Legge europea 2013, tempi duri per le guide turistiche nazionali

Redazione 23/08/13
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Lilla Laperuta

Con l’entrata in vigore della L. 6 agosto 2013, n. 97 (Legge europea 2013), fissata al 4 settembre, le guide turistiche se abilitate ad esercitare la professione in altri Stati membri, potranno operare in regime di libera prestazione di servizi sul territorio nazionale senza necessità di ulteriori autorizzazioni o abilitazioni. La previsione è contemplata dall’articolo 3 con l’attenuante di una deroga: viene attribuito al Ministero per i beni e le attività culturali il compito di individuare i siti nei quali,  in ragione del loro peculiare interesse storico, artistico od archeologico, lo svolgimento dell’attività di guida turistica è riservata a coloro che abbiano acquisito una specifica abilitazione, in tal modo valorizzando le spiccate professionalità acquisite.

Alla base della norma è il caso di infrazione EU Pilot 4277/12/MARK, in materia di guide turistiche, per violazione degli obblighi imposti dalla direttiva servizi 2006/123/CE. Con nota 6 settembre 2012, infatti, la Commissione europea ha rilevato l’esistenza di norme in materia di guide turistiche in contrasto con l’articolo 10, paragrafo 4, della direttiva citata laddove la legislazione nazionale prevede che l’abilitazione all’esercizio della professione di guida turistica abbia validità solo nella regione o provincia di rilascio, precludendo, pertanto, alle guide la possibilità di esercitare la professione a livello nazionale. Sulla base del principio di tolleranza zero riguardo alle violazioni della direttiva servizi, la Commissione ha chiesto, con successiva nota del 13 febbraio 2013, un calendario dettagliato relativo alle iniziative intraprese per la definizione di un intervento normativo in materia.

Con l’articolo 3 in questione, dunque, si consente ora alle guide turistiche, abilitate ad esercitare la propria professione in altri Stati membri, di operare in regime di libera prestazione di servizi su tutto il territorio italiano, senza la necessità di ulteriori autorizzazioni. E’ altresì racchiusa dalla norma la previsione generale della validità in tutto il territorio nazionale dell’abilitazione all’esercizio della professione di guida turistica anche per i professionisti italiani, al fine di evitare una disparità di trattamento rispetto ai professionisti appartenenti ad altri Stati membri.

Federagit – Confesercenti, in rappresentanza delle guide turistiche abilitate, ha criticato duramente  l’approvazione di tale articolo, che per consentire alle guide provenienti dagli altri Stati membri di effettuare visite guidate su tutto il territorio nazionale, dequalifica, di fatto, drasticamente la professione di guida turistica. Per sua natura e definizione la guida turistica, sostiene Federagit, “è specializzata nell’illustrazione di un patrimonio culturale limitato e non va confusa con l’accompagnatore che assiste il gruppo nel corso di un viaggio. E’ impossibile saper effettuare visite guidate su tutto il territorio italiano, il cui patrimonio va dalla preistoria all’arte contemporanea e conta non meno di 200.000 beni culturali censiti. Non è possibile padroneggiare approfonditamente tutte le conoscenze teoriche e la logistica di tutte le visite. Per la ricchezza di beni culturali, non a caso  le leggi italiane hanno stabilito che le abilitazioni all’esercizio della professione di guida riguardano un ambito territoriale che è possibile conoscere (provinciale o regionale)”.

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