Le quote latte alla Corte di Giustizia

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Tar Lazio, sez. II ter, 26 giugno 2019, n. 8308

Il Tar Lazio rimette alla Corte di Giustizia UE la questione delle quote latte nel caso di produzione di formaggi DOP da esportarsi extra UE

Il Tar Lazio ha rimesso alla Corte di Giustizia Ue la questione delle quote latte nel caso di produzione di formaggi DOP destinate al mercato extra UE, poichè le esigenze di tutela dell’equilibrio tra offerta e domanda di prodotti lattiero caseari attengono alla dimensione interna del mercato UE. Per questo motivo dovrebbe, invece, ritenersi estraneo al meccanismo il latte destinato alla produzione di formaggi DOP da esportarsi extra UE.

Il Tar Lazio rimette, pertanto, alla Corte di Giustizia Ue le questioni:

  • se i Reg. CEE n. 856/1984, artt. 1, 2 e 3; n. 3950/1992 art. 1 e 2, comma 1; n. 1788/2003, art.1, comma 1,e 5 e nr. 1234/07 artt. 55, 64 e 65, e relativi allegati, in quanto rivolti alla tutela dell’equilibrio tra domanda ed offerta di prodotti lattiero-caseari nel mercato UE, debbano interpretarsi nel senso di escludere dal computo delle “quote latte” la produzione rivolta all’esportazione in paesi extra UE di formaggi DOP, in maniera conforme agli obiettivi di tutela fissati per questi ultimi prodotti dal Regolamento CEE n. 2081/1992, art. 13, come confermato dal Reg. 510/2006 e Regolamento 1151/2012, artt. 4 e 13, in applicazione dei principi di cui agli artt. 32 (ex 27), 39 (ex 33), 40 (ex 34), 41 (ex 35) del TFUE”;
  • in caso di risposta affermativa,se tale disciplina, cosi interpretata, osti all’inclusione nei quantitativi di riferimento individuali, delle quote di latte destinate alla produzione di formaggi DOP destinati all’export extra europeo, così come risultante dall’art. 2 del Decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito con modifiche in legge 30 maggio 2003, n. 119, ed art. 2 della legge 26 novembre 1992, n. 468, nella parte in cui è richiamato dal predetto art. 2 DL 49/2003”; in subordine, laddove dovesse ritenersi che tale interpretazione non sia corretta,
  • se i Reg. CEE n. 856/1984, artt. 1, 2 e 3; n. 3950/1992 art. 1 e 2, comma 1; n. 1788/2003, art.1, comma 1,e 5 e nr. 1234/07 artt. 55, 64 e 65, e relativi allegati (insieme alle norme nazionali italiane di recepimento di cui all’ art. 2 del Decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito con modifiche in legge 30 maggio 2003, n. 119, ed art. 2 della legge 26 novembre 1992, n. 468, nella parte in cui è richiamato dal predetto art. 2 DL 49/2003) che includono e non escludono dal computo del quantitativo assegnato agli Stati membri il latte utilizzato per la produzione di formaggi DOP esportati o destinati al mercato dei paesi extracomunitari e nella misura di detta esportazione, siano in contrasto con le finalità di tutela di cui al Reg. CEE n. 2081/1992, che protegge le produzioni DOP, con particolare riferimento all’art. 13, come confermato dal Reg. CEE nr. 510/2006 e dal Reg. 1151/2012, nonché con riferimento anche agli scopi di tutela di cui all’art. 4 di quest’ultimo e siano altresì in contrasto con gli artt. 32 (ex 27), 39 (ex 33), 40 (ex 34), 41 (ex 35) del TFUE e con i principi di certezza del diritto, legittimo affidamento, proporzionalità e non discriminazione, nonché di libera iniziativa economica ai fini dell’esportazione extra UE”.

Il regime delle quote latte

Si tratta di una normativa finalizzata a porre un limite alle eccedenze produttive di latte e derivati da parte degli Stati membri dell’Unione Europea, con l’obiettivo di conseguire un equilibrio tra domanda e offerta.

A tal fine a ciascuno stato membro sono stati assegnati dei quantitativi nazionali di riferimento che costituiscono il quantitativo massimo di latte che ciascuno stato membro può produrre senza incorrere nel meccanismo di regolazione del mercato previsto dall’Unione per il superamento dei quantitativi.

Sul sistema delle quote latte la Corte di giustizia si è pronunciata in una recente sentenza (Corte di giustizia dell’Unione europea, sezione VII, sentenza 27 giugno 2019, C –348/18) sostenendo che:

L’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero – caseari, come modificato dal regolamento (CE) n. 1256/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, deve essere interpretato nel senso che, qualora uno Stato membro decida di procedere alla riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati, tale riassegnazione deve essere effettuata, tra i produttori che hanno superato i propri quantitativi di riferimento, in modo proporzionale ai quantitativi di riferimento a disposizione di ciascun produttore.”

Le produzioni DOP

Secondo il Tar Lazio il latte usato per le produzioni DOP ha caratteristiche specifiche. Pertanto, non corrisponde a quel criterio di genericità che comporta la competizione sul mercato e l’insorgere di effetti inflazionistici.

Inoltre, il prodotto finale è destinato all’esportazione extra UE. Per questi motivi non produrrebbe alcuna alterazione dei mercati interni.

Infine, assoggettare la produzione lattiera-casearia finalizzata al DOP per l’esportazione extra UE al medesimo regime previsto per il mercato interno comporterebbe un’ingiustificata parità di trattamento.

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