Legge di stabilità, prevista l’obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali

Redazione 14/01/13
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Lilla Laperuta

A decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite avrà luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Lo ha previsto il legislatore nella legge 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità, in vigore dal 1° gennaio 2013), aggiungendo l’art. 16bis nell’intelaiatura del D.L. 179/2012.

Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall’autorità giudiziaria. Le parti dovranno, dunque , provvedere, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati.

Ancora, il nuovo articolo prevede che nei  processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la previsione si applica successivamente al deposito dell’atto con cui inizia l’esecuzione.

Per le  procedure concorsuali la disposizione , invece,  si applica esclusivamente al deposito degli atti e dei documenti da parte del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario.

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