Le presunzioni possono essere vinte solo da valide prove

Jole Veltri 25/11/13
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Con la sentenza n. 24436 depositata il 30 ottobre 2013l la Corte di Cassazione, sezione tributaria, intervenendo in tema di accertamenti standardizzati ha affermato che per vincere l’applicazione dei coefficienti parametrici, le contestazioni del contribuente non devono essere labili, non dovendosi risolvere in petizioni di principio astratte.

Nella fattispecie concreta ad un contribuente (geometra), veniva notificato un avviso di accertamento riguardante maggiori compensi in applicazione dei parametri stabiliti dal decreto del presidente del consiglio dei ministri del 29 gennaio 1996, come modificato dal decreto del presidente del consiglio dei ministri del 27 marzo 1997 col conseguente addebito delle maggiori imposte ai fini Iva, IRPEF ed Irap.

Il contribuente avverso l’atto impositivo ricorreva alla Commissione Tributaria Provinciale. I giudici di prime cure accolsero le doglianze del ricorrente annullando l’avviso di accertamento. I giudici della CTP hanno evidenziato chel’applicazione dei coefficienti parametrici in relazione ad un unico elemento, il valore dei beni ammortizzabili, potesse integrare presunzione utile a sostenere la ricostruzione operata dall’ufficio; aggiungendo che l’avviso di accertamento era affetto da nullità in quanto, in esito al contraddittorio instaurato con il contribuente , l’ufficio non aveva valutato gli elementi da questi offerti .La CTP ritenne convincenti le ragioni addotte dal contribuente in ordine alle peculiarità della propria attività professionale, la quale aveva necessariamente richiesto l’emissione di fattura per ogni compenso percepito, perché era stata svolta in favore di soggetti che avevano ricostruito i propri immobili valendosi dei contributi riconosciuti dallo Stato con la legge 219 del 1981.” 

L’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza di primo grado davanti alla Commissione Tributaria Regionale. Il collegio giudicante riformava la sentenza di primo grado accogliendo le tesi dell’Ufficio. I giudici della CTR hanno ritenuto non valide gli elementi di prova del contribuente. Infatti nella sentenza si legge che nel registro dei beni ammortizzabile, oltre ad essere una copia non autenticata, non consente la determinazione del valore dei beni ammortizzabili, non è stata fornita prova della percezione dì compensi diversi da quelli accertati per il principio di cassa ed infine, per i giudici, non vi è prova della esclusività.

Il contribuente impugnando la sentenza di secondo grado innanzi alla Corte Suprema di Cassazione basa il ricorso su quattro motivi di censura: nei primi due motivi di ricorso contestando che ricorra nello schema dell’accertamento una valida presunzione ,quindi contestando, in particolare, che possano essere meccanicamente applicati i coefficienti parametrici assunti a fondamento dell’accertamento.

Con gli altri due motivi ha censurato la pretesa valutazione d’inutilizzabilità delle copie del registro dei beni ammortizzabili , proponendo poi, altri criteri di valutazione del valore dei suddetti beni ammortizzabili.

Gli Ermellini nel rigettare il ricorso hanno puntualizzato innanzitutto il concetto di presunzione definendolo come  “il meccanismo della presunzione impone o giustifica un giudizio di certezza su un fatto rilevante ai fini del decidere, facendolo derivare non dalla prova di esso, bensì dalla prova, ossia dal giudizio di esistenza di un altro, distinto fatto.”

La Corte di Cassazione ha poi richiamato il principio di diritto delle Sezioni Unite secondo cui “gli studi di settore ed i parametri sono soltanto una elaborazione statistica, il cui frutto è un’ipotesi probabilistica (Cass., sez.un., 18 dicembre 2009, n. 26635). In particolare, i parametri si traducono in indici statistico-matematici dell’ammontare dei ricavi e dei compensi in base alle caratteristiche ed alle condizioni di esercizio di settori omogenei di attività.Gli indici, da soli, per conseguenza, non riescono ad assurgere al rango di fatto noto, storicamente dimostrato, al quale ancorare l’operatività del congegno presuntivo: essi riescono ad integrare il fatto noto, si ribadisce, soltanto allorquando siano applicati in condizioni di normalità, ossia allorquando non vi siano variabili tali da incrinare le caratteristiche e le condizioni di esercizio considerate.”

Da ciò ne consegue che la gravità, la precisione e la concordanza degli elementi desumibili dall’applicazione dei parametri o degli studi di settore non sono ex lege determinate dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standard in sé considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività -, ma derivano soltanto dal contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente.

I giudici di piazza Cavour hanno quindi illustrato il principio di ripartizione dell’onere della prova secondo cui

– all’ente impositore fa carico di dimostrare l’applicabilità dello standard prescelto al caso concreto oggetto dell’accertamento, ossia la ricorrenza delle caratteristiche e delle condizioni di esercizio considerate in relazione al settore omogeneo di attività in seno al quale è stato considerato il campione di contribuenti esaminato ai fini dell’elaborazione dei parametri;

– al contribuente fa carico di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possono essere applicati gli standard o la specifica realtà dell’attività economica nel periodo di tempo in esame e, successivamente, di fornire tale controprova in sede contenziosa (vedi le sentenze coeve di Cass., sez.un., 18 dicembre 2009, n. 26635, n. 26636, n. 26637 e n. 26638 nonché, conforme, più recente, Cass. ord. 6 luglio 2010, n. 15905).

In conclusione quindi i Supremi giudici della Corte di cassazione hanno ribadito che il ricorrente, deve offrire al giudice di legittimità tutti gli elementi indispensabili per la risoluzione della controversia e l’indicazione esplicita dell’errore commesso dal giudice di merito nell’applicazione della regola iuris riferita alla fattispecie e applicabile in concreto, non in astratto.

Jole Veltri

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