Legge anticorruzione 2015: testo pubblicato in Gazzetta

Redazione 03/06/15
Scarica PDF Stampa

La legge anticorruzione 2015 è uscita in Gazzetta ufficiale venerdì 30 maggio e sarà in vigore a tutti gli effetti il prossimo 14 giugno. Si aggiorna così la normativa di contrasto ai fenomeni corruttivi, specie nella pubblica amministrazione e in riferimento al sistema degli appalti pubblici.

Tratto da LeggiOggi

 

La legge era molto attesa perché presentata sotto forma di ddl diversi mesi or sono dal governo, nel pieno della bufera di vari scandali che hanno coinvolto alcune delle opere di realizzazione pubblica più discusse, come le infrastrutture nell’area di Venezia o il sito dell’Expo a Milano.

Infiltrazioni e accuse che hanno tirato in ballo esponenti della cosa pubblica, sia nel rango di politici eletti dai cittadini che di funzionari degli enti coinvolti. Una situazione che ha generato ampio risentimento tra i cittadini, al punto da rendere necessario l’intervento diretto del governo con questo disegno di legge finalizzato ad aumentare, tra gli altri aspetti, i poteri di vigilanza dell’Anac, l’autorità anticorruzione guidata da Raffaele Cantone, l’ex pm anticamorra messo a controllare direttamente lo svolgimento delle pratiche di gara in regime di Expo, proprio a seguito degli scandali di cui si diceva.

Ma la normativa anticorruzione prevede ulteriori innovazioni, come, innanzitutto, il generale inasprimento delle pene per i reati contro la pubblica amministrazione (peculato, corruzione, corruzione in atti giudiziari, induzione indebita) e per le condotte di stampo mafioso.

Come detto, poi, per il pm ci sarà l’obbligo di informare l’Anac qualora si sia indagando per i delitti relati a comportamenti corruttivi nel confronto della pubblica amministrazione, informando lo stesso vertice dell’autorità sulla notizia dell’imputazione dei soggetti coinvolti.

Cambia l’articolo 2622 del Codice civile, che assume la seguente forma:

Art. 2622 (False comunicazioni sociali delle societa’ quotate). –
Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea, i quali, al fine di conseguire per se’ o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle
altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni. Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate: 1) le società’ emittente strumenti finanziari per i quali e’ stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea; 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea; 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Da ultimo, modifiche anche alla normativa sul falso in bilancio, che viene ristabilito anche per le società non quotate. Da 3 a 8 anni la pena per le società presenti in Borsa, mentre per quelle non quotate la reclusione andrà da 1 a 5 anni.

VAI AL TESTO UFFICIALE DELLA LEGGE ANTICORRUZIONE 2015

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento