Libertà del testatore: le diverse problematiche

Redazione 04/12/18
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Il principio della libertà del testatore è una peculiare estrinsecazione dell’autonomia negoziale riconosciuta ai privati in ambito successorio. Esso trova copertura costituzionale nell’ultimo comma dell’art. 42 della Carta, secondo il quale la trasmissione mortis causa può essere regolata anche dalla volontà del testatore, sia pure nei limiti stabiliti dalla legge. In forza di tale principio, il testatore può innanzitutto decidere se fare o non fare testamento, lasciando spazio, in questo secondo caso, all’operare del meccanismo della successione legittima. In secondo luogo, il testatore può determinare nel modo più libero il contenuto dell’atto di ultima volontà.

Il divieto di patti successori

La centralità della libertà del testatore implica l’esigenza di assicurare la spontaneità dell’atto di disposizione mortis causa: il testatore deve essere nella condizione di esprimere la propria volontà libero da qualunque tipo di condizionamenti, sia concomitanti che precedenti la redazione dell’atto. Per la stessa ragione, il testamento è revocabile in ogni momento (art. 587 c.c.), dovendo la spontaneità essere intesa anche come libertà di modificare in ogni momento, fino all’ultimo istante di vita, la propria volontà. Dalla revocabilità del testamento, discende logicamente il principio del divieto di patti successori, che l’art. 458 c.c. sanziona con la radicale nullità.

Il testamento olografo

Libertà del testatore significa altresì facoltà di scegliere la forma negoziale ritenuta più opportuna. Il de cuius, in particolare, può ricorrere a quella, più semplice e più diffusa, del testamento olografo, per la cui validità il legislatore impone il rispetto dei requisiti di cui all’art. 602 c.c. che richiedono che il testamento sia scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore. Quanto all’autografia, si intende la scrittura dell’atto in tutte le sue parti ad opera del de cuius, senza l’ausilio di mezzi meccanici o di terzi, che può farsi con qualsiasi mezzo e su qualsiasi materiale idoneo a riceverla. La data, che non rientra tra le disposizioni testamentarie, può essere apposta in qualsiasi parte dello scritto, potendo anche seguire la sottoscrizione; ciò che conta è che essa permetta di individuare con precisione il momento in cui il testamento è stato redatto: non solo per comprendere se in quel dato momento il de cuius fosse capace di intendere e di volere, ma anche (e soprattutto) per stabilire quale sia l’ultimo atto di volontà in caso di pluralità di scritti. La sottoscrizione, infine, deve essere apposta al termine delle disposizioni testamentarie e può consistere anche in un soprannome, purché permetta di individuare con esattezza la persona del testatore.

Il tratto formalistico rende il testamento olografo una scrittura privata sui generis, i cui requisiti tendono a garantire l’autenticità contro manomissioni ad opera di soggetti terzi. L’olografia dovrebbe in altri termini garantire la conoscenza dell’atto da parte del suo autore, ben oltre la presunzione di conoscenza che opera normalmente per le scritture private. Invero, per quanto riguarda l’aspetto sostanziale, il testamento olografo è connotato da ulteriori differenze rispetto ad una scrittura privata ordinaria: dall’immediata esecutività e trascrivibilità alla disciplina penalistica che ne accomuna le sorti al documento pubblico, in ipotesi di falsificazione.

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Lesione di legittima

Il principio di libertà del testatore, nonostante la sua centralità, incontra tuttavia dei limiti derivanti dalla necessità di un suo bilanciamento con altri interessi parimenti rilevanti. Tra questi, vi è quello della tutela dei legittimari, realizzato tramite il principio della intangibilità della quota di legittima: tale principio, posto in termini generali dall’art. 457, comma 3, c.c., trova conferma in altre disposizioni. Tra queste, l’art. 549 c.c., che vieta al testatore di imporre pesi o condizioni sulla quota spettante ai legittimari. Questi ultimi godono anche di una tutela processuale, rappresentata dall’azione di riduzione finalizzata alla reintegrazione della quota loro riservata (artt. 553 ss. c.c.).

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