Licenziato il dipendente che critica la banca nel Blog

Redazione 09/05/18
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La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con sentenza n. 10897 del 7 maggio 2018, ha confermato quanto dedotto dai giudici di merito, circa la legittimità del licenziamento intimato al dipendente di una banca, per avere lo stesso redatto e diffuso in un blog due articoli in materia di welfare aziendale, dal contenuto non veritiero e lesivo dell’immagine della banca medesima.

Rappresentante sindacale: diritto di critica nel limite della verità

La Corte territoriale, in particolare, aveva ritenuto che, sebbene la funzione di rappresentante sindacale svolta dal dipendente qui ricorrente, lo ponesse su un piano paritetico rispetto al datore di lavoro, abilitandolo ad esercitare il diritto di critica, pur tuttavia tale diritto doveva essere legittimamente esercitato nel limite del rispetto oggettivo di verità. Un limite che nella specie era stato superato, allorché il dipendente, nei due articoli, aveva addebitato alla banca l’indicazione e diffusione di dati falsi relativi al Piano di welfare aziendale 2012, non provandone la effettiva falsità ed affidando, tra l’altro, i propri scritti, ad un blog ed un account di posta elettronica ad altissima diffusione. Dette circostanze, secondo i Giudici distrettuali, costituivano giusta causa di licenziamento, in quanto risultava irrimediabilmente violato il vincolo fiduciario tra il dipendente e la banca datrice di lavoro.

Una decisione pienamente confermata dalla Suprema Corte di Cassazione, la quale respinge uno ad uno i motivi di ricorso sollevati dal dipendente. In primis, secondo gli Ermellini, quest’ultimo non aveva affatto provato la falsità dei dati diffusi dalla banca (come aveva denunciato nei suoi articoli). Deve inoltre ritenersi tempestiva, e non tardiva, la contestazione del licenziamento, considerati compatibili i tempi intercorsi tra la redazione e pubblicazione degli articoli, la contestazione ed il licenziamento medesimo.

 

 

 

Sentenza collegata

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