Lo Statuto del Contribuente e l’irretroattivita’ della legge tributaria

Redazione 21/05/01
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Tesi di laurea

di Giorgio Pallavicini

Capitolo 6

Un fenomeno particolare di retroattività: le norme interpretative

1. Il concetto di norma interpretativa

Strettamente collegato al discorso relativo alle norme retroattive è quello che riguarda le norme di interpretazione autentica, per due motivi fondamentali. Prima di tutto perché le norme interpretative, grazie alle loro specifiche caratteristiche, rientrano nell’ambito più ampio delle norme retroattive, poi perché affrontando il problema della legittimità costituzionale delle norme retroattive, con particolare riferimento alla materia tributaria, è d’obbligo analizzare quale sia il ruolo e i limiti che questo tipo di norme hanno nel nostro ordinamento.
Esiste un chiaro ed indubbio rapporto fra la norma retroattiva e la norma di interpretazione autentica. Entrambe godono di un privilegio importante, se così si può dire: la possibilità di produrre effetti giuridici per il passato. E certamente in modo più intenso la norma interpretativa, riguardo alla quale, come vedremo, l’effetto retroattivo rappresenta una sua caratteristica naturale, intrinseca, una qualità legata strettamente al suo essere norma che interpreta un’altra norma già esistente. Da un certo punto di vista questo manca nella altre norme giuridiche che producono effetti retroattivi e che non sono norme di interpretazione. In queste ultime l’efficacia retroattiva è un qualcosa di più rispetto alla loro natura, una caratteristica che potrebbe anche mancare senza far venir meno la loro identità di norma giuridica. Al di là, però, di questa differenza, che attiene soprattutto alla natura della norma di interpretazione, molti sono i punti di contatto, proprio perché, come ho già detto, la norma interpretativa può essere considerata come un tipo particolare di norma retroattiva.
Caratteristica peculiare delle norme interpretative è il fatto di essere anche norme retroattive; cosa si intenda a livello giuridico per norma retroattiva è stato già preso in considerazione nel capitolo 3, quindi ora è necessario soffermarsi su altri aspetti relativi alle norme di interpretazione autentica soprattutto alla luce degli studi condotti sul tema dalla dottrina costituzionalistica e delle numerose decisioni della Consulta tra la fine degli anni ottanta e l’inizio degli anni novanta. Alcune di esse in particolare hanno posto in luce chiaramente tutte le problematiche relative alla funzione che queste norme hanno nel nostro ordinamento.
Parte della dottrina[1] è concorde nel ritenere che esistono due concetti di norma interpretativa, uno più ristretto e uno più ampio e onnicomprensivo. Con il concetto più ristretto si indicano le vere norme interpretative, quelle che il legislatore utilizza per indicare ed imporre una determinata interpretazione di una norma precedente. Queste norme si legano profondamente alle norme interpretate, lasciandole inalterate, introducendo però nell’ordinamento un quid novi rappresentato dal fatto che si eliminano tutte le altre interpretazioni differenti da quella scelta dal legislatore, il cui rispetto è imposto erga omnes. Caratteristiche, queste, che saranno riprese e sintetizzate dalla giurisprudenza della Corte costituzionale.
Con il concetto più ampio la dottrina indica un tipo di norma chiamata pseudo-interpretativa perché ha alcune caratteristiche simili alle norme interpretative in senso stretto, ma manca di un elemento essenziale cioè della funzione di interpretare una norma precedente.
La norma pseudo-interpretativa, infatti, è una norma sostanzialmente innovativa, a cui il legislatore riconosce la autoqualificazione di norma di interpretazione autentica, al solo scopo di conferirle efficacia retroattiva, nonostante non abbia nulla di interpretativo.
Infatti bisogna dire che spesso il legislatore ha voluto usare una norma formalmente interpretativa per una funzione diversa da quella sua propria, con l’unico scopo di godere dei vantaggi dell’effetto retroattivo; e l’uso improprio di questo strumento è stato ed è tuttora considerato deprecabile dagli studiosi della materia e dalla giurisprudenza di merito, perché si sostiene che, così facendo, si avrebbe uno sviamento di questa norma dalla funzione che le è propria. Ma, come vedremo più avanti, la Corte costituzionale ha preferito, con le sue decisioni, una politica nella maggior parte dei casi più vicina alle prerogative sostenute dal legislatore-interprete.

[1] Vedi Pugiotto, La labirintica giurisprudenza costituzionale in tema di leggi di interpretazione autentica, in Studium iuris, 1997, 64 ss.; Fantozzi, Manuale di diritto tributario, Torino, 1997; Falsitta, Manuale di diritto tributario, Padova, 1999.

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