Legge Gelli-Bianco e chirurgia estetica

Redazione 24/04/19
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L’art. 7 della legge Gelli-Bianco (l. 8 marzo 2017, n. 24 – “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie” –), entrata in vigore il 1° aprile 2017, rubricato “Responsabilità civile della struttura e dell’esercente la professione sanitaria”, prevede, al comma 3, che l’esercente la professione sanitaria risponde del proprio operato ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell’adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Il legislatore, dunque, pare aver sancito la fine del tempo della responsabilità contrattuale del medico.

La responsabilità della struttura sanitaria

La struttura sanitaria, pubblica o privata che sia, continua a rispondere ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c., mentre per il professionista sanitario vale ora la responsabilità extracontrattuale, un po’ come funzionava prima del revirement della Suprema Corte compiuto con la celebre sentenza n. 589 del 22 gennaio 1999. Salvo che questi – stabilisce il citato art. 7 – abbia assunto con il paziente un’obbligazione contrattuale e che abbia agito nel suo adempimento.

Eliminata allora la fonte non contrattuale dell’obbligazione, in questo caso il contatto sociale (Castronovo), rimane ancora possibile che tra medico e paziente sia concluso un contratto: qui la responsabilità del sanitario avrà nuovamente natura contrattuale. Non sembra quindi inverosimile che la riforma datasi in materia con la l. n. 24/2017 non tocchi la natura della responsabilità del chirurgo estetico, nella misura in cui si tenderà a configurare da parte degli interpreti, in particolare dottrina e giurisprudenza, per questo specifico ramo della chirurgia, l’accordo tra medico e paziente (Corso). Infatti, la disciplina della responsabilità aquiliana può trovare applicazione solo in mancanza dell’accordo; e il rapporto del medico “privato” con il paziente è qualificato generalmente proprio in termini contrattuali (alPa).

È difficile immaginare, dopotutto, come non vi sia pattuizione alcuna tra medico e paziente o, per dirla con parole diverse, tra professionista e cliente, proprio all’interno della chirurgia estetica, branca della chirurgia in cui, come evidenziato, assume particolare valore la volontà di chi si rivolge al sanitario, illustrando il difetto che vuole rimuovere o il tratto del suo aspetto che intende modificare (cfr. ivone).

Sul punto:”Responsabilità medica alla luce della Riforma”

L’onere della prova alla luce della Legge Gelli-Bianco

Sul piano probatorio, dunque, nel caso di intervento lesivo, se al paziente spetta la dimostrazione della fonte negoziale dell’obbligazione e del danno subito, oltreché, secondo la giurisprudenza, del nesso di causalità materiale e di quello giuridico –, sul chirurgo estetico grava l’onere della prova liberatoria che la prestazione è stata eseguita in modo corretto ovvero che è mancata nonostante l’impiego della diligenza qualificata, esigibile nel concreto (v. Cass., 7 dicembre 2017, n. 29315, in http://www.rivistaresponsabilitamedica.it/, con annotazioni di Corso, secondo la quale, circa la responsabilità contrattuale, ciò che prevede l’art. 1218 c.c. trova giustificazione nella opportunità di far gravare sulla parte che si assume inadempiente o non esattamente adempiente l’onere di fornire la prova “positiva” dell’avvenuto adempimento o dell’esattezza dell’adempimento, sulla base del criterio della maggiore vicinanza della prova, secondo cui essa va posta a carico della parte che più agevolmente può fornirla (cfr. Cass., s.u., n. 13533/2001); tale maggiore vicinanza del debitore non sussiste – evidentemente – in relazione al nesso causale fra la condotta dell’obbligato e il danno lamentato dal creditore […]; ciò vale, ovviamente, sia in riferimento al nesso causale materiale (attinente alla derivazione dell’evento lesivo dalla condotta illecita o inadempiente) che in relazione al nesso causale giuridico (ossia alla individuazione delle singole conseguenze pregiudizievoli dell’evento lesivo); trattandosi di elementi egualmente “distanti” da entrambe le parti (e anzi, quanto al secondo, maggiormente “vicini” al danneggiato), non v’è spazio per ipotizzare a carico dell’asserito danneggiante una “prova liberatoria” rispetto al nesso di causa (a differenza di quanto accade – come detto – per la prova dell’avvenuto adempimento o della correttezza della condotta); nello stesso senso, ex multis, Cass., 19 luglio 2018, n. 19204, in http:// www.rivistaresponsabilitamedica.it/, con annotazioni redazionali; Cass., 14 novembre 2017, n. 26825, in http://www.rivistaresponsabilitamedica.it/, con annotazioni di Corso).

Diversi problemi pone il caso in cui ad essere contestata sia la lesione del diritto all’autodeterminazione: per questo, nel dettaglio, si rimanda a quanto più specificamente affrontato infra.

Il presente contributo è tratto da

La responsabilità del chirurgo estetico

Il volume analizza, in modo del tutto operativo, il tema della responsabilità del chirurgo estetico.Dopo un breve excursus storico sulla chirurgia estetica, lo scritto si concentra sui casi di responsabilità del chirurgo estetico e verifica quale sia la natura di tale responsabilità, come essa debba essere accertata, quali siano i danni risarcibili (e come possano essere risarciti in sede giudiziale, ovvero stragiudiziale).L’opera affronta, poi, alcuni casi specifici di responsabilità e verifica quando e se la responsabilità del medico possa coinvolgere anche quella della struttura presso cui questi opera.Il libro, infine, dedica una parte ai profili di responsabilità penale del chirurgo estetico.L’analisi viene condotta tramite lo studio della giurisprudenza intervenuta nel tempo sull’argomento, oltre che alla luce delle innovazioni che sul tema sono state introdotte dalla legge Gelli-Bianco.La trattazione, rivolta ad avvocati, magistrati, ricercatori, medici e operatori giudiziari/sanitari, è arricchita da schemi esemplificativi del contenuto riportato in ogni singolo paragrafo.Nicola PosteraroAvvocato, Dottore e Assegnista di ricerca in Diritto Amministrativo presso l’Università Statale di Milano. È stato assegnista di ricerca presso l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna. Dedica la sua attività di ricerca al diritto amministrativo e al diritto sanitario. A proposito di questi temi, ha tenuto seminari presso alcune Università e relazionato a vari convegni (di alcuni dei quali ha anche curato l’organizzazione). È autore di pubblicazioni scientifiche (tra cui, una monografia sul procedimento amministrativo) ed è capo redattore dell’osservatorio di diritto sanitario della rivista elettronica Federalismi, oltre che redattore stabile del portale tematico sui contratti pubblici “L’Amministrativista”.

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