Le Soa per annullare un’attestazione hanno 30 giorni di tempo: se il termine assegnato dall’Autority è di soli 5 giorni, non è legittima la relativa sanzione amministrativa

Lazzini Sonia 29/07/10
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Nel caso di specie l’ inerzia della SOA ad eseguire l’ ordine di revoca dell’ attestazione non si è protratto per il lasso temporale previsto dalla norma, che codifica l’ ipotesi di illecito cui può far seguito l’ irrogazione della misura afflittiva di carattere pecuniario nei limiti previsti dall’ art. 4, comma settimo, della legge n. 109/1994

Con delibera del 05.05.2005 il Consiglio dell’ Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici invitava la società di certificazione SOA CONTROINTERESSATA S.p.a. a disporre la revoca di due attestazioni di qualificazione, intestate all’ impresa GR Costruzioni di ALFA ******** e & *********, perché, rispettivamente, rilasciate in assenza di certificazioni documentate in atti della P.A. e in violazione dell’ art. 17, comma primo, lett. m) del d.P.R. n. 34/2000. Con detta delibera l’ Autorità assegnava alla Soc. SOA CONTROINTERESSATA il termine di cinque giorni dalla ricezione del plico raccomandato di trasmissione del deliberato per disporre la revoca di dette attestazioni.

Con successiva delibera del 19.01.2006 l’ Autorità di vigilanza, sul riscontro del mancato adempimento da parte della Soc. SOA CONTROINTERESSATA alla revoca delle attestazioni di qualificazione entro il termine assegnato, irrogava nei suoi confronti la sanzione di euro 20.000/00, in applicazione degli artt. 7, comma nono, del d.P.R. n. 34/2000 e 4, comma settimo, della legge n. 109/1994.

Nella parte motiva del provvedimento l’ Autorità poneva, tra l’ latro, in rilevo l’ effetto interdittivo della partecipazione alle gare che discende dall’ accertata falsità delle certificazioni in base alle quali è stata conseguita l’ attestazione, da rendere effettivo con la tempestiva annotazione nel casellario informatico delle impresse ai fini dell’ immediato decorso del periodo annuale di inibitoria.

Avverso la misura sanzionatoria la Soc. SOA CONTROINTERESSATA ha proposto appello aventi al T.A.R. per il Lazio chiedendone l’ annullamento per dedotti motivi di violazione di legge ed eccesso di potere in diversi profili.

Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe il T.A.R. adito accoglieva il ricorso.

Il T.A.R., in particolare – ribadita la potestà dell’ Autorità di vigilanza di procedere al ritiro d’ ufficio e in sostituzione della SOA inadempiente delle attestazioni riconosciute illegittime – escludeva la possibilità di applicare la misura sanzionatoria per la mancata attività adempitiva della SOA nel termine breve di cinque giorni a essa assegnato, tenuto conto che la fattispecie sanzionatoria di cui all’ art. 7 del d.P.R. n. 34/2000 riconduce l’ illecito amministrativo al mancato riscontro della richiesta dell’ Autorità protrattosi per il più ampio lasso temporale di trenta giorni.

Avverso detta decisione ha proposto appello l’ autorità di vigilanza, che ha confutato le conclusioni del T.A.R. insistendo per la legittimità della sanzione irrogata.

La SOA CONTROINTERESSATA, costituitasi in giudizio, ha contraddetto i motivi di impugnazione e concluso per la conferma della sentenza impugnata.

All’ udienza del 18 maggio 2010 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

Qual è il parere dell’adito giudice amministrativo di appello del Consiglio di Stato?

Il T.A.R. – indipendentemente da ogni questione sul momento in cui può ritenersi perfezionato l’ ordine impartito dall’ Autorità, e cioè se con l’ adozione del provvedimento di revoca dell’ attestazione di qualificazione rilasciata in favore all’ impresa GR Costruzioni di ALFA ******** e & *********, o al momento di comunicazione dell’ atto di revoca alla ******à Medesima – ha ritenuto l’ insussistenza dei presupposti di cui all’ art. 7. comma ottavo, del d.P.R. n. 34/2000, per l’ irrogazione della sanzione pecuniaria di euro 20.000,00.

Stabilisce detta disposizione, per ciò che interessa l’ oggetto del contendere, che “la mancata risposta a richieste dell’ autorità nel termine di trenta giorni . . . implica l’ applicazione delle sanzioni previste dall’ art. 4, comma 7 dalla legge (11.02.1994, n. 109)” e nei casi più gravi può dar luogo alla revoca dell’ autorizzazione all’ esercizio dell’ attività di attestazione.

Nel caso di specie l’ inerzia della SOA ad eseguire l’ ordine di revoca dell’ attestazione non si è protratto per il lasso temporale previsto dalla norma, che codifica l’ ipotesi di illecito cui può far seguito l’ irrogazione della misura afflittiva di carattere pecuniario nei limiti previsti dall’ art. 4, comma settimo, della legge n. 109/1994.

E’ noto che in materia di sanzioni amministrative trova applicazione il principio di stretta legalità ribadito all’ art. 1, comma secondo, della legge n. 698/1981, in base al quale “le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati”.

La disposizione pone una riserva di legge analoga a quella di cui all’art. 25 cost. Le fattispecie soggette a sanzione pecuniaria si caratterizzano per tipicità e determinatezza. Resta in particolare esclusa ogni integrazione analogica della norma sanzionatrice per estenderne l’applicazione a ipotesi in essa non contemplate (cfr. sui principi Corte di Cassazione, sez. II^, n. 11826 del 22.05.2007; sez. I^, n. 1081 del 22.01.2004; sez. I^, n. 11968 del 08 agosto 2003).

Nel caso si specie l’ art. 7, comma ottavo, del d.P.R. n. 34/2000 innanzi richiamato tipizza la figura di illecito, suscettibile di sanzione, in una condotta della SOA effrattiva degli obblighi di solerte e fattiva collaborazione con l’ Autorità che si sia protratta oltre il termine di trenta giorni da richieste o sollecitazioni impartite dall’ organo di vigilanza.

La disposizione non qualifica come offensivi dei compiti di vigilanza e controllo dell’ Autorità comportamenti omissivi della SOA di durata inferiore ai trenta giorni e, in assenza di un giudizio di riprovevolezza espresso dalla norma, non può ad essi ricondursi la misura afflittiva di carattere pecuniario.

Una diversa interpretazione porterebbe a configurare una norma punitiva in bianco, suscettiva di integrazione quanto all’ ambito di applicazione in base a scelte in via amministrative e ciò in contrario al principio di legalità prima richiamato in tema di sanzioni amministrative.

Non soccorre alle ragioni dell’ Autorità appellante il richiamo alla sentenza di questo consiglio, Sez. VI^, n. 991/2004.

Con detta decisione è stato riconosciuto in capo all’ Autorità il potere di stabilire termini brevi per attività adempitive della SOA, al decorso dei quali l’ Autorità stessa può provvedere in via sostitutiva, senza tuttavia recepire un’ interpretazione estensiva delle figure di illecito amministrativo previste dall’ art. 7, comma ottavo, del d.P.R. n. 34/2000.

Per le considerazioni che precedono l’ appello va respinto.

Ai particolari profili dell’ insorta controversia segue la compensazione di spese e onorari del giudizio fra le parti

 

A cura di *************

 

 

Riportiamo qui di seguito la decisione numero 4141 del 28 giugno  2010 pronunciata dal Consiglio di Stato

N. 04141/2010 REG.DEC.

N. 09168/2006 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)


ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 9168 del 2006, proposto dall’ Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

contro

SOA CONTROINTERESSATA S.p.A., rappresentata e difesa dall’avv. *****************, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via Antonio Pollaiolo, n. 3;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE III n. 03749/2006, resa tra le parti, concernente IRROGAZIONE DI SANZIONE PECUNIARIA PER RITARDATA REVOCA DI ATTESTAZIONE SOA.

 

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 maggio 2010 il consigliere ******************** e uditi per le parti l’ avvocato dello Stato ******* e l’ avv.to Di ***** per delega dell’ avv.to ********;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1). Con delibera del 05.05.2005 il Consiglio dell’ Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici invitava la società di certificazione SOA CONTROINTERESSATA S.p.a. a disporre la revoca di due attestazioni di qualificazione, intestate all’ impresa GR Costruzioni di ALFA ******** e & *********, perché, rispettivamente, rilasciate in assenza di certificazioni documentate in atti della P.A. e in violazione dell’ art. 17, comma primo, lett. m) del d.P.R. n. 34/2000. Con detta delibera l’ Autorità assegnava alla Soc. SOA CONTROINTERESSATA il termine di cinque giorni dalla ricezione del plico raccomandato di trasmissione del deliberato per disporre la revoca di dette attestazioni.

Con successiva delibera del 19.01.2006 l’ Autorità di vigilanza, sul riscontro del mancato adempimento da parte della Soc. SOA CONTROINTERESSATA alla revoca delle attestazioni di qualificazione entro il termine assegnato, irrogava nei suoi confronti la sanzione di euro 20.000/00, in applicazione degli artt. 7, comma nono, del d.P.R. n. 34/2000 e 4, comma settimo, della legge n. 109/1994.

Nella parte motiva del provvedimento l’ Autorità poneva, tra l’ latro, in rilevo l’ effetto interdittivo della partecipazione alle gare che discende dall’ accertata falsità delle certificazioni in base alle quali è stata conseguita l’ attestazione, da rendere effettivo con la tempestiva annotazione nel casellario informatico delle impresse ai fini dell’ immediato decorso del periodo annuale di inibitoria.

Avverso la misura sanzionatoria la Soc. SOA CONTROINTERESSATA ha proposto appello aventi al T.A.R. per il Lazio chiedendone l’ annullamento per dedotti motivi di violazione di legge ed eccesso di potere in diversi profili.

Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe il T.A.R. adito accoglieva il ricorso.

Il T.A.R., in particolare – ribadita la potestà dell’ Autorità di vigilanza di procedere al ritiro d’ ufficio e in sostituzione della SOA inadempiente delle attestazioni riconosciute illegittime – escludeva la possibilità di applicare la misura sanzionatoria per la mancata attività adempitiva della SOA nel termine breve di cinque giorni a essa assegnato, tenuto conto che la fattispecie sanzionatoria di cui all’ art. 7 del d.P.R. n. 34/2000 riconduce l’ illecito amministrativo al mancato riscontro della richiesta dell’ Autorità protrattosi per il più ampio lasso temporale di trenta giorni.

Avverso detta decisione ha proposto appello l’ autorità di vigilanza, che ha confutato le conclusioni del T.A.R. insistendo per la legittimità della sanzione irrogata.

La SOA CONTROINTERESSATA, costituitasi in giudizio, ha contraddetto i motivi di impugnazione e concluso per la conferma della sentenza impugnata.

All’ udienza del 18 maggio 2010 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

2). Il T.A.R. – indipendentemente da ogni questione sul momento in cui può ritenersi perfezionato l’ ordine impartito dall’ Autorità, e cioè se con l’ adozione del provvedimento di revoca dell’ attestazione di qualificazione rilasciata in favore all’ impresa GR Costruzioni di ALFA ******** e & *********, o al momento di comunicazione dell’ atto di revoca alla ******à Medesima – ha ritenuto l’ insussistenza dei presupposti di cui all’ art. 7. comma ottavo, del d.P.R. n. 34/2000, per l’ irrogazione della sanzione pecuniaria di euro 20.000,00.

Stabilisce detta disposizione, per ciò che interessa l’ oggetto del contendere, che “la mancata risposta a richieste dell’ autorità nel termine di trenta giorni . . . implica l’ applicazione delle sanzioni previste dall’ art. 4, comma 7 dalla legge (11.02.1994, n. 109)” e nei casi più gravi può dar luogo alla revoca dell’ autorizzazione all’ esercizio dell’ attività di attestazione.

Nel caso di specie l’ inerzia della SOA ad eseguire l’ ordine di revoca dell’ attestazione non si è protratto per il lasso temporale previsto dalla norma, che codifica l’ ipotesi di illecito cui può far seguito l’ irrogazione della misura afflittiva di carattere pecuniario nei limiti previsti dall’ art. 4, comma settimo, della legge n. 109/1994.

E’ noto che in materia di sanzioni amministrative trova applicazione il principio di stretta legalità ribadito all’ art. 1, comma secondo, della legge n. 698/1981, in base al quale “le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati”.

La disposizione pone una riserva di legge analoga a quella di cui all’art. 25 cost. Le fattispecie soggette a sanzione pecuniaria si caratterizzano per tipicità e determinatezza. Resta in particolare esclusa ogni integrazione analogica della norma sanzionatrice per estenderne l’applicazione a ipotesi in essa non contemplate (cfr. sui principi Corte di Cassazione, sez. II^, n. 11826 del 22.05.2007; sez. I^, n. 1081 del 22.01.2004; sez. I^, n. 11968 del 08 agosto 2003).

Nel caso si specie l’ art. 7, comma ottavo, del d.P.R. n. 34/2000 innanzi richiamato tipizza la figura di illecito, suscettibile di sanzione, in una condotta della SOA effrattiva degli obblighi di solerte e fattiva collaborazione con l’ Autorità che si sia protratta oltre il termine di trenta giorni da richieste o sollecitazioni impartite dall’ organo di vigilanza.

La disposizione non qualifica come offensivi dei compiti di vigilanza e controllo dell’ Autorità comportamenti omissivi della SOA di durata inferiore ai trenta giorni e, in assenza di un giudizio di riprovevolezza espresso dalla norma, non può ad essi ricondursi la misura afflittiva di carattere pecuniario.

Una diversa interpretazione porterebbe a configurare una norma punitiva in bianco, suscettiva di integrazione quanto all’ ambito di applicazione in base a scelte in via amministrative e ciò in contrario al principio di legalità prima richiamato in tema di sanzioni amministrative.

Non soccorre alle ragioni dell’ Autorità appellante il richiamo alla sentenza di questo consiglio, Sez. VI^, n. 991/2004.

Con detta decisione è stato riconosciuto in capo all’ Autorità il potere di stabilire termini brevi per attività adempitive della SOA, al decorso dei quali l’ Autorità stessa può provvedere in via sostitutiva, senza tuttavia recepire un’ interpretazione estensiva delle figure di illecito amministrativo previste dall’ art. 7, comma ottavo, del d.P.R. n. 34/2000.

Per le considerazioni che precedono l’ appello va respinto.

Ai particolari profili dell’ insorta controversia segue la compensazione di spese e onorari del giudizio fra le parti

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, Sezione VI in sede giurisdizionale, respinge l’ appello in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2010 con l’intervento dei Signori:

*****************, Presidente

*******************, Consigliere

***************, Consigliere

Maurizio Meschino, Consigliere

Bruno **************, ***********, Estensore

 

 

 

L’ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

Il Segretario

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/06/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Dirigente della Sezione

Lazzini Sonia

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