Legittima difesa domiciliare: giustificazione al di là della proporzione?

Redazione 05/04/17
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Si torna a parlare di legittima difesa, visto l’aumentare della frequenza dei furti in casa e degli episodi in cui il proprietario reagisca all’aggressione. Come già analizzato (clicca qui per l’approfondimento), la legittima difesa rientra tra le cause di giustificazione previste dal nostro codice penale all’articolo 52.

Attualmente, l’iter di modifica in senso scriminante della legittima difesa che esuli dai limiti sanciti dalla legge è fermo in Parlamento. L’ultima proposta in tal senso risale all’11 novembre 2015, quando la Lega Nord propose di sussumere nell’alveo della legittima difesa tutti i casi di violazione dell’abitazione o del luogo in cui si svolge il proprio lavoro. Il testo affermava la non punibilità di chi reagiva all’aggressione “per respingere l’ingresso, mediante effrazione o contro la volontà del proprietario, con violenza o minaccia di uso di armi da parte di persona travisata o di più persone, in un’abitazione privata, o in ogni altro luogo ove sia esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale”.

 

Legittima difesa: verso l’ampliamento della scriminante

La stessa proposta fu presa in considerazione e modificata in Commissione Giustizia, con l’approvazione di un emendamento del Partito Democratico che incideva sulle attenuanti, e non direttamente sulla legittima difesa ex art. 52 c.p.: in particolare, veniva escluso l’eccesso colposo di legittima difesa quando si verifichi una situazione di “grave perturbamento psichico” in chi ha agito in risposta ad una aggressione. Per fare alcuni esempi, si fa riferimento alle aggressioni notturne, da parte di persone armate o a volto coperto, qualora nel luogo violato vi siano anziani, donne, bambini, malati di cuore, vittime di precedenti aggressioni o traumi. Tuttavia, il “grave perturbamento psichico” sarà valutato dal giudice nel singolo caso di specie.

Ad oggi, l’unica occasione prossima di rinnovamento della disciplina, si inserisce nel disegno di legge di riforma del codice penale. Infatti, si sta prevedendo un aumento di pena per chi commetta furti in abitazioni private, tuttavia non intaccando direttamente la legittima difesa.

 

L’esempio degli Stati europei

Poiché la proposta originaria della Lega Nord riprendeva in maniera piuttosto aderente il testo di legge del codice penale francese, è utile procedere ad una veloce panoramica di quelle che sono le discipline attualmente vigenti anche negli altri Stati europei, nonché negli Stati Uniti.

In Francia, in particolare, vige una disciplina assai simile a quella italiana, in cui il criterio con cui valutare la legittimità di una reazione difensiva da parte dell’aggredito è quello della proporzione tra mezzi di difesa e gravità dell’infrazione. Tuttavia, si dà per legittima la difesa assunta per respingere aggressioni che avvengono durante la notte, con violenza o inganno, all’interno di un luogo abitato, nonché quelle eseguite per difendersi da un furto o saccheggio eseguito con violenza (questa la disposizione emulata dalla proposta della Lega Nord).

Sulla scorta del “grave turbamento psichico”, inserito dal PD, c’è anche il codice penale tedesco, in cui tra le attenuanti per l’eccesso di difesa, c’è quella di chi agisce per turbamento, paura o panico. Mentre con il codice spagnolo è condivisa la gravità e l’imminenza del pericolo.

 

L’esperienza del Common Law

Leggermente diverse sono le esperienze di Common law, inglese e americano. Nel Criminal Law Act del 1967, il Regno Unito ha riconosciuto legittima la difesa usata ragionevolmente, ovvero atta a prevenire il reato nelle particolari circostanze del singolo caso di specie. La nozione di ragionevolezza della forza impiegata a difesa propria o altrui è stata poi precisata nel 2008: in particolare, si utilizza il criterio della percezione, genuina e non alterata, che ha la vittima del pericolo cui la stessa è esposta. Inoltre, nel 2012, si esplicitamente esclusa la legittimità dell’azione difensiva esercitata nei confronti di un soggetto in fuga. Infine, l’anno successivo, si è avuta una stretta sui furti in casa anche da parte della Gran Bretagna: infatti, anche una reazione non proporzionata è ammessa come legittima difesa, in caso di intrusione non autorizzata di terzi nel luogo di propria residenza.

Ancora più eloquente la situazione degli Stati Uniti, in cui è riconosciuto come diritto il possesso di armi da parte di ciascun cittadino, qualificato come inviolabile nel 2008 dalla Corte Suprema.

 

Sabina Grossi

Redazione

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