Le Sezioni Unite della Cassazione sanciscono l’onerosità del conto corrente postale obbligatorio per i concessionari della riscossione dell’ICI.

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Premessa.

Le Sezioni Unite della Suprema Corte sono state investite dalla Terza Sezione del componimento della annosa e dibattuta questione interpretativa circa l’obbligo in capo ai concessionari provinciali della riscossione dell’ICI della accensione e della tenuta del conto corrente postale, previsto ai sensi dell’art. 10 della l. 504 del 1992, e l’eventuale obbligo di pagamento del servizio in favore di Poste Italiane S.p.a..

La massima. Sentenza SS. UU. n. 7169 del 26.03.2014.

“In tema di riscossione delle imposte, l’art. 10 della legge 504 del 1992 (istitutiva dell’Imposta Comunale sugli Immobili) stabilisce che l’ICI deve essere corrisposta mediante versamento diretto al concessionario della riscossione o su apposito conto corrente postale intestato al concessionario stesso. Ne consegue che quest’ultimo è obbligato alla accensione del conto corrente all’uopo destinato e che, in virtù di monopolio legale, la Poste Italiane s.p.a. (e, prime della privatizzazione, l’Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni) ha l’obbligo di contrattare in tal senso, osservando la parità di trattamento (art. 2597 c.c.). Il servizio di accensione e tenuta del conto corrente prestato dalla società obbliga il concessionario al pagamento di un corrispettivo, in assenza di disposizioni normative o contrattuali che disciplinino diversamente il rapporto”.

Il fatto.

La sentenza delle SS.UU. origina dal ricorso per Cassazione spiegato da Poste Italiane s.p.a. avverso la sentenza della Corte di Appello di Trento, Sez. Dist. di Bolzano, la quale, in conferma della pronuncia del giudice di prime cure, aveva respinto la domanda azionata dalla predetta società nei confronti di Cassa di Risparmio di Bolzano s.p.a. e di Equitalia Alto Adige-Sudtirol s.p.a., con la quale veniva richiesto l’accertamento del diritto di Poste Italiane ad una commissione per ogni versamento effettuato con bollettino postale ICI sul conto corrente dei concessionari ed il conseguente pagamento delle debenze scaturenti a decorrere dal 1997 .

Il Tribunale di Bolzano e la Corte di Appello di Trento avevano respinto la domanda azionata da Poste Italiane  sulla base dell’assunto per il quale la stessa risultava carente di prova in ordine al quantum debeatur, riconoscendo altresì infondata la domanda in relazione all’art. 2, commi 18 e 19, della l. 662 del 1996.

Avverso tale pronuncia proponeva ricorso per Cassazione la soc. Poste Italiane s.p.a., deducendo una pluralità di vizi di violazione di legge, in particolar modo concernenti l’art. 2, commi 18 e 19 della l. 662 del 1996 e l’art. 10 del d.lgs. 504 del 1992.

La prima normativa richiamata prevedeva la facoltà di stabilire commissioni a carico dei servizi postali ed introduceva un regime di libera concorrenza degli stessi, ad eccezione dei servizi resi in monopolio legale.

La seconda normativa, invece, disciplinava la possibilità di pagamento dell’ICI da parte del soggetto passivo di imposta attraverso plurime modalità, tra le quali il pagamento mediante conto corrente postale intestato al concessionario, e prevedeva a favore di quest’ultimo il pagamento di una commissione, senza statuire in ordine alle spese relative alla accensione ed alla tenuta di tale conto corrente.

In buona sostanza, la questione controversa concerneva l’obbligo di pagamento del servizio di conto corrente fornito da Poste Italiane, onere legislativamente previsto in capo ai concessionari della riscossione dell’ICI.

Secondo un primo orientamento favorevole a Poste Italiane[1], proprio dall’assenza nella disciplina riguardante l’ICI di qualsivoglia disposizione legislativa che escludesse il concessionario dall’obbligo di pagamento doveva desumersi la sussistenza dell’obbligo dello stesso.

Al contrario, altro filone interpretativo[2], facendo leva sul carattere sistematico della disciplina legislativa in materia di ICI (risalente al 1992), sosteneva che, essendo la norma di privatizzazione del vecchio Ente Postale successiva (1996) ed escludendosi in precedenza qualsiasi obbligo di pagamento da parte del concessionario, una legge posteriore specifica non potesse derogare una legge generale antecedente in assenza di previsione legislativa contraria.

Inoltre, il ragionamento favorevole al concessionario si dipanava sotto un duplice profilo.

Da una parte veniva posta in rilievo la circostanza per la quale il pagamento a favore delle Poste avrebbe inciso fortemente sul funzionamento del sistema di riscossione dell’imposta, determinando, così, una netta diminuzione del guadagno d’impresa per il concessionario.

Dall’altra, si evidenziava come ci si trovasse di fronte ad un monopolio legale, in quanto la libertà di scelta da parte del soggetto passivo d’imposta di altre modalità di pagamento non rilevava in alcun modo, posto che il concessionario doveva, comunque, ai sensi di legge, provvedere alla tenuta di un conto corrente presso il quale poter ricevere i versamenti.

La pronuncia delle Sezioni Unite.

Stante il contrasto interpretativo la Terza Sezione della Suprema Corte decideva di rimettere la questione controversa alle Sezione Unite al fine di ricomporre il contrasto.

Queste ultime, operata una necessaria premessa circa la normativa inerente la vicenda che ci occupa, nella recentissima sentenza n. 7169 del 26.03.2014 prendono le mosse dalle deduzioni operate dalla giurisprudenza più favorevole ai concessionari della riscossione, per giungere, tuttavia, a confutare tali conclusioni.

Difatti, l’arresto nomofilattico che ci occupa, aderendo sotto tale profilo alla interpretazione favorevole ai concessionari, accoglie la tesi per la quale la disciplina dell’ICI costituisce un microsistema legislativo a sé stante e conferma il carattere monopolistico del servizio prestato da Poste Italiane agli stessi concessionari della riscossione.

A tale conclusione il Consesso riunito giunge in ragione della circostanza per la quale la libertà di scelta delle modalità di pagamento da parte del soggetto passivo dell’imposta non determina il venir meno del monopolio di Poste Italiane, poiché per legge il concessionario deve accendere e tenere necessariamente aperto un conto corrente postale per permettere il pagamento dell’imposta.

Si tratta, dunque, per i giudici delle Sezioni Unite di un vero e proprio obbligo legale a contrattare imposto al monopolista Poste Italiane s.p.a. ai sensi dell’art. 2597 c.c.

Tale assunto, tuttavia, non determina in alcun modo la gratuità del servizio reso da Poste Italiane per una pluralità di ragioni.

Innanzitutto, il Giudice della nomofilachia rinviene in una molteplicità di disposizioni legislative indizi della onerosità dei servizi postali: tra questi vanno annoverati l’art. 3 della legge n. 355 del 1961, con la quale il legislatore aveva abrogato le norme che prevedevano la gratuità dei servizi postali per le Amministrazioni pubbliche; l’art. 7 del d.p.r. n. 156 del 1973; l’art. 7 della legge n. 130 del 1983.

Al fine di rafforzare tale tesi viene, altresì, operato un rimando alle norme relative alla privatizzazione dei servizi di tesoreria degli Enti pubblici (art. 40 della legge n. 448 del 1998) ed alle norme regolanti il rapporto contrattuale di conto corrente e le variazioni unilaterali (art. 3 d.p.r. 144 del 2001).

Dopo aver, pertanto, rinvenuto nell’ordinamento richiami univoci della onerosità del servizio di conto corrente postale per gli Enti pubblici, le Sezioni Unite giungono, infine, a confutare gli ulteriori argomenti addotti dai resistenti circa la mancata prova della onerosità dei servizi in questione, ribadendo come tale ragionamento a contrario risulti inammissibile, dovendosi, semmai, provare una eventuale (ed eccezionale) gratuità del servizio che deroghi al generale principio di onerosità, previsto da plurime norme ordinamentali.

Da ultimo, il Giudice della nomofilachia confuta i rischi della incidenza di una pronuncia sfavorevole ai concessionari della riscossione sul funzionamento applicativo della legislazione in materia di ICI.

Le Sezioni Unite, infatti, ritengono che un eventuale squilibrio contrattuale sopravvenuto possa e debba essere risolto mediante gli strumenti appositamente previsti in tal senso dall’ordinamento civilistico (artt. 1375, 1467, 1664 c.c.), anche per mezzo della reductio ad equitatem.

Pertanto, in conclusione, deve ritenersi come il concessionario della riscossione dell’ICI abbia l’obbligo di accensione e tenuta di un conto corrente postale con la soc. Poste Italiane p.a., la quale ha un obbligo legale a contrattare in condizioni di parità di trattamento ai sensi dell’art. 2597 c.c., con la conseguente previsione di onerosità di tale rapporto contrattuale in ragione dell’assenza di norme in senso contrario nell’ordinamento.

 


[1] Cass., Sez. Terza, sent. 7 febbraio 2013, nn. 2956 e 2957.

[2]Cass., Sez. Terza, ord. 20 giugno 2013, n. 15605 .

Leonardo di Russo

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