendo pacificamente accolto l’effetto retroattivo di tali norme, il legislatore le abbia usate non per dirimere una controversia interpretativa, ma per introdurre norme impositive e godere dell’effetto retroattivo.
Il legislatore dello Statuto ha quindi cercato di interrompere questa prassi distorsiva prevedendo e imponendo il ritorno dell’attività interpretativa del Parlamento all’interno del suo alveo naturale.
Inoltre è necessario che la norma interpretativa sia una norma di legge ordinaria e abbia la qualifica formale di norma di interpretazione autentica.
Nel suo complesso l’enunciazione del principio contenuto nell’articolo 1, secondo comma, è interessante ed apprezzabile. C’è solo un unico problema, che del resto è stato già analizzato e riguarda la maggior parte delle disposizioni dello Statuto e cioè che il legislatore ha enunciato principi apprezzabili sul piano formale ma non ha previsto adeguati strumenti per imporne il rispetto.

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