Le segnalazioni illegittime nelle centrali rischi

Scarica PDF Stampa
in collaborazione con l’avv. Federica Crippa

Al fine di rafforzare la stabilità finanziaria nel sistema creditizio sono state istituite svariate banche dati, pubbliche e private (dette SIC)

Tra le più diffuse vi sono CERVED, CRIF e, soprattutto, la Centrale Rischi presso la Banca D’Italia.

Gli Istituti di Credito, nel valutare se erogare o meno un credito, verificano se altre Banche hanno iscritto segnalazioni e, eventualmente, che tipologia di segnalazione è stata effettuata.

In particolare, qualora un credito sia indicato in sofferenza la Banca non potrà erogare nuove somme.

Approfondiamo quindi il funzionamento della principale centrale d’allarme interbancario, la Centrale Rischi presso la Banca d’Italia.

La Centrale Rischi della Banca d’Italia

Nella Centrale Rischi presso la Banca D’Italia vengono registrate tutte le operazioni finanziarie, come mutui, prestiti o garanzie, di importo superiore ad euro 30.000,00, allo scopo di mantenere informato il sistema bancario sui clienti che ricorrono al credito.

Qualora i clienti che ricorrono al credito non provvedano a saldare il debito nelle modalità concordate, la Banca creditrice potrà segnalarli nella Centrale Rischi come cattivi pagatori, indicando il credito con la dicitura in sofferenza

Affinché possa essere effettuata una segnalazione, oltre che la sussistenza della situazione di morosità come sopra precisata, occorre una previa valutazione dell’intera situazione patrimoniale del debitore.

Le segnalazioni illegittime: i rimedi per ottenere la cancellazione e il risarcimento del danno.

Prima di segnalare un credito a sofferenza, l’Istituto di Credito dovrà dare un congruo preavviso al cliente, con una comunicazione specifica e non meramente indicativa, che dovrà essere trasmessa con raccomandata con avviso di ricevimento.

La segnalazione, inoltre, può ritenersi legittima, solo se è stata preceduta da una valutazione patrimoniale complessiva del soggetto considerato in sofferenza.
La segnalazione non può, quindi, essere disposta a seguito del mancato pagamento di una rata di un prestito o in conseguenza del ritardo di un debito di modesta entità.

Infine, la segnalazione è illegittima, se non è attuale e aggiornata, o se relativa ad un credito oggetto di contestazione

Pertanto, in questi casi, il debitore potrà ottenere la cancellazione del proprio nominativo dalla Centrale Rischi della Banca d’Italia quale debitore in sofferenza.
Inoltre, qualora venga accertata l’illegittimità della segnalazione nelle banche creditizie il soggetto ingiustamente segnalato ha diritto ad ottenere il risarcimento del danno patito (ad esempio mancata concessione del mutuo).

I rimedi

Per far accertare l’illegittimità di una segnalazione presso le centrali rischi è possibile:

–  presentare ricorso all’Arbitrato Bancario Finanziario;

– instaurare un giudizio ordinario, e ancor prima è possibile instaurare un procedimento d’urgenza (ex art.700 c.p.c.)

Sul punto segnaliamo due precedenti vittoriosi ottenuti dallo Studio legale Lione Sarli:

– Tribunale di Milano ordinanza del 2019 – rg. 13767/19

La ricorrente depositava ricorso ex art.700 c.p.c. affinché fosse disposta d’urgenza la cancellazione della segnalazione illegittima presso la centrale dei rischi pubblica e una centrale privata a sofferenza della ricorrente, avendo quest’ultimo saldato la sua posizione debitoria e avendo necessita di contrarre un mutuo.

Il Tribunale, accertata l’illegittimità della segnalazione, non essendo stato predisposto l’aggiornamento necessario, ordinava alle centrali rischi di provvedere immediatamente alla rettifica delle segnalazioni a favore della ricorrente e condannava le stesse al pagamento delle spese processuali sostenute dalla ricorrente.

 – Tribunale di Messina ordinanza del 2017 – rg. 5050/2016

Il ricorrente depositava un ricorso ex art.700 c.p.c., lamentando che l’istituto bancario nel disporre la segnalazione presso i circuiti informativi del rischio creditizio, non era stato informato preventivamente e non aveva effettuato una valutazione generica sulla sua situazione finanziaria. Inoltre, evidenziava come il credito vantato dalla banca fosse oggetto di contestazione tra le parti.

Il Giudice accoglieva il ricorso, essendo, infatti, necessaria la previa informazione del creditore in sofferenza ed una valutazione generica prima di disporre la segnalazione, e per l’effetto condannava l’istituto di credito chiamato in causa a provvedere immediatamente alla cancellazione della segnalazione a sofferenza e al pagamento delle spese processuali.

Volume consigliato

Manuale pratico dei marchi e dei brevetti

Questa nuova edizione dell’opera analizza in modo completo la disciplina dei marchi, dei segni distintivi, dei brevetti per invenzioni e modelli e degli altri diritti di privativa industriale, tenuto conto dei più recenti indirizzi giurisprudenziali e delle numerose novità legislative, in larga parte derivanti dalla necessità di adeguare il sistema nazionale alle disposizioni dettate dall’Unione europea. Il volume è aggiornato agli ultimi interventi normativi, che hanno modificato in maniera rilevante il codice della proprietà industriale. In particolare, vengono esaminati e commentati i seguenti testi normativi:– d.lgs. 11 maggio 2018, n. 63, in tema di segreti commerciali;– d.lgs. 20 febbraio 2019, n. 15, che ha aggiornato la disciplina dei marchi commerciali;– d.l. 30 aprile 2019, n. 24 (c.d. «decreto crescita»), che ha apportato varie modifiche al codice, istituendo il «marchio storico» e introducendo nuove modalità di contrasto alla contraffazione. Ampio spazio è dato anche alle recenti disposizioni nazionali in tema di tutela brevettuale unitaria. Caratterizzato da un taglio sistematico e operativo, il testo affronta i principali temi legati alla proprietà industriale, esaminando le fonti nazionali, dell’Unione europea e sovranazionali. Ampio spazio viene dedicato alle strategie processuali utilizzabili in difesa dei diritti di privativa dinanzi alle Sezioni specializzate in materia di impresa. La trattazione approfondisce, inoltre, i fenomeni connessi alla Società dell’Informazione e alla tutela dei segni d’impresa in Internet, analizzando in maniera completa le fonti internazionali ed europee che hanno disciplinato la materia.   Andrea Sirotti GaudenziÈ avvocato e docente universitario. Svolge attività di insegnamento presso vari Atenei e centri di formazione. È responsabile scientifico di alcuni enti, tra cui l’Istituto Nazionale per la Formazione Continua di Roma e ADISI di Lugano. Direttore di collane e trattati giuridici, è autore di numerosi volumi, tra cui “Il nuovo diritto d’autore”, “Diritto all’oblio: responsabilità e risarcimento”, “Trattato pratico del risarcimento del danno”, e “Codice della proprietà industriale” e “I ricorsi alla Corte europea dei diritti dell’uomo”. Magistrato sportivo, attualmente è presidente della Corte d’appello federale della Federazione Ginnastica d’Italia. I suoi articoli vengono pubblicati dadiverse testate. Collabora stabilmente con “Guida al Diritto” del Sole 24 Ore.

Andrea Sirotti Gaudenzi | 2019 Maggioli Editore

66.00 €  62.70 €

Dott. Lione Federico

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento