Lineamenti essenziali di diritto degli affari rumeno per giuristi italiani

Redazione 26/04/04
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a cura di Silvana Barbura e Francesca Ferrero, Studio Legale Sutti (1)
(http://www.sutti.com )

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Sommario: Il diritto societario – Diritto bancario e assicurativo – Il leasing – I Foreign Investments Acts – Profili di diritto della concorrenza – Diritto Tributario – Proprietà intellettuale – Transazioni immobiliari – Il riconoscimento delle sentenze di condanna al pagamento di una somma di denaro – Recupero crediti – Diritto del lavoro – Il mercato dell’energia

IL DIRITTO SOCIETARIO

Il diritto rumeno prevede la possibilità di costituire i seguenti tipi di società:

1) società in nome collettivo

2) società in accomandita semplice

3) società in accomandita per azioni

4) società a responsabilità limitata

5) società per azioni.

I due tipi di societa` maggiormente diffuse ai dell’esercizio di un business in Romania sono le società a responsabilità limitata e le società per azioni.

Prima di passare ad una analisi più specifica di tali tipi di società ed alla disciplina attualmente vigente per ciascuna di esse, preme sottolineare che il diritto societario rumeno è attualmente oggetto di importanti riforme, sostanzialmente volte a “preparare” la Romania all’ingresso nell’Unione Europea nonchè a promuovere la tasparenza nelle relazioni commerciali ed a prevenire ed evitare forme di corruzione.

Nell’ambito di tale contesto opera appunto la legge 31/1990 – così come da ultimo modificata ex legge 161/2003 -, la quale, pur non prevedendo specificamente alcun mutamento nelle previsioni normative rispetto al capitale minimo, investe il Governo rumeno del potere di provvedere con propri provvedimenti (“ordinanze”) alla modificazione delle attuali misure di grandezza (come meglio specificate nel prosieguo) affinchè entro il 31/12/2005 il capitale minimo per le società per azioni non sia inferiore ad una somma di moneta locale pari a EUR 25.000,00.

Un’ulteriore riforma di segno garantistico è stata introdotta dalla Legge 99/1999, volta ad accelerare lo sviluppo economico della Romania, con l’istituzione dell’”Archivio Elettronico” presso il quale possono/devono essere registrate le garanzie reali eventualmente gravanti su quote sociali, essenzialmente al fine di rendere tali garanzie opponibili ai terzi.

La normativa vigente in ambito societario, così come riformata, riconosce poi particolari garanzie ai soci fondatori; costoro, in particolare, qualora venga deliberato lo scioglimento della società, sono titolari del diritto al risarcimento del danno nei confronti della società medesima qualora lo scioglimento sia pregiudizievole nei loro confronti.

Con riferimento invece alla distribuzione dei dividendi, mentre la precedente normativa non prevedeva l’esistenza di un termine entro il quale ciò dovesse accadere, la normativa attualmente vigente prevede la possibilità che venga indicato un termine, non solo dall’assemblea dei soci ma anche da leggi speciali dello stato. Qualora la previsione di un termine per la distribuzione dei dividendi sia effettivamente previsto, l’eventuale violazione dello stesso può comportare il pagamento di una penale a carico della società, penale calcolata proporzionalmente all’entità del ritardo e sulla base del tasso di interesse legale.

Date le premesse generali di cui sopra, passiamo ora a considerare le previsioni specifiche con riferimento ai due tipi di società più diffuse con particolare riguaro agli investitori stranieri.

1. Società a responsabilità limitata

Essa costituisce la struttura più diffusa nell’esercizio di un business di medie o piccole dimensioni. Non distante dalla Srl italiana, questo tipo di società è caratterizzata dalla responsabilità, per l’appunto, limitata dei soci. Le obbligazioni sociali sono infatti unicamente garantite dal patrimonio della società ed i soci sono responsabili fino alla concorrenza del capitale sociale sottoscritto.

Il capitale sociale minimo ammonta attualmente a ROL 2.000.000 (circa EUR 50), può consistere in denaro e/o in conferimenti in natura ed è diviso in quote il cui valore non può essere inferiore a ROL 100.000 (Eur 3,50). Il numero di soci non può essere superiore a 50 né inferiore a 2.

Le quote possono essere trasferite agli altri soci, ma, affinchè possano essere cedute a soggetti terzi rispetto alla compagine sociale, occorre il previo assenso dei soci che rappresentino almeno i tre quarti del capitale sociale.

Eventuali cessioni di quote devono essere iscritte nel registro delle imprese nonchè presso l’ufficio del commercio e sono opponibili ai terzi solo in seguito a dette registrazioni.

La normativa rumena vieta la costituzione di una società a responsabilità limitata unipersonale, sia che si tratti di una persona fisica sia che si tratti di una persona giuridica. Una società a responsabilità limitata non può dunque avere come socio unico una società a responsabilità limitata unipersonale. L’inosservanza di tali precetti normativi assume rilievo sotto il profilo penale.

L’atto costitutivo, che può comprendere anche lo statuto della società, deve indicare: denominazione, sede legale e sedi secondarie o altri uffici privi di personalità giuridica, oggetto dell’attività, termine, i nomi dei soci fondatori, l’ammontare del capitale, il numero e l’ammontare delle quote dei soci, la tipologia ed il valore dei conferimenti in natura (oltre al metodo utilizzato per la valutazione ed il numero di quote assegnate con riferimento ai conferimenti stessi), gli organi di gestione della società, le persone che ne hanno la rappresentanza legale, i dati anagrafici dei singoli soci se persone fisiche ovvero l’indicazione di denominazione, sede legale e nazionalità dei soci qualora si tratti di persone giuridiche, i diritti e le obbligazioni dei soci, le modalità di gestione e di rappresentanza della società, nonchè di scioglimento e/o liquidazione della stessa. Se esistente, dovrà parimenti essere indicato il marchio della società.

Di particolare interesse è poi la figura del c.d. “rappresentante fiscale”, la cui presenza era obbligatoria fino al dicembre 2003, avente il ruolo di unico referente per tutto quanto concernente gli aspetti fiscali della società rumena.

Il Nuovo Codice Fiscale romeno ha significativamente modificato tale previsione, per cui a partire dal Gennaio 2004 la nomina del “rappresentante fiscale” ha cessato di essere obbligatoria, restando invece unicamente una facoltà per la società.

In altri termini dunque non è più necessario per un cittadino straniero che voglia costituire una società in Romania investire ed incaricare un rappresentante fiscale e neppure produrre un “certificato fiscale”, essendo invece sufficiente una dichiarazione di autocertificazione recante i propri dati personali, la propria cittadinanza, l’assenza di posizioni debitorie nei confronti delle Autorità romene.

Gli organi societari sono l’assemblea dei soci e l’amministratore ( o gli amministratori).

L`assemblea generale è composta da tutti i soci ed è competente – tra l’altro – a modificare lo statuto, ammettere ed estromettere i soci, approvare il trasferimento di quote a un nuovo socio, approvare il rendiconto ed il bilancio annuale, distribuire gli utili, decidere l’aumento o la riduzione del capitale, nominare gli amministratori, fissare il loro emolumento, esonerarli da responsabilità, decidere la chiusura o l’apertura di filiali nonchè l’acquisizione di quote di altre società.

L’assemblea generale delibera con la maggioranza assoluta dei voti dei soci e delle quote, a meno che l’atto costitutivo non disponga altrimenti.

Salvo diversa previsione di legge o dell’atto costitutivo, il voto di tutti i soci è richiesto qualora l’assemblea sia chiamata a decidere della modifica dell’atto costitutivo.

Ciascuna quota attribuisce il diritto ad un voto.

L`amministratore unico (o il Consiglio di Amministrazione, qualora siano nominati più amministratori), gestisce e rappresenta la società nella sua attività ordinaria conformemente alla legge, all’atto costitutivo ed alle delibere prese dall’assemblea generale. Gli amministratori, investiti dall’atto costitutivo o dall’assemblea generale, sono disgiuntamente ed istituzionalmente investiti del potere di gestire e rappresentare la società salvo clausola contraria nello statuto della medesima.

Qualora l’atto costitutivo non preveda in senso diverso, la durata della carica è di due anni. Gli Amministratori possono essere rieletti, salvo diversa previsione dell’atto costitutivo.

In assenza di una specifica autorizzazione da parte dell’assemblea dei soci, gli amministratori non possono rivestire carica analoga presso altre società concorrenti o che abbiano il medesimo oggetto sociale, nè possono svolgere la stessa attività commerciale per proprio conto o per conto di una diversa persona – fisica o giuridica – a pena di revoca del mandato nonchè di responsabilità per gli eventuali danni cagionati.

La firma del/i legale/i rappresentante/i della società deve necessariamente essere depositata presso il Registro delle Imprese nel momento stesso in cui viene fatta istanza per la registrazione della società mediante atto notarile.

Il rapporto tra la società e l’amministratore è di natura contrattuale e la responsabilità degli amministratori nei confronti della società si estende alla verifica dell’effettività dei pagamenti effettuati dai soci, dell’effettiva esistenza dei dividendi pagati, delll’esistenza e della corretta tenuta dei libri sociali, dell’esatto adempimento delle decisioni rese dall’assemblea generale dei soci, dell’adempimento dei doveri e degli obblighi imposti dalla legge e dall’atto costitutivo della società.

Qualora il numero dei soci sia superiore a 15, l’assemblea dei soci deve nominare il collegio dei sindaci, secondo le regole che si vedranno oltre nell’ambito della società per azioni.

2. Società per azioni

Essa costituisce la struttura più usata nell’esercizio di un’impresa di ampie dimensioni.

Il capitale minimo ammonta a ROL 25.000.000 (approssimativamente pari ad EURO 800).

Il 30% del capitale sociale deve essere effettivamente versato al momento della registrazione della societa`ed il restante 70% deve essere versato entro il termine di due anni dalla registrazione della società.

Il capitale sociale è rappresentato dalle azioni emesse dala società.

Le azioni sottoscritte dai soci fondatori possono essere acquistate sia mediante pagamento in denaro sia mediante prestazione d’opera.

Le azioni devono avere identico valore e conferire identici diritti agli azionisti.

I tipi di azioni sono:

azioni ordinarie al portatore che vengono trasferite tramite consegna;

azioni ordinarie nominali che si trasferiscono tramite girata, ove il trasferimento diviene effettivo ed efficace solo in esito all’iscrizione nel registro degli azionisti.

Possono altresì essere emesse azioni privilegiate, le quali attribuiscono ai soci detentori un titolo provilegiato nella ripartizione dei dividendi, in assenza però di diritto di voto.

L’assemblea generale straordinaria dei soci può deliberare la conversione delle azioni ordinarie in privilegiate, e viceversa.

Possono altresì essere emessi titoli obbligazionari, sia nominativi che al portatore, per un ammontare che non ecceda i tre quarti del capitale depositato ed effettivo in conformità con l’ultimo bilancio approvato.

Il valore nominale delle obbligazioni non può essere inferiore a ROL 25.000. I titoli emessi in pari data devono avere identico valore nominale e devono conferire identici diritti ai possessori.

Le obbligazioni possono essere emesse sia materialmente, su supporto cartaceo, sia in forma dematerializzata tramite la registrazione presso istituti di credito.

L’atto costitutivo, che può comprendere anche lo statuto della società, oltre a quanto sopra previsto per la società a responsabilità limitata, deve specificare l’ammontare del capitale sociale sottoscritto già versato (non inferiore, come si è visto, al 30%), il tipo delle azioni, il valore nominale di ogni azione.

Gli organi della società per azioni sono:

l’Assemblea generale ordinaria e straordinaria;

il Consiglio di Amministrazione

il Comitato di Direzione nominato dal Consiglio di Amministrazione.

L`Assemblea generale ordinaria è l`organo competente ad assumere tutte le decisioni relative all`attivita` sociale ed è composto da tutti gli azionisti che hanno diritto di voto. I poteri specifici dell’assemblea includono quello di deliberare circa l’emissione di obbligazioni, di nominare e revocare i membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato di Direzione nonchè di esonerarli da responsabilità; è altresì competente a promuovere eventuali iniziative legali nei confronti di soci fondatori, degli amministratori e dei membri del Comitato di Direzione.

L’Assemblea Generale straordinaria è invece l’organo investito del potere di disporre gli aumenti o le riduzioni di capitale sociale, nonchè di deliberare in merito ad eventuali modificazioni della forma o dell’oggetto sociale, a spostamenti della sede sociale, alla proroga del termine di esistenza della società ovvero al suo scioglimento anticipato, ad eventuali fusioni o acquisizioni, alla conversione delle azioni e/o delle obbligazioni da una categoria all’altra, alla emissione di obbligazioni, ed infine, a qualunque ulteriore modifica dell’atto costitutivo.

Il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato di Direzione sono gli organi di gestione e rappresentanza della società.

I membri del Comitato di Direzione sono altresì membri del Consiglio di Amministrazione; quest’ultimo delega infatti l’esercizio di talune funzioni al Comitato.

Il Presidente del Consiglio di Ammnistrazione può anche essere il Ditrettore generale, ed in questo caso è anche a capo del Comitato di Direzione.

Per quanto riguarda la durata in carica degli Amministratori (e dunque anche dei membri del Comitato), si applicano le stesse regole viste per le società a responsabilità limitata.

Affinchè il Consiglio di Amministrazione possa validamente deliberare è necessaria la presenza effettiva di almeno la metà dei componenti, salvo che l’atto costitutivo non imponga un quorum più grande. Le decisioni vengono prese con la maggioranza assoluta dei voti.

La società per azioni deve altresì avere tre sindaci ed identico numero di sindaci supplenti, salvo che l’atto costitutivo non indichi un numero maggiore. In ogni caso i sindaci devono essere in numero dispari.

Al momento della costituzione della società, i sindaci vengono nominati dall’assemblea costitutiva; il loro mandato è di tre anni e sono rieleggibili.

Ciascun sindaco deve adempiere personalmente al proprio mandato.

Almeno un membro del collegio sindacale deve essere un revisore contabile, iscritto negli appositi registri.

3. Le persone giuridiche senza scopo di lucro: fondazioni ed associazioni

La fonte normativa principale vigente in materia è l’ordinanza n. 26/2000 (così come modificata nell’ambito del processo di aggiornamento ed adeguamento del diritto romeno a quello vigenti negli altri paesi europei), la quale detta la disciplina relativa alle persone giuridiche senza scopo di lucro, di cui, seppur brevemente, pare utile occuparci.

Le persone fisiche o giuridiche che intendano esercitare attività a vantaggio dell’interesse generale, o di una specifica collettività locale o gruppo di persone, ovvero, se del caso, nell’interesse proprio ma non di natura economica, possono costituire associazioni e fondazioni.

Affinchè un’associazione o una fondazione possano essere regolarmente costituita occorre che l’atto costitutivo riporti alcune indicazioni fondamentali (a pena di nullità assoluta ed insanabile), tra cui quella dello scopo dell’associazione medesima (dichiarazione da rilasicarsi mendiante atto notarile), quella relativa all’ammontare del patrimonio iniziale (che deve essere pari a cento volte la retribuzione lorda minima mensile nell’economia rumena) e del suo attivo patrimoniale (che deve essere almeno pari al doppio della minima retribuzione mensile lorda nell’economia romena).

Qualora l’associazione o la fondazione abbiano il solo fine della raccolta di fondi a scopo umanitario, l’attivo patrimoniale iniziale può essere pari a solo venti volte la retribuzione lorda minima mensile nell’economia rumena.

L’autenticazione e l’approvazione dello statuto di associazioni e fondazioni viene rilasciata dal Ministero di Giustizia (e non dall’Ufficio per il Commercio) e le associazioni e fondazioni costituite devono essere iscritte nell’apposito registro relativo all’area interessata.

Gli organi delle associazioni sono:

– l’Assemblea Generale, composta da tutti gli associati, è l’organo cui sostanzialmente sono demandate tutte le decisioni fondamentali per l’associazione;

– il Consiglio di Amministrazione, cui spetta la concreta realizzazione ed esecuzione delle delibere prese dall’assemblea generale; del Consiglio di Amministrazione possono fare parte anche asoggetti non membri dell’associazione;

– il Sindaco (o il collegio dei sindaci qualora l’associazione abbia più di cento membri iscritti), preposto al controllo finanziario dell’attività dell’associazione.

Gli organi della fondazione sono invece:

– il Consiglio di Amministrazione, organo di guida ed amministrazione della fondazione, composto di almeno tre membri nominati dai fondatori al mmento della costituzione della fondazione;

– il Sindaco (ovvero il collegio sindacale, sempre composto in numero dispari), preposto al controllo finanziario della fondazione.

Le controversie in qualunque modo attinenti a fondazioni ed associazioni sono devolute alla competenza della “judecatoria”, ufficio analogo a quello del Giudice di Pace italiano, qualunque sia il valore della controversia.

Associazioni e fondazioni possono altresì costituire società commerciali, purchè i proventi delle stesse vengano reinvestiti al fine di perseguire gli scopi delle associazioni (o fondazioni) medesime.

Associazioni e fondazioni possono poi svolgere direttamente attività aventi natura economica purchè tali attività abbiano carattere accessorio e siano in stretto legame con lo scopo principale dell’associazione (o fondazione).

Due o più fondazioni o associazioni possono costituire un federazione avente personalità giuridica, che deve essere iscritta nell’apposito registro delle federazioni presso il Tribunale.

Il Giudice competente per le controversie relative alle federazioni è il Tribunale.

Le persone giuridiche straniere senza scopo di lucro vengono riconosciute dalla Romania, a condizione di reciprocità, previa approvazione da parte del Governo e iscrizione negli appositi registri presso il Tribunale, a condizione che siano state regolarmente costituite nel proprio Stato di appartenenza e che il loro scopo statutario non contravvenga all’ordine pubblico della Romania.

Ai fini del riconoscimento in Romania, occorre depositare la copia autentica e la traduzione legalizzata dell’atto costitutivo, dello statuto, della deliberazione dell’organo competente relativa al riconoscimento della associazione (o fondazione) in Romania, dello statuto della futura rappresentanza rumena della associazione (o fondazione).

Le associazioni e fondazioni straniere possono essere proprietarie di unità immobiliari ovvero essere titolari di (ed esercitare) altri diritti reali, per tutta la durata dell’associazione stessa.

DIRITTO BANCARIO ED ASSICURATIVO

1. Gli istituti di credito stranieri in Romania

Le attività bancarie in Romania sono regolate dalla legge n. 58/1998 (“Legge Bancaria”) e dal Regolamento n. 2 del 1999, i quali prevedono innanzitutto che dette attività si svolgano sotto il controllo della Banca Nazionale di Romania.

Per quanto riguarda in particolare la costituzione di filiali o sedi secondarie di banche straniere in territorio rumeno le norme citate richiedono una specifica autorizzazione rilasciata dalla banca centrale in esito ad un procedimento che si articola in due fasi:

a) – approvazione della costituzione della banca, con riferimento alla normativa vigente per la costituzione di società commerciali (L. 31/1990 come modificata) nonchè alla legge bancaria;

b) – autorizzazione ad operare.

Oltre quindi ai normali requisiti necessari per la costituzione di una società in romania (solitamente le banche rivestono la forma di società per azioni), è richiesta l’osservanza di ulteriori parametri, con riguardo alla specifica attività che verrà svolta dalla banca, alla clientela cui la stessa si rivolge principalmente e alle modalità di diffusione, agli studi effettuati con riferimento allo specifico segmento di mercato di interesse, alle previsioni di bilancio per i tre anni successivi, ai costi necessari per la costituzione, nonchè alle persone dei soci fondatori e dei dirigenti (direttori e revisori, ad esempio).

Le richieste di approvazione (a) ed autorizzazione (b) devono essere corredate dalla specifica documentazione indicata dalla legge romena. In caso di documentazione incompleta o insufficiente, la banca centrale potrà richiedere le necessarie integrazioni o supplementi di informazioni.

A prescindere dalla previa approvazione circa la costituzione della banca, la banca centrale romena è comunque sempre nella condizione di rigettare una richiesta di autorizzazione. In tal caso il mancato rilascio dell’autorizzazione (b) ad operare ha l’effetto di travolgere altresì la già eventualmente concessa approvazione (a).

Una nuova richiesta può essere avanzata solo dopo che sia decorso il termine di sei mesi dal precedente diniego.

La richiesta deve in ogni caso essere redatta in lingua romena e la documentazione in lingua straniera dovrà essere munita di traduzione legalizzata ai sensi delle vigenti norme di diritto internazionale privato.

2. L’attività di assicurazione e riassicurazione

In Romania le attività di assicurazione (facoltativa e obbligatoria) e riassicurazione, così come disciplinate dalla specifica normativa vigente in materia, sono necessariamente svolte da società commerciali. In particolare, l’attività di assicurazione può essere esercitata unicamente da società per azioni, mutue assicuratrici, filiali o succursali di società commerciali straniere costituite in Romania, le quali siano state autorizzate dalla Commissione di Supervisione dell’Attività Assicurativa avente sede centrale a Bucarest. Tale autorizzazione è necessaria affinchè una società assicuratrice possa essere iscritta nel registro commerciale delle imprese.

In caso di assicurazioni facoltative, i rapporti tra società assicuratrice ed assicurato, sono disciplinati dal singolo contratto, viceversa qualora si tratti di assicurazioni obbligatorie (ad esempio da sinistro stradale), tale rapporto è regolato dalla legge.

A tutela degli assicurati, la legge romena prevede l’esistenza di uno specifico “fondo”, costituito mediante il contributo delle società assicuratrici, avente lo scopo di provvedere ai pagamenti in favore dei soggetti assicurati in caso di insolvenza da parte delle compagnie di assicurazione.

Il fondo viene costituito e gestito dall’Ufficio delle assicurazioni e riassicurazioni presso il Ministero delle Finanze.

Per costituire una società assicuratrice occorre l’adempimento di formalità analoghe a quelle indicate per la costituzione degli istituti di credito.

IL LEASING

L’attività di leasing è disciplinata dalla legge operante in materia societaria nonché dalla specifica ordinanza relativa alle operazioni di leasing ed alle società di leasing.

Con il contratto di leasing una parte concede all’altra il godimento di un bene mobile o immobile verso un corrispettivo rateale e per un tempo determinato, attribuendo ad essa, alla scadenza del termine previsto, la facoltà di acquistare la proprietà del bene mediante il versamento di un prezzo prestabilito, ovvero di prolungare il periodo, ovvero ancora di terminare il rapporto contrattuale.

Il soggetto finanziatore può essere una società di leasing rumena o straniera; l’utilizzatore può essere invece sia una persona fisica che una persona giuridica, rumena o straniera.

Al fine di stipulare un contratto di leasing, il soggetto interessato dovrà provvedere al preliminare rilascio alla società finanziatrice di tutti gli elementi necessari ed idonei ad accertare la propria situazione finanziaria.

Il rapporto è poi regolato dai singoli contratti.

Al fine di costituire una società di leasing, la normativa rumena prevede che il capitale minimo sottoscritto e integralmente versato sia di 500 milioni di ROL (pari a circa 12.600 Euro).

Sia i canoni relativi al contratto di leasing, sia i costi dell’assicurazione relativa ai beni oggetti del ocntratto di leasing, sono fiscalmente deducibili.

I FOREIGN INVESTMENTS ACTS

1. Le garanzie e le agevolazioni riconosciute dalla Romania agli investitori stranieri

1.1 Profili generali

La materia è disciplinata da tre diverse fonti normative: l’Ordinanza d’urgenza n. 92/1997 (“Misure volte all’incentivazione degli investimenti stranieri”) come modificata dalla Legge n. 241/1998, l’Ordinanza n. 66/1997 (“Regime legale applicabile agli investimenti stranieri in Romania realizzati tramite l’acquisto di titoli di stato”) e la Legge n. 332/2001 (“Misure volte alla promozione degli investimenti stranieri aventi un impatto significativo sull’ecenomia rumena”).

In generale, la normativa di cui sopra prevede che gli investimenti in Romania, così come il possesso, l’utilizzo e gli atti di disposizione con riferimento ad una proprietà in territorio rumeno, non possano in alcun modo essere assoggettati ad un regime discriminatorio.

In particolare, gli investitori stranieri in Romania beneficiano della possibilità di effettuare qualunque tipo di investimento in ogni ambito e con qualunque forma legale prevista dal diritto rumeno, nel rispetto dei seguenti principi:

– a prescindere dalla nazionalità e dalla residenza, gli investitori godono di pari trattamento;

– gli investitori stranieri devono essere garantiti rispetto a procedure di nazionalizzazione o espropriazione per pubblica utilità;

– gli investitori stranieri devono poter godere di agevolazioni fiscali e doganali;

– lo Stato fornisce l’assistenza necessaria sotto il profilo delle formalità amministrative che devono essere rispettate;

– la legge romena riconosce agli investitori stranieri il diritto di convertire la valuta frutto dell’investimento effettuato, nella valuta del paese di origine anche ai fini del trasferimento della valuta medesima;

– gli investitori stranieri hanno il diritto di scegliere il foro o la corte arbitrale competente in Romania in caso di controversia;

– agli investitori stranieri viene riconosciuta la possibilità di ottenere l’ammortamento accelerato dei beni oggetto dell’investimento;

– agli investitori stranieri viene riconosciuta la possibilità di dedurre fiscalmente i costi sostenuti per la promozione pubblicitaria;

– agli investitori stranieri viene riconosciuta la possibilità di assumere ed impiegare lavoratori stranieri conformemente alla legislazione vigente in materia di lavoro;

– qualora l’investitore straniero sia una persona giuridica, residente o non residente, lo stesso può acquistare diritti reali su beni immobili, nella misura necessaria per la realizzazione della propria attività in conformità con il proprio oggetto sociale, fatta eccezione del diritto di proprietà sui terreni, che invece possono essere unicamente di proprietà di soggetti rumeni.

Vale la pena da ultimo di menzionare che, qualora l’investitore straniero intenda operare transazioni finanziarie su titoli di stato, tali transazioni devono essere effettuate tramite società di intermediazione mobiliare, autorizzate dalla banca nazionale rumena, o da altro agente che sia autorizzato dal Ministero delle Finanze. Tali operazioni vengono realizzate nel mercato borsistico, autorizzato dal Ministero delle Finanze.

Le somme oggetto di deposito bancario al fine di procedere alla transazione, in caso di trasferimento nel paese di origine, non sono soggette ad imposizione fiscale in Romania.

1.2 Garanzie ed agevolazioni per investitori non residenti in Romania.

Gli investitori non residenti hanno la possibilità di trasferire nella propria valuta i proventi degli investimenti, al netto dell’imposizione fiscale rumena.

Trattasi, ad esempio, dei dividendi ottenuti dalla partecipazione ad una società di capitali rumena, gli utili ricavati da una associazione in partecipazione, le somme ottenute in caso di liquidazione di una società, le somme ottenute a titolo di risarcimento del danno in caso di espropriazione.

1.3 Agevolazioni fiscali e doganali.

Gli investitori stranieri beneficiano delle seguenti agevolazioni:

– il valore dei beni mobili, materiali e/o immateriali, che costituiscono conferimenti in natura in società commerciali, o contributi in una associazione in partecipazione o in un’impresa familiare, che siano necessari per il conseguimento dell’oggetto sociale, sono esenti da dazi doganali e dall’imposta sul valore aggiunto (IVA);

– il valore degli equipaggiamenti tecnologici (macchinari ed apparecchiature), sono esenti da dazi doganali;

– i costi sopportati per attività di promozione pubblicitaria sono integralmente deducibili;

– le perdite fiscali annuali possono essere recuperate nell’arco temporale dei cinque anni successivi;

– i profitti che siano reinvestiti sono esenti da imposta;

– gli investimenti in società di nuova costituzione aventi capitale sociale maggiore di 500.000 USD (ovvero somma equivalente in moneta rumena), ad eccezione del settore bancario, beneficiano di una riduzione dell’aliquota di imposta commisurata al valore dell’investimento.

Qualora ricorrano casi di contenzioso tra investitori stranieri e lo Stato Rumeno in ambito fiscale, l’investitore straniero ha il diritto di scegliere l’applicazione della Legge sul contenzioso amministrativo n. 29/1990 unitamente alla Legge n. 105/1992 relativa ai rapporti di diritto internazionale privato, oppure della Convenzione di Washington del 1965, ovvero ancora del Regolamento arbitrale UNCITRAL/CNUDCI.

1.4 Investimenti di impatto particolarmente significativo

I nuovi (successivi al vigore della Legge 332/2001) investimenti di valore uguale o maggiore di un milione di dollari US, e che contribuiscano al processo di modernizzazione e sviluppo delle infrastrutture economiche rumene e che creano nuovi posti di lavoro, godono, come si è visto di un particolare regime di agevolazioni. Tali investimenti possono riguardare qualunque ambito, ad eccezione del settore bancario, finanziario ed assicurativo.

L’autorità deputata al controllo preventivo degli investimenti in esame è il Ministero per lo sviluppo e programmazione economica – Dipartimento per le relazioni con gli investitori stranieri.

Premesso che la Romania riconosce ovviamente gli accordi e le convenzioni bilaterali stipulati in materia di investimenti stranieri, gli investitori hanno il diritto di trasferire interamente i profitti ottenuti al netto di imposte, tasse o altri oneri dovuti secondo la legge rumena. Possono altresì trasferire le somme ottenute dalla vendita delle quote ovvero delle partecipazioni, nonchè le somme che sono il risultato della liquidazione della società.

Ogni acquisto di materiale tecnologico o informatico di importazione dal paese di origine, necessario per la realizzazione dell’oggetto sociale, è esente da dazi doganali. Inoltre il pagamento dell’IVA può essere posticipato fino al momento in cui l’investimento non produca i suoi frutti.

Per beneficiare di tale regime, i beni devono essere nuovi, ossia mai utilizzati e/o prodotti da non più di un anno.

Gli investimenti realizzati ai sensi della legge 332/2001 beneficiano di una deduzione del 20% dal valore dell’investimento, calcolato unitamente alle altre somme da dedurre.

Come nel caso degli investimenti minori, le perdite fiscali possono essere recuperate nel corso del quinquennio successivo.

PROFILI DI DIRITTO DELLA CONCORRENZA

La legge n. 21/1996 disciplina la concorrenza nell’ambito del mercato rumeno ed ha come scopo la protezione e la promozione della concorrenza stessa anche in considerazione degli interessi dei consumatori.

La normativa in esame si applica dunque a tutti i casi in cui agenti economici (o associazioni di agenti economici) romeni o stranieri, mediante atti o fatti, limitino, impediscano o vizino i rapporti di concorrenza.

L’Autorità investita del controllo è il Consiglio per la Concorrenza, autorità amministrativa autonoma, e l’Ufficio per la Conocorrenza, diretta promanazione governativa.

Le ipotesi di pratiche anticoncorrenziali vengono individuate, e proibite, dalla normativa vigente in Romania (artt. 5 e 6) in tutti i casi in cui sussistano pattuizioni espresse o tacite fra soggetti economici aventi lo scopo mediato o immediato di violare appunto le regole del mercato e della concorrenza. Si tratta ad esempio dei casi in cui vi sia il controllo esclusivo della produzione e distribuzione di prodotti tecnologici; quando i soggetti economici coinvolti sottopongano a condizione la conclusione di contratti al fine di veder applicate specifiche clausole in contrasto con gli usi in ambito commerciale; quando ci si trovi di fronte ad accordi che ecludono l’acquisto o la vendita da specifici soggetti economici in assenza di ragioni oggettive esplicitate.

Sono peraltro previste eccezioni alla casistica di cui sopra, per cui possono esservi accordi o decisioni o usi apparentemente in violazione delle regole della concorrenza e ciononostante conformi alla legge, quando gli effetti positivi sul mercato siano maggiori di quelli negativi, ovvero, ad esempio, se da tali pattuizioni il consumatore medio possa trarre vantaggio. La sussistenza di tali requisiti viene valutata dal Consiglio della Concorrenza, il quale può conferire con propria decisione il cosidetto “beneficio di accettazione”.

Da ultimo, l’art. 6 vieta l’uso abusivo di posizione dominante da parte di uno o più agenti economici nell’ambito del mercato rumeno, che rischi di violare le regole di mercato ovvero di pregiudicare l’interesse dei consumatori. Si tratta ad esempio dell’imposizione, diretta o indiretta, di un prezzo di vendita o di una tariffa, o di altre clausole contrattuali caratterizzate da iniquità, ovvero del rifiuto di intrecciare relazioni commerciali con alcuni fornitori o beneficiari.

Anche in queste ipotesi eventuali violazioni delle regole in materia concorrenziale devono essere fatte oggetto di comunicazione al Consiglio della Concorrenza.

2.1 La concentrazione economica

La concentrazione economica si realizza qualora, tramite qualunque atto giuridico, vengano realizzate delle operazioni (fusioni, acquisizioni…) che siano in grado di produrre mutamenti strutturali nell’ambito di un agente economico.

Sono proibite le operazioni di “concentrazione economica” qualora possano avere effetti limitativi della concorrenza e del mercato.

DIRITTO TRIBUTARIO

La materia è stata di recente profondamente innovata dal Codice Unico Fiscale, ed è inoltre regolata, quanto ai rapporti tra l’Italia e la Romania, dal Regolamento di attuazione della Convenzione contro la doppia imposizione stipulata tra i due Paesi.

Il Codice Unico si inserisce nel contesto di uniformizzazione del diritto rumeno alla normativa vigente nel resto dell’ Europa, ed è improntato a principi di trasparenza, neutralità, equità fiscale ed efficienza dell’imposizione.

L’imposizione fiscale in Romania riguarda:

· i profitti generati da persone giuridiche;

· i redditi delle persone fisiche;

· i redditi generati dalle piccole imprese;

· i redditi generati da soggetti non residenti in Romania (per essere considerati soggetti “residenti” è richiesta una permanenza di almeno 183 giorni in territorio rumeno, ovvero l’esistenza di un domicilio in Romania, ovvero che il centro principale degli interessi sia in Romania);

· i redditi generati dalle rappresentanze in Romania di società straniere;

· il “valore aggiunto” (IVA);

· le accise;

· le tasse imposte dagli enti locali.

L’anno fiscale corrisponde all’anno di calendario.

1. Redditi sottoposti al regime di tassazione rumeno

I redditi sottoposti alla tassazione da parte della Romania sono tutti quelli prodotti da residenti, indipendentemente dal fatto che siano di provenienza rumena ovvero che siano stati ricevuti in Romania, ovvero in un Paese straniero. Sono altresì sottoposti a tassazione i redditi prodotti da non residenti, ma di fonte rumena.

1.1 L’imposta sui redditi delle persone giuridiche

Sono soggette all’imposizione fiscale in Romania:

tutte le persone giuridiche costituite in Romania, ovvero straniere ma aventi una Stabile Organizzazione in Romania;

le persone giuridiche o fisiche straniere che svolgano attività in Romania per il tramite di associazioni in partecipazione;

le persone giuridiche straniere le quali generino reddito da o in relazione con proprietà immobiliari in territorio rumeno nonchè a seguito di vendita o cessione di titoli detenuti da una società rumena;

le persone fisiche residenti in Romania -ancorchè straniere- che svolgano attività con persone giuridiche rumene per i redditi generati sia in Romania che all’estero tramite una assocazione in partecipazione.

In questo ultimo caso, l’imposta dovuta dalla persona fisica viene assorbita e corrisposta dalla persona giuridica.

L’ aliquota di imposizione è attualmente pari al 25%, salvo maggiorazione del 5%, qualora si tratti di attività relative a locali notturni, case da gioco, scommesse sportive.

Il calcolo della base imponibile è invece effettuato sulla base delle norme speciali e delle Convenzioni internazionali applicabili ai singoli casi, in particolar modo, quando si tratti di soggetti che svolgano attività nell’ambito dei servizi internazionali.

Ovviamente per tale calcolo occorre dedurre le spese ed i costi sostenuti per la realizzazione dei profitti soggetti a tassazione, oltre a quelle espressamente previste dai regolamenti vigenti in materia.

Oltre alle ipotesi di esenzione fiscale specificamente previste da norme speciali, non sono soggetti ad imposizione fiscale i redditi provenienti da dividendi relativi a società rumene, ovvero, a partire dal momento in cui la Romania entrerà a far parte dell’Unione Europea, relativi a società straniere aventi sede nell’Unione Europea e partecipate almeno per il 25% da una società rumena per un periodo non inferiore a due anni precedenti la data di pagamento dei dividendi.

Il Codice fiscale fornisce previsioni specifiche con riferimento al contratto di leasing. In caso di locazione finanziaria l’utilizzatore è considerato esattamente come il proprietario, mentre in caso di leasing operativo, è il locatore ad essere equiparato al proprietario.

Pertanto, nel caso di leasing finanziario, l’utilizzatore può dedurre gli interessi, mentre in caso di leasing operativo l’utilizzatore può dedurre i canoni di locazione.

Per quanto riguarda le perdite, determinate sulla base della dichiarazione dei redditi, le stesse potranno essere recuperate in un periodo di cinque anni consecutivi mediante detrazione dagli utili imponibili.

2. Aspetti di fiscalità internazionale

Le società straniere che operano in Romania e che hanno una Stabile Organizzazione in loco, sono tenute al pagamento delle imposte per gli utili relativi alla sede rumena.

Gli utili soggetti a tassazione sono quindi solo quelli riconducibili alla Stabile Organizzazione rumena, previa deduzione dei costi e delle spese correlate. Le spese generali di amministrazione, indipendentemente dal luogo in cui sono sostenute, rimborsate dalla società straniera e registrate dalla Stabile Organizzazione, possono essere dedotte fino al 10% del salario dei dipendenti della Stabile Organizzazione medesima.

E’ comunque necessario che la Stabile Organizzazione di una società straniera in Romania venga registrata presso l’Autorità fiscale competente dal legale rappresentante.

Sono altresì soggetti a tassazione i redditi delle persone giuridiche straniere relativi a proprietà immobiliari in territorio rumeno nonchè alle cessioni di partecipazioni in società rumene. A tal fine è possibile nominare un rappresentante fiscale (fino a Dicembre 2003 era invece obbligatorio).

In particolare, i redditi relativi alle proprietà immobiliari in Romania sono i seguenti:

· i canoni di locazione relativi a tali proprietà;

· i proventi derivanti dalla compravendita del diritto di proprietà ovvero di altri diritti reali;

· i proventi relativi alla compravendita o cessione di quote societarie qualora il 50% dei beni strumentali della società siano costituiti, direttamente o per il tramite di ulteriori soggetti giuridici, da beni immobili situati in Romania;

· i redditi ottenuti mediante lo sfruttamento delle risorse naturali in Romania, ivi compresi i redditi ottenuti dalla cessione di qualunque diritto afferente a dette risorse naturali.

2.1 Il credito di imposta

Se una persona giuridica rumena possiede redditi di fonte estera soggetti a tassazione nel Paese della fonte, alla medesima persona giuridica, spetta un credito per le imposte pagate all’estero che si estende fino alle imposte pagate sugli utili dai quali derivano i redditi di fonte estera.

2.3 Perdite verificatesi all’estero

Non sono utilizzabili in Romania le perdite riferibili a Stabili Organizzazioni all’estero, al fine di compensare redditi di fonte rumena.

3. Tassazione sui dividendi

I dividendi in uscita verso soggetti residenti in Romania sono soggetti ad una ritenuta del 10%, mentre qualora i dividendi siano diretti a percettori non residenti, occorre verificare le aliquote delle ritenute in base alle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni stipulate dalla Romania.

4. Agevolazioni fiscali

I contribuenti stranieri e/o rumeni che abbiano ottenuto il certificato di investitori in Aree disagiate della Romania, hanno diritto ad un periodo di esenzione (tax holiday) dal pagamento delle imposte sui redditi fintanto che permane la classificazione di “Area disagiata”.

DIRITTO DELLA PROPRIETA’ INTELLETTUALE

1. La Registrazione dei marchi

L’organo competente per la registrazione e la gestione dei marchi in Romania è L’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi (OSIM).

La vigente “Legge Marchi e di Indicazione Geografica” (in prosieguo “legge-marchi”) definisce i marchi quali segni distintivi idoenei a distinguere le merci prodotte o i servizi forniti da un determinato soggetto. Tali segni possono essere costituiti da parole, nomi delle persone, lettere, numeri, disegni, figure, forme o imballaggi, combinazioni di colori, suoni vocali, o qualsiasi combinazione di tali elementi. Un segno può essere un marchio, um marchio di servizio, un marchio collettivo o marchio di certificazione.

La legge-marchi si applica anche alle persone giuridiche straniere che abbiano sede o domicilio fuori dalla Romania in Paesi che abbiano stipulato convenzioni internazionali con la Romania.

Per marchio anteriore si intende il segno registrato, ovvero solo depositato per essere registrato, presso il Registro Nazionale dei Marchi, a condizione – quanto al secondo caso – che al deposito segua la registrazione. Ciò ovviamente ha da valere ovviamente nell’ambito delle singole categorie merceologiche.

Per marchio notorio si intende un marchio largamente conosciuto in territorio romeno alla data di deposito della domanda di registrazione o dalla domanda di rivendicazione.

Il marchio collettivo è invece destinato a distinguere i prodotti ed i servizi forniti da una associazione da quelli forniti da altri soggetti.

Il marchio di certificazione indica che la produzione o il servizio forniti sono garantiti dal titolare del marchio stesso sotto il profilo della qualità, dei materiali utilizzati, delle modalità di fabbricazione ovvero di altre caratteristiche particolari.

L’indicazione geografica è la denominazione necessaria per indicare che un dato bene è originario di una certa zona del Paese qualora la qualità, la reputazione o altre caratteristiche siano essenzialmente attribuite agli altri prodotti provenienti dalla stessa regione geografica.

Il procedimento per la registrazione di un marchio si compone dai seguenti passaggi:

– la presentazione della domanda presso l’OSIM (Ufficio di Stato Brevetti e Marchi). L’ufficio ha l’onere di verificare innanzitutto l’anteriorità della domanda presentata rispetto alle altre domande che riguardano eventuali marchi identici o simili già registrati, infatti la titolarità del marchio appartiene alla persona fisica o giuridica che per prima abbia depositato la domanda di registrazione del marchio stesso;

– la disamina formale della medesima che comporta la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per il rilascio del marchio. Tale verifica deve svolgersi nel termine di un mese. Se i requisiti di legge risultano soddisfatti, allora l’Ufficio attribuisce la data al deposito. Nell’ipotesi in cui vi siano mancanze od omissioni il richiedente ne viene tempestivamente informato e gli è concesso un termine di tre mesi per l’integrazione della domanda. In questo caso la data di deposito coincide con quella del completamento della domanda. In difetto di integrazione della citata domanda nel termine suindicato la medesima viene rigettata;

– la terza fase del procedimento riguarda poi la verifica dei requisiti sostanziali previsti dalla legge per il rilascio del marchio. Tale controllo viene effettuato nel termine di sei mesi dalla data di presentazione;

– una volta verificata la sussistenza dei requisiti per la registrazione del marchio, l’OSIM ordina che la registrazione del marchio venga pubblicata sul Bollettino Ufficiale dela Proprietà Industriale nel termine di due mesi dalla data del parere favorevole. Se invece i requisiti di legge non vengono ritenuti soddisfatti, l’OSIM attribuisce al richiedente un termine di tre mesi entro il quale lo stesso può depositare memorie a sostegno della propria richiesta ovvero ritirarla.

Il termine di tre mesi può essere rinnovato per ulteriori tre mesi su istanza del richiedente ed a fronte del pagamento di una apposita tassa.

Dopo il decorso di tali termini, l’OSIM deciderà sulla domanda di registrazione.

Nel termine di ulteriori tre mesi dalla data della pubblicazione, i soggetti interessati possono opposizione alla registrazione.

Il tempo necessario per la registrazione di un marchio, conformemente alla procedura illustrata, è mediamente di un anno.

La tutela accordata con la registrazione del marchio ha durata decennale decorrente dalla data della domanda.

L’estensione temporale della tutela del marchio può essere ottenuta mediante domanda depositata dal richiedente con il pagamento dell’imposta prevista dalla legge. La domanda, che può essere presentata un numero indeterminato di volte, deve essere corredata dal numero di registrazione del marchio e dai dati personali del titolare del marchio e può essere fatta nel corso degli ultimi tre mesi precedenti la scadenza.

1.1 Conseguenze della registrazione

La registrazione del marchio comporta per il suo titolare il diritto esclusivo di usare e disporre del marchio ed inibirne a terzi l’uso senza concessione.

Il marchio può essere anche posseduto in comproprietà e ciò comporta che ciascuno dei comproprietari ha la facoltà di utilizzo del marchio con o senza il consenso degli altri comproprietari conformemente agli accordi stipulati tra i medesimi.

A meno che non sussistano motivi fondati che legittimano il titolare del marchio a non utilizzarlo dopo averlo ottenuto è fatto obbligo al soggetto che richieda ed ottenga la registrazione di un marchio di farne uso nel territorio rumeno entro 5 anni dalla registrazione, a pena di estinzione del diritto ottenuto.

Il marchio può essere trasferito, anche unitamente ad un’ impresa commerciale, ed il trasferimento dovrà essere registrato presso il Registro Statale dei marchi.

L’utilizzo del marchio può altresì essere concesso in licenza ed anche in questo caso l’operazione è soggetta a pubblicità e registrazione.

1.2 La registrazione dei marchi internazionali

La Romania è parte del Madrid Agreement for the International Trademark Registration.

Il procedimento per la registrazione del marchio internazionale è molto simile al procedimento già illustrato ed il contenuto del diritto che deriva dalla registrazione è paragonabile al contenuto ed estensione del diritto che consegue alla registrazione di un marchio nazionale.

La Romania si riconosce il diritto di rifiutare l’estensione della protezione della registrazione internazionale al suo territorio, in virtù dell’art. 5 del Trattato di Madrid.

Competente a conoscere di eventuali contestazioni è l’ International Bureau for Intelectual Property, cui dette contestazioni devono essere proposte entro un anno dalla registrazione internazionale o dalla domanda di estensione territoriale.

2. Brevetti e procedure di deposito

L’organo competente al rilascio ed alla gestione dei brevetti nel territorio romeno è sempre l’OSIM.

Secondo le norme della attuale Legge Brevetti romena, un brevetto può essere rilasciato per invenzioni di qualsiasi settore tecnologico, purchè abbiano il carattere di novità, siano innovative rispetto allo stato della tecnica e siano idonee ad essere applicate alla produzione industriale.

Le teorie scientifiche, i metodi matematici, i risultati di un lavoro artistico, gli schemi, le regole e i metodi di ragionamento, di gioco o business, nonchè i programmi per elaboratori elettronici e le presentazione di dati sono esclusi dall’applicazione di questa disciplina e non sono quindi brevettabili.

Sono egualmente esclusi dall’applicazione della disciplina di cui alla Legge Brevetti:

– le invenzioni che sono in contrasto con l’ordine pubblico e la moralità;

– i metodi per il trattamento del corpo umano ed animale mediante terapia o chirurgia, inclusi i metodi diagnostici. È prevista la brevettabilità dei prodotti necessari per l’esecuzione delle citate terapie e lo sviluppo dei metodi diagnostici;

– i processi elaborati per la modificazione biologica di speci vegetali esclusi i metodi microbiologici.

Le domande di brevetto devono necessariamente essere redatte in lingua rumena e presentate all’OSIM.

A tali fini occorre provvedere al deposito:

– della domanda di brevetto unitamente al titolo della invenzione, corredata dai dati personali del richiedente;

– della descrizione dell’invenzione.

La data di deposito della domanda coincide con la data di iscrizione del brevetto, pertanto ad essa occorre fare riferimento al fine di determinare la anteriorità o meno di qualsiasi successiva richiesta e/o domanda di registrazione del medesimo brevetto.

Sotto il profilo formale, il procedimento tende alla verifica ed alla attestazione della data di deposito della domanda di iscrizione, alla verifica della presenza di tutti i requisiti richiesti dalla legge per il rilascio del brevetto. Nell’ipotesi in cui vi siano mancanze od omissioni il richiedente ne viene tempestivamente informato e gli è concesso un termine di tre mesi per l’integrazione della domanda. In difetto di integrazione della citata domanda nel termine suindicato la medesima si considera come non proposta.

Alla fase di esame formale segue la fase dell’esame della sussistenza dei requisiti sostanziali. La Commissione di esaminazione brevetti dell’OSIM preposto alla disamina delle domande studia le caratteristiche del brevetto e redige una relazione.

Nell’ipotesi in cui l’autorità preposta a tale fase ritiene che il brevetto sia in tutto o in parte non ammissibile, ne informa il richiedente che viene invitato ad integrare o modificare la domanda nel termine di tre mesi; in difetto, la domanda si ritiene rigettata.

Il brevetto viene rilasciato per un periodo di 20 anni, decorrente dalla data d’iscrizione (e quindi dalla data di presentazione della domanda) e deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Proprietà Industriale.

2.1 Effetti dell’ottenimento del brevetto

Il diritto esclusivo include il diritto ad usare, disporre dell’invenzione ed inibire a terzi l’uso della medesima senza concessione.

La protezione dell’invenzione si riferisce al periodo successivo al rilascio del brevetto.

2.2 Domanda per un brevetto internazionale ed europeo

La Romania è parte della Convenzione di Brevetto Europeo (Convenzione di Monaco), della Convenzione di Parigi e del Trattato Internazionale in materia di Brevetti, pertanto è alle disposizioni di tale fonte che occorre fare riferimento per il rilascio di brevetti internazionali.

L’OSIM è l’autorità competente a ricevere le domande di brevetti internazionali ed europei in virtù dei suddetti trattato.

3. Modello di utilità

Le norme appicabili ai brevetti sono applicabili anche ai modelli di utilità.

La domanda volta all’ottenimento di un brevetto può essere trasformata in domanda per l’ottenimento di un modello di utilità.

Il modello di utilità è rilasciato per un periodo di dieci anni, decorrente dalla data d’iscrizione.

L’ACQUISTO ED IL TRASFERIMENTO DI DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI DA PARTE DI SOGGETTI STRANIERI

Le fonti del diritto rumeno in materia di proprietà (con particolare riferimento alla parte della disciplina che qui interessa) possono essere rinvenute:

– nella Costituzione Romena;

– nel “Property Acts” (Legge 54/1998 e Legge 18/1991 come modificata);

– nel Foreign Investment Act (Ordinanza 99/1997).

Il diritto rumeno prevede in materia un doppio regime applicabile al diritto di proprietà. La legge, infatti, disciplina separatamente:

– l’acquisto e la disposizione di un diritto di proprietà sui terreni;

– l’acquisto e la disposizione di altri diritti reali.

Conformemente alla previsione della Costituzione del 1991 (attualmente in corso di abrogazione) le persone fisiche o giuridiche straniere non possono legittimamente acquistare diritti di proprietà su terreni in Romania ad eccezione delle ipotesi di successione nel diritto per causa di morte. In quest’ultimo caso, il cittadino straniero erede – salvo che non richieda ed ottenga la cittadinanza rumena – è obbligato a trasferire, entro un termine di un anno, il diritto di proprietà così acquisito ad un cittadino romeno o ad una persona giuridica situata nel territorio romeno.

Vale peraltro la pena di sottolineare che, nell’ambito del procedimento di riforma del diritto romeno attualmente in corso, l’art. 44 della Nuova Costituzione, già approvata in via referendaria ma non ancora dalle Camere, prevede che i soggetti stranieri possano essere proprietari di immobili a condizioni di reciprocità, in base alle previsioni normative dettate dai trattati internazionali di cui la Romania è parte e comunque a condizione che la Romania entri a far parte dell’Unione Europea.

In ogni caso, allo stato, la limitazione esiste e gli investitori stranieri dovranno tenerne debito conto e considerare la possibilità di ovviarvi.

A tale proposito, il diritto romeno, ed in particolare la legge 54/1998 (Juridical Circulation of the Land) e l’ordinanza di emergenza n. 92/1997 (Foreign Investment Act) prevedono che una persona giuridica registrata in Romania sarà trattata come una persona giuridica romena, anche nell’ipotesi in cui il suo capitale sociale sia integralmente di proprietà straniera.

In pratica, questa disciplina consente al cittadino straniero di costituire una società in Romania, con capitale interamente straniero, e di utilizzare la medesima al fine dell’acquisito di beni immobili.

Esiste, tuttavia, una restrizione: una società con capitale straniero ha l’onere di ottenere una speciale permesso al fine dell’acquisito di beni immobili e terreni nei territori di frontiera e negli altri territori che su designazione dell’autorità ministeriale sono considerati necessari per la sicurezza nazionale (Juridical Circulation of The Land).

Occorre menzionare che la Costituzione Romena non prevede al momento alcuna disposizione con riferimento all’acquisto di proprietà fondiarie da parte di Stati stranieri.

Una organizzazione intergovernativa ha peraltro il potere di acquistare diritti di proprietà su terreni in Romania conformemente a quanto previsto da Trattati internazionali eventualmente in vigore o attraverso un atto di promanazione ministeriale. In questo ultimo caso, il consenso di provenienza governativa viene a costituire un elemento essenziale del procedimento di acquisto del bene in questione.

Non vi sono forti limitazioni, invece, per l’acquisto da parte di soggetti stranieri di diritti reali su beni immobili.

Per quanto riguarda invece i beni situati in prossimità del confine di stato e/o i beni che rivestano interesse nazionale, al fine di procedere all’acquisto di diritti reali su di essi è necessario richiedere ed ottenere una autorizzazione da parte delle autorità governative compententi.

RICONOSCIMENTO DELLE SENTENZE DI CONDANNA AL PAGAMENTO DI UNA SOMMA DI DENARO IN ROMANIA

Il riconoscimento delle sentenze di condanna al pagamento di una somma di denaro non è soggetto ad una specifica normativa differente dall’ordinario procedimento di riconoscimento del giudicato straniero in generale.

A tale proposito, la Romania ha stipulato una serie di trattati internazionali con paesi europei ed extra-europei aventi come scopo la disciplina e l’agevolazione del riconoscimento di sentenze straniere – non solo di condanna al pagamento di una somma di danaro – nell’ambito del proprio territorio.

L’ingresso della Romania nell’unione europea, previsto per l’anno 2007, comporterà maggiori e probabilmente incisivi cambiamenti nell’ambito della disciplina applicabile al riconoscimento delle sentenze straniere.

In particolare sarà direttamente applicabile dalle corti rumene la disciplina prevista dalla Convenzione di Bruxelles del 1968 ed ora dal Regolamento 44/2001 (che l’ha integrata ed in parte modificata) nonché quella di cui alla Convenzione di Lugano del 1988.

1. Il procedimento di riconoscimento

Al fine di ottenere il riconoscimento in Romania di una sentenza in materia civile/commerciale straniera, occorre innanzitutto verificare l’esistenza di una convenzione bilaterale di cui sia parte la Romania per il reciproco riconoscimento delle sentenze.

Per ciò che concerne, in particolare, i rapporti Italia-Romania trova applicazione la Convenzione per l’assistenza giudiziaria e per il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze in materia civile con riferimento ai paesi membri dell’Unione Europea, ratificata con la Legge n. 187/2003.

In mancanza di una convenzione blateriale, la domanda di riconoscimento è invece assoggettata al vaglio del Ministero di Giustizia, in collaborazione con il Ministero per gli Affari Esteri, che valuterà la sussistenza del requisito della reciprocità.

1In entrambi i casi, è necessario procedere al deposito di una domanda di riconoscimento della pronuncia straniera presso il Tribunale di Bucarest, unitamente ai seguenti documenti:

– copia autentica della sentenza;

– certificazione attestante il passaggio in giudicato della decisione che dovrà essere riconosciuta, a meno che tale elemento non si evinca ictu oculi dalla riconoscenda decisione;

– certificazione che la decisione è esecutiva nel paese in cui è stata pronunziata;

– nell’ipotesi di decisione resa in contumacia, copia autentica dell’atto introduttivo del giudizio originario, debitamente notificato al contumace nel rispetto della disciplina applicabile nel paese di origine;

– traduzione giurata di tutti i documenti succitati in lingua rumena.

A seguito del deposito della domanda di riconoscimento innanzi al Tribunale di Bucarest, viene instaurato un ordinario giudizio di cognizione nell’ambito del quale l’istante ha l’onere di notificare la domanda, corredata dai documenti che intende produrre, alla controparte, unitamente al provvedimento di fissazione dell’udienza di comparizione delle parti.

Il procedimento volto al riconoscimento del giudicato straniero è normalmente semplice e la pronunzia della decisione può essere ottenuta in un periodo che può durare fino ad un anno.

In ogni caso di mancanza di convenzioni bilaterali di cui la Romania sia parte, preliminarmente alla presentazione dell’istanza di cui sopra, la stessa deve essere inoltrata dal Tribunale competente al Ministero di Giustizia e, solo nell’ipotesi di parere positivo di quest’ultimo – basato sulla valutazione circa la sussistenza della già richiamata condizione di reciprocità -, potrà avere inizio il giudizio ordinario volto al riconoscimento della decisione. Naturalmente, si tratta in sostanza di un adempimento di carattere burocratico che, tuttavia, incide sulla durata complessiva del procedimento di riconoscimento.

La sentenza che pronunzia in merito al riconoscimento o meno della decisione straniera di condanna è impugnabile per le vie ordinarie innanzi agli organi giudiziari competenti.

I requisiti che la pronuncia straniera deve possedere al fine del suo riconoscimento sono normalmente e dettagliatamente previsti nei trattati bilaterali in vigore, tuttavia, in generale occorre che:

– la decisione sia stata pronunziata dall’autorità competente nel paese di origine;

– il convenuto sia stato regolarmente citato nel rispetto delle regole all’uopo previste nel paese di origine e/o si sia regolarmente costituito nel procedimento che ha condotto alla pronunzia della sentenza riconoscenda;

– la decisione sia passata in giudicato, ovvero non sia più soggetta agli ordinari mezzi di impugnazione nel paese in cui è stata resa e sia, naturalmente, esecutiva;

– il giudicato non sia in contrasto con la sovranità, la pubblica sicurezza e l’ordine pubblico rumeno;

– non esistano sentenze definitive in Romania rese in giudizi aventi il medesimo petitum e la medesima causa petendi;

– non vi siano giudizi pendenti in Romania tra le medesime parti, aventi il medesimo petitum e la medesima causa e che siano iniziati prima di quello cui la sentenza da riconoscere si riferisce.

La sentenza di riconoscimento della sentenza straniera in Romania non prevede una riesame nel merito della decisione da riconoscersi, tuttavia, il giudice competente potrà essere chiamato al riesame del merito della controversia ogniqualvolta vi sia una richiesta legittima in questo senso e, comunque, salvo sussista la giurisdizione del giudice adito sulla base dell’applicazione della norme di diritto internazionale privato in vigore attualmente nel paese (Legge 105/1992).

Deve naturalmente essere considerata una questione di merito, quindi non riesaminabile in sede di riconoscimento della sentenza di condanna, la scelta della legge applicabile operata dal giudice che ha pronunziato la riconoscenda decisione.

Ugualmente non sottoponibile a riesame è la questione della prescrizione del diritto maturata nel paese di origine.

2. Condanna al pagamento degli interessi

Nell’ipotesi in cui la sentenza riconosciuta contenga una condanna al pagamento di interessi e spese il debitore sarà condannato al pagamento delle medesime conformemente al giudicato riconosciuto.

Con riferimento al pagamento delle spese di giustizia opera in Romania – come in Italia – l’ordinario principio della soccombenza e tale principio non soffre eccezione nelle ipotesi in discorso. Le spese legali dovute dal “soccombente” sono calcolate sia sulla base della Tariffa forense in vigore all’epoca del riconoscimento che sulla base dell’esibizione delle fatture relative alle spese sostenute dall’attore per il deposito della domanda e l’assistenza legale necessaria per l’azione.

IL RECUPERO DEI CREDITI IN ROMANIA

1. Principi generali applicabili alle obbligazioni

L’art. 961 dell’Obligations and Contracts Act impone correttezza e diligenza nell’adempimento delle obbligazioni conformemente agli accordi in essere tra le parti ed alle qualità e quantità pattuite.

Al fine di essere azionato in via monitoria (procedura analoga a quella per decreto ingiuntivo prevista dal diritto italiano), il credito deve essere liquido ed esigibile, determinato nel suo ammontare, ed inoltre deve essere indicata la data della sua scadenza.

Un debito si intende esigibile quando il termine pattuito per l’adempimento è inutilmente decorso.

Il decorso del tempo incide sulla esigibilità delle obbligazioni essendo ogni obbligazione suscettibile di prescrizione.

L’inerzia del creditore nell’esigere l’adempimento della prestazione dovutagli unitamente al decorso del termine di prescrizione previsto dalla legge preclude al creditore la possibilità di ottenere quanto dovutogli.

Il termine di prescrizione ordinaria è di tre anni ed inizia a decorrere dalla data in cui il credito diventa esigibile.

Decorso il termine di prescrizione l’obbligazione diviene di carattere “morale”, ovvero è sprovvista di azione in via giudiziaria, pur essendo suscettibile di adempimento volontario.

2. Il procedimento per il recupero dei crediti

In base al diritto rumeno, il creditore, prima di adire le vie legali per tutela dei propri interessi, deve esperire un tentativo volto ad ottenere lo spontaneo adempimento da parte del debitore, mediante formale invito presso la sede del creditore.

Qualora tale tentativo non porti a risultati concreti, il creditore può procedere (senza che ciò costituisca peraltro un passaggio obbligatorio) all’ulteriore invio al debitore di una diffida ad adempiere effettuata da un notaio il quale concederà un ulteriore termine per l’adempimento. Tale comunicazione dovrà essere predisposta in tre copie e consegnata al debitore a mezzo di persona incaricata dal notaio. Dopo la notifica il notaio avrà cura di registrare la data di perfezionamento della notificazione e di restiture al creditore una delle copie.

Esperito infruttuosamente il tentativo di cui sopra, il creditore può agire in giudizio per il recupero del proprio credito sia con un procedimento sommario analogo a quello per decreto ingiuntivo, sia mediante procedimento ordinario, domandando al Giudice competente oltre alla condanna del debitore al pagamento del credito in linea capitale anche del risarcimento del danno insito nel ritardato adempimento.

La condanna include il danno emergente ed il lucro cessante che siano conseguenza diretta ed immediata del mancato adempimento. Opera, come nell’ambito del diritto italiano, il principio della soccombenza, ovvero, il debitore, condannato al pagamento dell’obbligazione sarà altresì condannato normalmente al pagamento delle spese legali.

Per quanto riguarda il procedimento sommario di recupero del credito, la stessa viene avviata tramite il deposito di un ricorso da parte del creditore, presso l’Ufficio del Giudice di Pace qualora si tratti di materia civile, presso il Tribunale qualora invece si tratti di materia commerciale, indipendentemente dal valore del credito da recuperare.

Il ricorso deve essere corredato dai documenti che forniscano la prova del credito, ad esempio il contratto, le fatture emesse, eventuali dichiarazioni di debito (qualora si tratti di documenti di provenienza estera dovranno ovviamente essere prodotti in uno con la traduzione asseverata).

Il giudice competente a questo punto, se ritiene la domanda fondata e provata, emette un’ordinanza di pagamento concedendo al debitore un termine tra 10 e 30 giorni per il pagamento. Il debitore, cui l’ordinanza deve essere notificata tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ha un termine di dieci giorni per avanzare una “richiesta di annullamento” dell’ordinanza di pagamento alla medesima autorità che l’ha emessa.

In caso di accoglimento di tale richiesta, il giudice provvede a revocare l’ordinanza di pagamento e pronuncia sentenza irrevocabile, per cui il creditore dovrà procedere in via ordinaria al recupero del credito.

In caso di rigetto dell’istanza di “annullamento”, il giudice pronuncia sentenza appellabile. L’appello deve essere proposto nel termine di dieci giorni e viene deciso entro il termine di trenta giorni.

I vantaggi connessi alla procedura sommaria di cui sopra sono in particolare riconducibili alla modestia dei costi, ammontanti a circa 15 Euro (pari a 365.000 ROL) da pagarsi al momento della presentazione del ricorso (“tassa giudiziaria”) a prescindere dal valore del credito azionato, oltre a 0,5 Euro per marche da bollo; alla rapidità del procedimento, che richiede un periodo da uno a tre mesi in media.

Una volta divenuto definitivo, l’ordine di pagamento diventerà esecutivo mediante l’apposizione dell’apposita formula.

Per quanto riguarda invece i procedimenti ordinari, le tasse per l’iscrizione a ruolo sono determinate, in base alla Legge sul calcolo delle tasse, in una percentuale dal 2% al 10% del valore della controversia, percentuale che varia a seconda dello scaglione di riferimento.

Un giudizio ordinario innanzi al Tribunale di prima istanza può avere una durata che si aggira approssimativamente da uno a tre anni.

Per quanto riguarda i procedimenti di esecuzione forzata, similmente al diritto italiano, il creditore che sia in possesso di un documento che viene considerato un titolo esecutivo ha la possibilità di iniziare direttamente l’esecuzione nei confronti del debitore. Sono titoli esecutivi: gli atti ufficiali di ogani amministrativi, gli atti notarili, le cambiali e tutti gli altri atti che possono essere considerati titoli esecutivi conformemente al diritto rumeno.

Un procedimento di esecuzione forzata può avere una durata compresa tra i tre mesi e l anno.

3. Garanzie a tutela del creditore

Al di là delle ordinarie garanzie ottenibili sui beni immobili, il diritto rumeno (Legge 99/99, “Misure per accelarare le riforme econmiche”) prevede altresì, per quanto concerne le garanzie reali mobiliari, l’esistenza di un archivio elettronico presso il quale dette garanzie possono essere registrate a fini di pubblicità, opponibilità ai terzi e priorità nell’escussione. L’”Archivio Elettronico delle Garanzie Reali Mobiliari” assume particolare rilievo quando ad esempio si tratti di cessioni di crediti garantiti, ovvero in tutti i casi di contratti locazione (anche finanziaria) che abbiano un termine superiore ad un anno.

I beni oggetto di garanzia possono essere tutti i beni mobili, materiali o immateriali, ivi compresi ibeni mobili accessori di beni immobili. Può dunque trattarsi di titoli, certificati di deposito, diritti relativi allo sfruttamento di marchi e brevetti, universalità di mobili, beni oggetto di contratto di leasing o locazione, tra gli altri.

DIRITTO DEL LAVORO

1.Permesso di lavoro a stranieri

Il permesso di lavoro per stranieri, regolato e previsto dalla legge 203/1999 come modificata, è un documento ufficiale rilasciato dall’”Ufficio per la immigrazione dei lavoratori” nell’ambito del Ministero del lavoro e della solidarietà sociale.

Il permesso di lavoro ha una durata di sei mesi ed è rinnovabile senza limiti particolari, purchè in presenza di un regolare contratto individuale di lavoro presso una persona fisica o giuridica di nazionalità rumena ovvero presso una società rumena che abbia la propria sede principale all’estero.

Possono altresì svolgere attività lavorativa in Romania anche in assenza di permesso di lavoro le seguenti categorie di soggetti (persone fisiche o giuridiche):

1. abbiano un domicilio legale in Romania

2. siano cittadini di Stati membri dell’Unione Europea e firmatari dell’Accordo relativo allo Spazio Economico Europeo

3. siano cittadini con libero accesso al mercato rumeno in forza di convenzioni bilaterali sottoscritte dalla Romania

4. abbiano lo status di rifugiato in Romania

5. siano cittadini stranieri dipendenti di società aventi la sede in uno stato membro dell’Organizzazione Mondiale Commercio ed una filiale o succursale in territorio rumeno, ovvero di società commerciali rumene il cui socio o azionista sia una società straniera, avente identico oggetto sociale, se venga fornita la prova che non sussiste un rapporto di lavoro con una ulteriore e differente società rumena

6. abbiano un contratto di lavoro presso società straniere o amministrazioni pubbliche straniere che abbiano un domicilio o una sede in Romania e siano stati inviati per un tempo determinato in Romania per lo svolgimento di incarichi specifici

7. siano cittadini stranieri di società avente la sede principale all’estero e che siano stati inviati in Romania in base ad un contratto di collaborazione commerciale;

8. rientrino in ipotesi specificamente previste da convenzioni internazionali delle quali la Romania sia parte;

9. svolgano attività didattica, scientifica artistica o di altro genere ma comunque con carattere temporaneo, presso istituzioni rumene, in base a specifiche previsioni ministeriali;

10. siano dipendenti di ministeri o di altre amministrazioni pubbliche locali

11. siano membri della famiglia di un funzionario consolare o diplomatico.

In generale, comunque, affinchè ad un lavoratore straniero possa essere rilasciato il permesso di lavoro occorre che:

-il posto di lavoro non possa essere assegnato ad un cittadino rumeno;

-il lavoratore straniero deve possedere l’esperienza professionale sufficiente con riferimento all’attività da svolgere.

Dopo che e` stato rilasciato il permesso, tra il dipendente straniero e il datore di lavoro rumeno deve essere sottoscritto un contratto di lavoro secondo le previsioni del Codice del Lavoro rumeno.

Il contratto di lavoro:

Deve essere redatto per iscritto in lingua rumena;

Deve rispettare le norme vigenti quanto alla durata della giornata lavorativa (8 ore), alla durata minima degli intervalli tra le giornate lavorative (12 ore) e tra le settimane (48 ore) e alla durata del congedo annuale pagato (21 giornate lavorative indipendentemente dalla lunghezza dell`esperienza professionale acquisita dal dipendente);

Deve prevedere la misura dello stipendio che – ad oggi – non può essere inferiore a ROL 2.300.000, pari a circa 60 Euro;

Deve prevedere la misura minima del preavviso per lo scioglimento del contratto di lavoro (1 mese per i contratti a tempo indeterminato e 3 mesi per i contratti a termine), l’entità del TFR caso di scioglimento del contratto di lavoro con o senza preavviso;

Deve indicare le misure previste in caso di infortunio e malattia professionale.

Deve indicare le regole di sicurezza durante il lavoro.

IL MERCATO DELL’ENERGIA

1. Profili generali.

La Romania è stata in passato uno dei maggiori produttori di petrolio del mondo, ed anche oggi l’importanza delle risorse naturali presenti attribuiscono al Paese la potenzialità di essere del tutto autosufficiente nella produzione dell’energia per decenni.

Da tali considerazioni, nonchè sotto la spinta dell’Unione Europea, il Governo rumeno ha da ultimo dato corso ad un processo di modernizzazione ed adeguamento della normativa vigente proprio con riferimento al mercato dell’energia.

2. Le Autorità competenti in materia

Il controllo e la responsabilità nel settore dell’energia sono sostanzialmente concentrati nelle mani del Ministero dell’Industria e delle Risorse, il quale li esercita, per quanto riguarda in particolare l’emanazione di regolamenti, il rilascio di permessi e concessioni e la determinazione dei prezzi, tramite:

– l’Autorità Nazionale per l’Energia, quanto al settore elettrico,

– l’Autorità Nazionale per il Gas Naturale, quanto al settore del gas,

– l’Autorità Nazionale per le Risorse Minerarie, quanto al settore petrolifero,

– l’Autorità Nazionale per la Conservazione dell’Energia, avente lo scopo di promuovere l’efficienza energetica nel Paese.

3. Il settore dell’energia

Il settore energetico è caratterizzato d agrandi potenzialità in termin idi produizione, non solo tramite le centrali termiche, ma anche tramite centrali idroelettriche e nucleari.

Peraltro le attuali strutture certamente richiedono interventi di riammodernamento, come previsto dalla Decisione del Governo n. 647/2001.

Il settore è stato, sotto il profilo strutturale, oggetto di profonde trasformazioni attualmente in corso con la privatizzazione delle cinque società che gestiscono il settore, che sono:

– Transelectrica SA, che gestisce la distribuzione ed il trasporto dell’energia – Termoelectrica SA, che gestisce la produzione di energia elettrica e termica

– Hidroelectrica SA, che gestisce la produzione e la fornitura dell’energia idroelettrica (investitori stranieri pare siano già coinvolti nello sviluppo e nel miglioramento dei sistemi di turnìbina esistenti)

– Electrica SA, che gestisce la distribuzione dell’energia elettrica

– Nuclearelectrica SA, che gestisce l’unica centrale nucleare del Paese.

3.2 La normativa vigente (Ordinanza 63/1998)

L’ordinanza sopra citata è la principale fonte normativa in materia.

In particolare viene previsto che la produzione dell’energia possa essere realizzata da qualunque soggetto, società commerciali comprese, con capitale rumeno o straniero, previa autorizzazione dell’Autorità Nazionale per il Regolamento del Settore Energetico.

Le società straniere devono avere sede legale in Romania.

3.3 L’apertura del mercato agli investitori stranieri

Il mercato dell’energia è stato recentemente liberalizzato, e molte società del settore industriale sono ora nella condizione di poter scegliere liberamente i propri fornitori.

Anche sotto il profilo del rilascio di un maggior numero di licenze da parte dell’Autorità Nazionale per il Regolamento del Settore Elettrico, il processo di privatizzazione ha un ruolo primario.

3.4 Il processo di privatizzazione

La necessità di richiamare capitali stranieri, ha portato all’emanazione della Legge 137/2002 relativa alle misure per l’accelerazione dei processi di privatizzazione.

La normativa citata è sostanzialmente volta ad incentivare l’associazione tra soggetti pubblici e privati, prevedendo la possibilità di concludere contratti a lungo termine per l’acquisto e la gestione dell’energia elettrica (previo parere favorevole da parte dell’Autorità pubblica, ovviamente).

I contratti tra pubblico e privato vengono in sostanza conclusi tramite licitazione, previa pubblicazione del relativo annuncio in Gazzetta Ufficiale.

L’annuncio contiene l’indicazione di tutti i requisiti di preselezione degli investitori, i quali possono depositare nei sessanta giorni successivi le loro offerte all’Autorità competente.

Stante la novità della normativa, nessuna partnership di questo genere è ancora stata realizzata.

4. Petrolio e gas metano

La Romania possiede tutt’ora interessanti giacimenti petroliferi nel Mar Nero, ed anche in quest’ambito la necessità di interventi sostanziali è stata fortemente avvertita dal Governo, con la propria Decisione 655/2002.

Il settore gas è interamente gestito dalla Romgaz SA, avente peraltro lo scopo di ricercare nuovi giacimenti, nonchè la gestione della produzione e distribuzione del gas.

Il settore petrolifero è invece gestito interamente da Petrom SA, a partecipazione pubblica del 93%, mentre il 7% è quotato nella Borsa di Bucharest. Il processo di privatizzazione è iniziato nel 2002 ma deve ancora terminare.

In territorio rumeno varie raffinerie di nazionalità (o partecipazione) straniera sono attualmente presenti.

(1 ) Avv. Silvana BARBURA* – * = senior associate dello Studio Legale Sutti
(Bucharest) http://www.sutti.com;
Avv. Francesca FERRERO* – * = senior associate dello Studio Legale Sutti
(Milano) http://www.sutti.com

Redazione

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