Spetta ai genitori il risarcimento del danno per la lesione del rapporto parentale nel caso in cui la figlia subisca una lesione grave per il ritardo diagnostico del medico. Per approfondire questa materia, consigliamo il volume Manuale pratico operativo della responsabilità medica, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
Indice
1. I fatti: il danno biologico
I genitori di una bambina adivano il tribunale di Imperia al fine di far accertare la responsabilità del pediatra di libera scelta e la locale struttura sanitaria per il ritardo nel diagnosticare un deficit della capacità uditiva della figlia e ottenere conseguentemente il risarcimento dei relativi danni biologico (subito dalla bambina) e per la lesione del rapporto parentale (subito dai genitori).
In particolare, gli attori sostenevano di essersi rivolti ad uno specialista per sottoporre la propria figlia ad esame uditivo allorquando la stessa aveva due anni e mezzo, in quanto nutrivano da tempo forti dubbi sulle capacità uditive della bambina. All’esito dell’esame specialistico, il medico aveva invitato i genitori ad effettuare ulteriori e più approfonditi esami, in quanto aveva un forte sospetto clinico di deficit uditivo profondo. A seguito degli ulteriori esami specialistici, emergeva che la bambina era affetta da sordità grave profonda bilaterale di tipo percettivo, che aveva comportato anche una riduzione della abilità comunicative, e che la stessa aveva bisogno di una protesizzazione acustica e training logopedico adeguato. Così nei mesi successivi, la bambina veniva sottoposta ad intervento per il posizionamento di un impianto cocleare.
Gli attori sostenevano che la patologia di cui era afflitta la bambina si era manifestata fin da subito dopo la nascita, ma non era stata accertata dalla pediatra durante le ripetute visite di controllo che aveva eseguito durante i primi due anni di vita, né dagli altri sanitari che l’avevano visitata durante detto periodo. Secondo gli attori, poi, il ritardo nell’accertamento diagnostico aveva comportato la minore efficacia delle cure cui la bambina era stata sottoposta.
2. Le valutazioni del Tribunale sulla lesione del rapporto parentale
Secondo il giudice, la struttura sanitaria risponde dell’inadempimento delle obbligazioni gravanti sulla struttura medesima per il fatto colposo o doloso degli esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente, di cui la stessa si sia avvalsa per l’adempimento della propria obbligazione.
Invece, sul medico pediatra di libera scelta grava una responsabilità di natura extracontrattuale. Infatti, la scelta del medico convenzionato per l’assistenza medico-generico deve avvenire nei confronti della ASL locale, che cura la tenuta degli elenchi dei medici con cui ha instaurato lo specifico rapporto di convenzionamento. Pertanto, la prestazione professionale del medico convenzionato da esecuzione ad un obbligo preesistente derivante dalla legge e che grava soltanto sulla struttura sanitaria del servizio sanitario nazionale (non invece sul medico convenzionato).
Per quanto concerne i danni richiesti dagli attori, il giudice ha ricordato che ai prossimi congiunti di persona che abbia subito delle lesioni personali a causa di un fatto illecito altrui, spetta anche il risarcimento del danno morale concretamente accertato in relazione ad una particolare situazione affettiva con la vittima; ciò, in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto danno.
Si tratta quindi di un danno, non già riflesso o da rimbalzo, ma di un danno diretto ed immediato sulla base di un illecito plurioffensivo.
Per poter ottenere il risarcimento del relativo danno, i parenti devono allegare il pregiudizio patito, mentre dal punto di vista probatorio è possibile applicare un ragionamento presuntivo basato su massime di comune esperienza che consentono di riconoscere come esistente il pregiudizio.
Le massime di comune esperienza infatti, integrano una regola di giudizio basata su leggi naturali, statistiche, di scienze o di esperienza, che il giudice deve utilizzare nel ragionamento probatorio.
3. La decisione del Tribunale
Nel caso di specie, il giudice ha ritenuto che gli attori hanno provato l’esistenza del rapporto contrattuale con la struttura sanitaria convenuta ed hanno allegato l’omissione dei sanitari astrattamente idonea a costituire una causa efficiente del danno lamentato; mentre la struttura non ha provato il proprio adempimento o che l’evento è dipeso da una causa imprevedibile e inevitabile. In secondo luogo, gli attori hanno provato la condotta colposa del pediatra di libera scelta, il quale non ha provveduto ad indirizzare per tempo la paziente presso lo specialista più competente e non ha provveduto personalmente e con la dovuta diligenza a monitorare la funzionalità uditiva della paziente in occasione delle visite programmate.
In considerazione di ciò, il giudice ha accertato la sussistenza di una responsabilità solidale, in uguale proporzione, di entrambi i convenuti (pediatra di libera scelta e struttura sanitaria locale) per i danni causati agli attori.
Per quanto concerne i danni, il giudice ha riconosciuto in primo luogo la sussistenza di un danno biologico a favore della piccola paziente.
In particolare, ha ritenuto per il momento sussistente soltanto il danno biologico temporaneo, quantificato in circa 900 giorni all’80% (liquidati in circa €56.000). Invece, il giudice non ha riconosciuto la sussistenza di un danno biologico permanente, in quanto lo stesso non è ad oggi stabilizzato. Conseguentemente, l’eventuale danno biologico permanente sarà valutabile dopo che la paziente avrà ultimato il suo percorso scolastico.
Per quanto concerne il danno parentale richiesto dagli attori a causa delle lesioni subite dalla figlia, il giudice ha evidenziato che gli attori hanno allegato lo stretto legame parentale tra i medesimi e la bambina danneggiata (cioè genitori-figlia) nonché la gravità delle lesioni subite per quantità ed entità dei deficit sviluppati dalla paziente. In secondo luogo, gli attori hanno allegato la sofferenza morale patita e lo stravolgimento della loro quotidianità all’indomani dell’accertamento ritardato della patologia uditiva della figlia (dovuta alle trasferte continue per le cure, alle settimanali sedute di logopedia, all’assistenza full time alla bambina ecc.).
Sulla base delle suddette considerazioni presuntive, il giudice ha ritenuto sussistente il danno lamentato dagli attori per la lesione del rapporto parentale.
Per quanto riguarda la quantificazione di detto danno, il giudice ha ritenuto di poter applicare una valutazione equitativa pura, in funzione della liquidazione del dolore causato dal ritardo con cui sono state prestate le opportune cure e terapie, considerato lo stretto rapporto affettivo sussistente tra i genitori e la figlia, la convivenza nonché la tenera età in cui sono avvenuti i fatti di causa, la urgenza con cui è stato intrapreso il percorso curativo e organizzate le trasferte. In particolare, il giudice ha liquidato un risarcimento del danno di importo pari ad €. 10.000.
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