Le ordinanze comunali riguardanti limitazioni di velocità, peso e orario al passaggio di mezzi pesanti in determinate strade devono seguire le regole di comunicazione di avvio del procedimento come da Legge 241/90 smi?

Lazzini Sonia 10/01/08
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I destinatari diretti di una misura limitativa del traffico in ambito comunale sono tutti coloro che possono far uso della viabilità e tali misure si configurano come atti amministrativi generali per i quali la L. n. 241/90, pone eccezione alle regole di comunicazione di avvio del procedimento : Nè la posizione di chi ha una particolare localizzazione degli impianti o un contratto avente ad oggetto speciali rapporti convenzionali con l’amministrazione possono considerarsi fatti idonei a trasformare il titolare di tali situazioni in specifico destinatario dell’ordinanza di regolazione del traffico, e quindi, della procedura di avvio del procedimento.
 
Merita di essere segnalata la decisione numero 5787 del 7 novembre 2007 emessa dal Consiglio di Stato
 
<I provvedimenti riguardanti limitazioni di velocità, peso e orario al passaggio di mezzi pesanti in determinate strade, rientrano nella competenza di organi costituiti in base a convenzioni preordinate all’esplicazione in forma associata di funzioni spettanti agli enti locali (art. 30, d.lvo 18 agosto 2000 n. 267: gli stessi provvedimenti, in quanto riferibili all’ambito territoriale di ciascun ente locale convenzionato, sono imputabili allo stesso ente.>
 
ma non solo
 
<E’ infondato il motivo, con il quale si deduce il difetto di motivazione dell’ordinanza, atteso che la stessa richiama la tutela degli utenti deboli, del patrimonio stradale, motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonchè esigenze di carattere tecnico; tali motivi giustificano anche le limitazioni orarie al decreto di transito>
 
a cura di *************
 
                REPUBBLICA ITALIANA                N. 5787/07 REG.DEC.
           IN NOME DEL POPOLO ITALIANO     N. 6028/03 e 9156/05 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta          ANNO   
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sugli appelli nn. 6028/2003 e 9156/2005 proposti rispettivamente da:
Ric. n. 6028/2003 MANGIMIFICIO ALFA SOC. COOP A.R.L. rappresentata e difesa dagli avvocati *************, ************** e ************************* con domicilio eletto in Roma via Cosseria, n. 5 presso l’avv. *************************,
CONTRO
Il COMUNE DI MONTEGALDA rappresentato e difeso dall’avv. *************** con domicilio eletto in Roma viale ********, n. 103 presso l’avv. ***************,
il SERVIZIO CONVENZIONATO DI POLIZIA MUNICIPALE,
il COMUNE DI CAMISANO VICENTINO non costituitisi;
e nei confronti
dell’IMMOBILIARE BETA S.P.A. rappresentata e difesa dagli avvocati *************, ******************, ******************, ************ con domicilio eletto in Roma, viale Angelico, n. 103 presso l’avv. ****************;
Ric. n. 9156/2005 – MANGIMIFICIO ALFA SOC. COOP. ****** rappresentata e difesa dagli avvocati *************, **************, *********** e ************************* con domicilio eletto in Roma via Cosseria, n. 5 presso l’avv. *************************
CONTRO
Il COMUNE DI MONTEGALDA rappresentato e difeso dagli avvocati *************** e *************** con domicilio eletto in Roma viale ******** n. 103 presso l’avv. ***************,
il SERVIZIO CONVENZIONATO DI POLIZIA MUNICIPALE non costituitosi;
il COMUNE DI CAMISANO VICENTINO non costituitosi,
e nei confronti
dell’IMMOBILIARE BETA SPA rappresentata e difesa dagli avvocati ****************, *************, ****************** e ************ con domicilio eletto in Roma viale ********, n. 103 presso l’avv. ****************;
per la riforma
delle sentenze nn. 5998/2002 e 3423/2004 del TAR VENETO-VENEZIA: Sezione II.
Visti gli atti e documenti depositati con gli appelli,
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese.
Visti gli atti tutti della causa;
Udito all’udienza del 3 marzo 2006 il relatore Consigliere ************ e uditi, altresì gli avvocati *********, *******, *********** anche per delega di ****;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Il Tar Veneto, con sentenza breve, ha respinto il ricorso proposto avverso le ordinanze n. 89/01 e n. 51/02, riguardanti limitazioni di velocità, peso e orario al passaggio di mezzi pesanti in determinate strade del comune di Montegalda, con conseguenti vincoli al transito degli automezzi diretti o provenienti dal Mangimificio ALFA, che, con un primo appello (n. 6028/03), ha proposto i seguenti motivi di seguito richiamati sinteticamente:
-violazione delle norme che disciplinano l’emissione delle sentenze in forma abbreviata, in quanto mancherebbe il presupposto della completezza dell’istruttoria;
-ulteriori motivi concernenti la violazione delle norme sull’avvio del procedimento, in relazione anche alla specifica posizione dell’appellante che, per la localizzazione dei suoi locali e per lo speciale rapporto con il comune di Montegalda, al quale versa un contributo annuo per gli oneri di manutenzione di via Fogazzaro, deve ritenersi l’unico destinatario dei provvedimenti impugnati;
-illegittimità della sentenza di primo grado nella parte in cui non avrebbe rilevato, sotto svariati profili, i vizi di difetto di motivazione, di istruzione, di violazione di norme del codice della strada, di contraddittorietà ed incompetenza;
-violazione della circolare del Ministero LL.PP. n.63/93;
-illegittimità della declaratoria di parziale improcedibilità del ricorso, in relazione alla possibilità di richiedere il risarcimento delle svariate contravvenzioni emesse dagli organi comunali;
-violazione dell’articolo 295 c.p.c., per la mancata sospensione del giudizio, in relazione alla impugnativa con ricorso straordinario di altra ordinanza (n. 7/02) di cui l’ordinanza n. 51/02 costituisce una modifica;
-richiesta di risarcimento danni.
Con successivo appello (n. 9156/05) si impugna la sentenza di primo grado 3413-2004 TAR Veneto, relativa al provvedimento n. 818/04 con il quale, in riferimento alla richiesta di revisione della ordinanza n. 51/02, sono stati confermati i limiti alla circolazione disposti da tale ordinanza.
Avverso la sentenza che ha respinto anche quest’ulteriore gravame, si ripropongono i motivi di censura proposti in primo grado, che si hanno qui per richiamati.
Le controparti intimate hanno controdedotto ai suindicati motivi di appello.
DIRITTO
Attesa l’evidente connessione, i due appelli vanno riuniti.
In relazione al primo appello va respinto, in via preliminare, il motivo con cui si censura la declaratoria di improcedibilità del ricorso di primo grado n. 2472-2001, proposto avverso l’ordinanza n. 89/01 per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che la stessa è stata modificata con ordinanza n. 51/02, impugnata con motivi aggiunti, che resta l’unico atto che il ricorrente ha interesse a rimuovere.
Nè può ritenersi un interesse residuo al risarcimento per i danni che si assumono causati dalle contravvenzioni irrogate sulla base della precedente ordinanza, (n. 89/01) in quanto le stesse non risultano documentate in atti; in ogni caso va rilevata anche l’infondatezza dei motivi dedotti nei confronti dell’ordinanza n. 89/01, che sono analoghi ai motivi proposti avverso l’ordinanza n. 51/02 e dei quali si tratterà in prosieguo.
Non sussiste la violazione dell’art. 295 c.p.c., in relazione alla pendenza di ricorso straordinario nei confronti dell’ordinanza n. 7/02, attesa l’autonomia dell’ordinanza n. 51/02, con la quale il “dispositivo dell’ordinanza n. 7-02 è stato sostituito”, nel senso di vietare in alcune strade, tra le quali via Fogazzaro, il transito di veicoli di massa a pieno carico superiore a 15 tonnellate e di permettere un limitato passaggio di mezzi pesanti a servizio delle imprese insediate nelle stesse strade.
Nel merito, i motivi proposti, devono ritenersi privi di pregio.
In primo luogo l’appellante sostiene la violazione delle norme che disciplinano le sentenze in forma abbreviata perché mancherebbe la completezza dell’istruttoria, in quanto il Tar avrebbe dovuto verificare se le ordinanze impugnate consentivano il regolare svolgimento dell’attività produttiva della società ricorrente.
La censura è inammissibile atteso che il sindacato di legittimità va limitato ai profili di censura dedotti dal ricorrente e, in relazione agli atti di causa, la motivazione risulta sufficiente senza necessità di ulteriori indagini istruttorie.
Sono inammissibili tutte le ulteriori censure (indicate nel ricorso dal n. 2 al n. 8), con le quali, sotto svariati profili, si lamenta la mancata comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi della legge n. 241/90.
Infatti, destinatari diretti di una misura limitativa del traffico in ambito comunale sono tutti coloro che possono far uso della viabilità e tali misure si configurano come atti amministrativi generali per i quali la L. n. 241/90, pone eccezione alle regole di comunicazione di avvio del procedimento.
Nè la posizione di chi ha una particolare localizzazione degli impianti o un contratto avente ad oggetto speciali rapporti convenzionali con l’amministrazione possono considerarsi fatti idonei a trasformare il titolare di tali situazioni in specifico destinatario dell’ordinanza di regolazione del traffico, e quindi, della procedura di avvio del procedimento.
Tutte le censure che richiamano tale profilo di illegittimità devono, pertanto, ritenersi inammissibili.
E’ infondato l’ulteriore gruppo di motivi con cui si sostengono i vizi di difetto di motivazione, di istruttoria e di violazione di norme del codice della strada.
Infatti, è infondato il motivo secondo cui l’ordinanza si porrebbe in contrasto con la convenzione stipulata con il comune, atteso che tale convenzione ha come specifico presupposto l’incompatibilità urbanistica dell’insediamento produttivo.
E’ inammissibile la censura con cui si sostiene che il comune non ha motivato l’elevazione da 5 a 15 tonnellate di massa complessiva dei mezzi ammessi alla circolazione in quanto la disposizione è favorevole all’appellante.
E’ infondata l’asserita violazione dell’art. 6 del codice della strada (d.lvo n. 285/1992) perchè tale norma prevede la possibilità di porre divieti e limitazioni in relazione alle esigenze della circolazione.
E’ infondato il motivo con cui si deduce l’incompetenza dell’organo che ha adottato l’ordinanza, trattandosi di provvedimenti regolatori della circolazione.
Tali provvedimenti, come nel caso di specie, rientrano nella competenza di organi costituiti in base a convenzioni preordinate all’esplicazione in forma associata di funzioni spettanti agli enti locali (art. 30, d.lvo 18 agosto 2000 n. 267).
Gli stessi provvedimenti, in quanto riferibili all’ambito territoriale di ciascun ente locale convenzionato, sono imputabili allo stesso ente.
E’ infondato il motivo, con il quale si deduce il difetto di motivazione dell’ordinanza, atteso che la stessa richiama la tutela degli utenti deboli, del patrimonio stradale, motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonchè esigenze di carattere tecnico; tali motivi giustificano anche le limitazioni orarie al decreto di transito.
Infine, sono inammissibili le censure di violazione della circolare, in quanto trattasi di atto interno dell’amministrazione, non direttamente lesivo.
Il secondo appello, proposto avverso il provvedimento n. 818/04 è inammissibile, come già rilevato, in quanto proposto avverso atto meramente confermativo dell’ordinanza n. 51/02.
Infine, vanno confermate, in quanto pienamente legittime, le notazioni della sentenza di primo grado in ordine alla insussistenza del vizio di incompetenza, con riferimento alla sottoscrizione dell’atto, alla asserita incompetenza della giunta e al preteso vizio di motivazione dell’atto.
In relazione a quanto esposto, gli appelli vanno respinti.
Le spese dei giudizi seguono la soccombenza e si liquidano come dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sez. V, riunisce gli appelli n. 6028/2003 e n. 9156/2005 e li respinge; pone le spese dei giudizi, per complessivi € 4.000,00 (quattromila/00), a carico della parte soccombente (Mangimificio ALFA Soc. Coop a.r.l.) e a favore del Comune di Montegalda e della BETA Immobiliare s.p.a..
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 13 marzo 2006 con l’intervento dei Signori:
*****************                              Presidente
******************                             Consigliere
Chiarenza Millemaggi Cogliani Consigliere
**************                                Consigliere
************                                    Consigliere rel. Estensore
 
L’ESTENSORE                               IL PRESIDENTE
f.to ************             f.to *****************
 
IL SEGRETARIO
f.to ***************
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 7-11-2007
(Art. 55 L. 27/4/1982, n. 186)
p.IL DIRIGENTE
f.to ********************
 
 

Lazzini Sonia

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