Liti fiscali minori, il 1° aprile entra in vigore l’istituto della mediazione tributaria

Redazione 30/03/12
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Lilla Laperuta

Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, relative ad atti dell’Agenzia delle entrate, notificati a decorrere dal 1° aprile 2012, trova ora applicazione un rimedio da esperire in via preliminare ogni qualvolta si intenda presentare un ricorso, pena l’inammissibilità dello stesso. La disciplina del nuovo istituto, denominato mediazione tributaria e contemplato dall’art. 17bis D.Lgs. 546/1992 prevede i seguenti termini:

a) entro 60 giorni decorrenti dalla notifica dell’avviso d’accertamento o di altro atto impugnabile deve essere presentata (alla Direzione Provinciale o Regionale) un’istanza che anticipa il contenuto del ricorso, nel senso che con essa il contribuente chiede l’annullamento totale o parziale dell’atto sulla base degli stessi motivi di fatto e di diritto che intenderebbe portare all’attenzione della Commissione tributaria provinciale nella eventuale fase giurisdizionale. E’ in facoltà del contribuente inserire nel reclamo la proposta di mediazione;

b) nei 90 giorni successivi, l’Ufficio prende in esame l’istanza e deciderà se accoglierla, nella sua totalità o anche parzialmente, oppure formulare d’ufficio una proposta di mediazione. Nel caso in cui la mediazione si concluda positivamente, viene sottoscritto un accordo in base al quale vengono rideterminate le imposte e le relative sanzioni vengono ridotte al 40%;

c) se entro i 90 giorni non si raggiunge un’intesa, non perviene un risposta, o in precedenza interviene il diniego dell’Ufficio, il contribuente ha 30 giorni di tempo per depositare il ricorso in Commissione tributaria, aprendo così la via al contenzioso.

Nella circolare 9/2012 l’Agenzia delle Entrate ricorda che in caso di ricorso avverso il rifiuto tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti il ricorso può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d’imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto.

In altri termini, nelle ipotesi di rifiuto tacito, il ricorso giurisdizionale non può essere proposto prima del decorso di novanta giorni dalla data di presentazione della domanda di restituzione.

Pertanto, la nuova procedura di mediazione trova applicazione con riferimento alle fattispecie di rifiuto tacito per le quali, alla data del 1° aprile 2012, non siano decorsi novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza di rimborso. Per converso, l’articolo 17bis del D.Lgs. 546/1992 non si applica alle controversie riguardanti i rifiuti taciti per i quali, alla data del 31 marzo 2012, sia già decorso il termine di novanta giorni dalla presentazione della relativa istanza.

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