Le nuove mafie dell’est europeo in svizzera la “gentile invasione”

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INDICE DELLE ABBREVIAZIONI
 
 
 
 
A.G.                                       Autorità Giudiziaria
Art. ( plur. Artt. )                    Articolo
B.V.                                        Bundesverfassung
c.d. ( plur. cc.dd. )                   cosiddetto
C.P.                                        Codice Penale
C.S.I.                                      Comunità degli Stati indipendenti
FED.POL.                              Polizia federale
L.F.                                        Legge federale
P.C.U.S.                                 Partito comunista dell’ Unione sovietica
S.A.P.                                     Servizio Analisi e Prevenzione
U.R.S.S.                                 Unione sovietica
 
  
            La criminalità organizzata russa e slavo-balcanica risulta scaturita dallo sgretolamento degli apparati governativi appartenenti, sino alla fine degli Anni Ottanta, all’ ex blocco sovietico. Pertanto, la nuova mafia post-comunista si presenta alla stregua di un fenomeno criminale recente ed ancora in fieri. Tale disordine strutturale ha sino ad ora impedito ogni serio tentativo di qualificazione dottrinaria e, per conseguenza, gli unici Studi attendibili si sostanziano nelle relazioni e nelle statistiche curate dalla Polizia Federale elvetica. In buona sostanza, le cosche malavitose originatesi nell’ Est europeo rappresentano un problema privo di quei noti e centenari codici d’ onore tipici di mafie italiche quali Cosa Nostra, la Camorra campana o la Sacra Corona Unita pugliese.
            La nebulosa identità criminologica della malavita slava è tristemente rinvigorita dalle scarse sinergie investigative tra l’ A.G. svizzera e le troppo spesso colluse Istituzioni degli ex Paesi socialisti. In effetti, sotto il mero profilo burocratico e formale, esistono Accordi Bilaterali tra la Confederazione e Stati oppressi dalle nuove mafie, quali p.e. la Slovenia, la Lettonia, la Repubblica Ceca, la Romania, la Macedonia e, specialmente, l’ Albania. Del pari, non si può sottacere la costituzione, negli Anni Novanta, della Middle European Conference , nell’ àmbito della quale il S.A.P. elvetico ( Servizio Analisi e Prevenzione ) promuove una politica criminale finalizzata al costante e sistematico contrasto alla malavita organizzata. Ciononostante, sotto il profilo sostanziale, la scarsa collaborazione concreta fornita dai Paesi slavo-balcanici provoca una devastante discrasia fattuale tra, da un lato, le dichiarazioni formali d’ impegno e, dal lato opposto, la prassi effettiva. A parere di chi scrive, siffatta inerzia affliggente gli Stati dell’ ex blocco sovietico è imputabile all’ attuale assenza, nella cultura sociale di tali Nazioni, di una robusta ripugnanza collettiva verso le mafie. Viceversa, l’ opinione pubblica italiana, a séguito degli omicidi Livatino, Falcone, Borsellino, si è affrancata da un certo torpore buonista, maturando, negli Anni Novanta del Novecento, una consapevole nonché coraggiosa avversione popolare nei confronti della criminalità organizzata.
            La summenzionata inconcludenza collaborativa propria degli Stati slavo-balcanici è dimostrata dall’ emblematico esempio delle intercettazioni telefoniche. Ovverosia, il lavoro della Polizia federale elvetica è quotidianamente vanificato di fronte all’ inefficienza lassista delle preposte Autorità russe, ucraine ed albanesi ( FALZONE & MARINELLI 2004 ). Il problema del controllo delle comunicazioni fono-telematiche rappresenta soltanto uno dei molteplici ostacoli empirici inficianti la collaborazione internazionale per la prevenzione e la repressione delle mafie oriunde dell’ Est europeo
            Il riciclaggio di denaro costituisce la principale attività della mafia russa operante in Svizzera. Le oceaniche quantità di somme riciclate provocarono, già verso la fine degli Anni Ottanta del Novecento, una grave destabilizzazione dell’ equilibrio macroeconomico nazionale. In particolar modo, la spregiudicata liceità del riciclaggio adulterava i flussi finanziari penalizzando le regole democratiche normalmente preposte per la tutela di una libera e genuina concorrenza commerciale. Poco dopo l’ irreversibile avvio del tramonto dell’ utopia socialista sovietica, il Legislatore federale elvetico dovette arginare il traffico di denaro illecito, reintroducendo una minima decenza deontologica attraverso gli Artt. 305 bis StGB[1] ( Riciclaggio di denaro ) nonché 305 ter StGB[2] ( Carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione ). Giova, tuttavia, rammentare le aspre censure dottrinarie criticanti la sciappa cogenza delle due testé menzionate Norme codicistiche, le quali, secondo il parere di svariati Autori, non hanno recato ad una soluzione drastica e definitiva in tema di transazioni monetarie illegali
            Le nuove mafie slave non hanno tardato ad approfittare dell’ eccessivo permissivismo connotante il Diritto bancario elvetico. Sicché, dopo il fallimento fattuale dei novellati Artt. 305 bis e 305 ter StGB, la criminalità russa ha proseguito indisturbata nel riciclare innumerevoli utilità pecuniarie con il disinibito ausilio di Istituti di Credito e di Società Fiduciarie situate nei ricchi Cantoni di Zurigo, di Ginevra e del Ticino ( FED.POL. 1999 )
            Malaugurevolmente, l’ impermeabile sistema svizzero del segreto professionale non consente rilievi statistici nitidi ed incontrovertibili. Ciononostante, la Polizia federale reputa che le somme riciclate ad opera delle organizzazioni criminali russo-balcaniche costituiscono, per la loro grande maggioranza, il provento di peculati per distrazione agìti in danno di Istituzioni dell’ ex apparato sovietico. Inoltre, a decorrere dal 1990, l’ anarchia patrimoniale susseguita al veloce sfacelo dei Governi comunisti ha consentito a numerosi e spregiudicati dirigenti della Pubblica Amministrazione del P.C.U.S. di depistare verso società di capitali elvetiche denari in origine pertinenti ad Istituti di Credito pubblici, privatizzati entro un contesto amministrativo decisamente confuso e scandalosamente oligopolistico. Tale tessuto di corruzione dirigenziale rinviene conferma in taluni episodi di riciclaggio operati, con tecniche assai simili, non solo sulle piazze finanziarie svizzere, ma anche presso intermediari economici statunitensi. In ultima analisi e a prescindere da sottili ed inevitabili imprecisioni numeriche, consta che il 15 % delle Sentenze di condanna per riciclaggio emesse ai sensi del Diritto Penale elvetico ha riguardato, dal 1990 al 1999, persone fisiche recanti nazionalità russa ( CONSIGLIO FEDERALE 08/06/2006 )
            Benché statisticamente incompleti, i dati sul riciclaggio perpetrato in Svizzera dalle mafie russe debbono destare un serio allarme criminologico. Sotto il profilo del  de jure condito , la L.F. 23/03/1990 ( novellante i già citati Artt. 305 bis e 305 ter StGB ) offre alla Magistratura elvetica strumenti preventivi e repressivi impeccabili dal punto di vista formale. Si potrebbe financo asserire, a livello esegetico, che lo StGB d’ Oltralpe reca le medesime e lungimiranti rationes espresse, in Italia, dai recenti Artt. 648 bis C.P.[3] ( Riciclaggio ) e 648 ter C.P.[4] ( Impiego di denaro o utilità di provenienza illecita ). Tuttavia, sotto il profilo empirico, la Confederazione patisce frequenti antinomie con attinenza al riparto delle competenze cognitivo-processuali tra Organi di rango federale ed Autorità di rango cantonale. Da consimili aporìe trae senz’ altro vantaggio la criminalità organizzata, che elude le previste sanzioni giurisdizionali grazie ad un facile e preordinatamente caotico forum shopping. Viceversa, in Italia, l’ Ordinamento Giudiziario unitario e la struttura altrettanto centripeta della Guardia di Finanza garantiscono una migliore coordinazione investigativa in tema di riciclaggio. Pertanto, il sistema bancario italiano risulta assai meno appetibile per le cosche criminali slavo-balcaniche. Ognimmodo, a parere di chi redige, le suesposte antinomie presenti nella Normazione antiriciclaggio svizzera potrebbero essere efficacemente eluse a mezzo di un maggiormente diffuso utilizzo dei trattati intercantonali ex Art. 48 B.V.[5] ( BAIGUERA 2006 )
 
            Non desta stupore che i gruppi delinquenziali provenienti dall’ ex blocco sovietico dirigano e organizzino traffici prostituivi in territorio elvetico. Del resto, la gestione illegale del meretricio costituisce un aspetto meta temporale tipico di qualsivoglia associazione per delinquere di stampo mafioso. Ciononostante, le spregiudicate e violente bande slave, ucraine e russe sono connotate dall’ id quod plerumque accidit della riduzione in schiavitù delle peripatetiche provenienti dall’ Est europeo. Pertanto, ai sensi del Diritto Penale federale svizzero, la fattispecie contravvenivo-fiscale p. e p. all’ Art. 199 StGB[6] ( Esercizio illecito della prostituzione ) risulta pesantemente aggravata allorquando connessa al reato delittuoso di cui all’ Art. 196 StGB[7] ( Tratta di esseri umani ). Del resto, anche nel contesto giurisdizionale italiano, la Magistratura manifesta criteri di giudizio non severi nei confronti del mero atto prostituivo femminile; viceversa, lo stare decisis giurisprudenziale italiano rimane intransigente e categorico a fronte delle aggravanti codicistiche ex Artt. 537 C.P.[8]( Tratta di donne e di minori commessa all’ estero ) nonché ex Art. 600 C.P.[9] (Riduzione in schiavitù )
            Anche dal punto di vista statistico, il fenomeno dell’ induzione violenta al meretricio rivela la cinica barbarie della mafia russa. Infatti, nel 2000, la Gendarmeria federale individuava un totale di ben 7.000 donne circa schiavizzate per fini prostituivi. Le vittime, adescate nell’ Est europeo con la promessa di un impiego lecito, risultano quasi sempre segregate in appartamenti ed alberghi situati in Cantoni di confine ( Zurigo, Berna, Basilea Città, Ginevra, Lucerna e Ticino ) ( FED.POL. 2000 ). L’ allocazione strategica delle prostitute risulta massimizzata durante eventi sportivi, fiere commerciali e ponti festivi ( FED.POL. , ibidem )
            In realtà, il sesso a pagamento gestito dalle cosche degli ex Paesi socialisti si pone, nel contesto economico elvetico, alla stregua di un fattore perturbativo in danno al regime macroeconomico di concorrenza perfetta. Ovverosia, la Confederazione e, del pari, ogni specifico Ordinamento cantonale permettono la prostituzione femminile, salvo i ragionevoli vincoli della discrezione, della non violenza e, soprattutto, della corresponsione di accise comunali. Pertanto, ogni donna munita di licenza << L >>  può legittimamente prostituirsi. Viceversa, la quasi totalità delle peripatetiche slave omettono di versare i previsti contributi previdenziali ed assicurativi. Inoltre, le meretrici dell’ Est europeo sostano per parecchi mesi in territorio svizzero munite del solo permesso turistico. Tale situazione di illegalità fiscale nonché amministrativa reca danni ingenti alla Krankenkasse[10], provoca notevoli flussi di evasione fiscale e , soprattutto, spinge i clienti a prediligere le prostitute clandestine in tanto in quanto meno costose, giacché non adempienti ai previsti oneri tributari.
            L’ accondiscendenza pseudo-progressista nei confronti delle cc.dd. << case di piacere >> merita una radicale condanna. Il meretricio, pur se legalizzato, reca sempre e ovunque allo scaturire di condotte delittuose socialmente assai destabilizzanti. In Svizzera, tanto quanto in Italia, non sono rari matrimoni fittizi contratti dalle prostitute slave al solo fine di acquisire regolare cittadinanza. In addenda, si consideri pure la frequente consumazione di bigamie penalmente rilevanti ai sensi del Diritto di Famiglia occidentale ( Art. 215 StGB[11] nell’ Ordinamento elvetico; Art. 556 C.P.[12] nel Sistema italiano ). Oltretutto, i corollari delittuosi cagionati dallo sfruttamento mafioso della prostituzione non rimangono circoscritti ai soli àmbiti del buon costume o di mitizzati codici d’ onore, bensì consta che la mafia russa introduce e schiavizza, in territorio svizzero, molti minori degli anni diciotto, impiegati a livello prostituivo e pornopedofiliaco[13]
            A parere di chi redige, il Legislatore federale elvetico, al pari di quello italiano, risulta afflitto da una visione sociologica buonista con attinenza alla tematica della sessualità mercificata. Gli Articoli dal 187 al 200 StGB ( Reati contro l’ integrità sessuale ) confermano che, salvo la sopravvenienza di coazione fisica o minaccia[14], la prostituzione femminile, in Svizzera, è purtroppo collettivamente percepita alla stregua di un blando reato contravvenivo. Pertanto, de jure condendo, il Diritto Penale della Confederazione non ha una lucida coscienza del violento sottobosco criminogeno perennemente collegato all’ esercizio del meretricio. In buona sostanza, certune carezzevoli versioni romanzate distolgono l’ opinione pubblica da una visione realistica tale per cui, ad esempio, emerga come la peripatetica slava, per lo più tossicodipendente, svolge la propria attività all’ interno di un perverso labirinto alimentato da sottili ricatti e barbarici abusi fisici e morali.
 
            La grave onnipotenza distruttiva del crimine organizzato russo risulta confermata anche dalla copiosa schiera di ex dirigenti del Partito comunista sovietico divenuti proprietari di fiorenti imprese privatizzate a séguito della scomparsa dei monopoli socialisti. Del resto, nel passaggio dall’ U.R.S.S. alla C.S.I., le privatizzazioni non brillarono di certo in punto di trasparenza e rispetto delle regole democratiche. Del pari, destano legittimi sospetti i transiti di denaro verso fiduciarie elvetiche nei cui assetti societari compaiono, direttamente o per interposta persona, i nomi di alti dirigenti del Sistema sovietico.
            Emblematico, nel 2000, fu il decreto d’ accusa emesso dalla coraggiosa Procura cantonale di Ginevra contro l’ ex Primo Ministro ucraino Pavel Lazarenko, inquisito per riciclaggio aggravato di denaro. Il leading-case testé citato dimostrò la dirompente invadenza della mafia ucraina all’ interno dell’ economia nonché della Politica svizzere. Soprattutto, l’ A.G. cantonale ginevrina recò il merito d’ aver palesato i danni macroeconomici di lungo periodo provocati da un tessuto finanziario ridotto al rango di contenitore passivo nutrito dai proventi di peculati, concussioni, turbative d’ asta e crimini economici agìti in danno della collettività nei Paesi dell’ ex Unione sovietica.
            Ognimmodo, è doveroso precisare che i gravi atti distrattivi simbolizzati dal caso Lazarenko costituiscono l’ attività illecita soltanto delle cc.dd. << cupole >> della mafia slava. Ovverosia, consta che le piccole cosche malavitose russe non intrattengono contatti con l’ alta finanza elvetica, bensì si limitano a transazioni monetarie pressoché bagatellari e, per ciò stesso, ordinariamente reprimibili ex Art. 260 ter StGB
            Tuttavia, s’ ha da reputare che l’ intreccio tra mafia, politica, corruzione e riciclaggio costituiscono un problema di prevenzione culturale e non solo di nocumento macroeconomico. Ovverosia, l’ opinione pubblica elvetica risulta ancora ben lungi dal riscatto morale operatosi presso le comunità sociali del Meridione italiano. La collettività elvetica non percepisce quanto sia sottile la linea di demarcazione tra, da un lato, lo white-collar-crime e, specularmente, fenomeni organizzati di violenza materiale. Un atto di concussione, un peculato, una turbativa d’ asta recano, sia pure nel lungo periodo, al controllo armato di un’ economia ormai inficiata da sodalizi criminali organizzati. Gli operatori finanziari svizzeri sottovalutano il pericolo della nascita di un anti-Stato disposto a garantire con la violenza i privilegi acquisiti sotto il profilo pecuniario.
 
            In conformità ad ovvie e pleonastiche previsioni, le mafie russe non hanno disdegnato di avviare nonché implementare il traffico illecito di sostanze stupefacenti in Svizzera. Benché sovente zittita da pericolose collusioni transnazionali, l’ A.G. federale di Berna ha acclarato che svariate multinazionali russo-elvetiche fondano la propria esistenza radicandosi in colossali traffici di sostanze d’ abuso. A sua volta, i quantomai redditizi mercati della tossicodipendenza si intersecano con ulteriori flussi di redditi illeciti
            Un meticoloso Rapporto criminologico curato nel 2000 dalla Polizia federale ha chiarito che le mafie slave concentrano il loro commercio sull’ ecstasy. Viceversa, cocaina ed eroina costituiscono, per lo più, un monopolio gestito dalla criminalità organizzata italiana e sudamericana
            Purtroppo, sussiste, in Svizzera, una << prassi liberale >> ( FED.POL. 2000 ) ai sensi della quale il Tribunale Penale federale nonché le Corti cantonali proseguono, ormai da anni, nel sottovalutare l’ incontestabile ed acuta pericolosità psico-fisica connotante l’ ecstasy. Tale lassista stare decisis della Magistratura elvetica si pone in controtendenza rispetto alla << maggior parte degli Stati europei, che stanno inasprendo le pene per il traffico di ecstasy … In tali Paesi, come ad esempio l’ Olanda, l’ ecstasy è annoverata tra le droghe pesanti, in quanto ricerche mediche sembrano confermare che l’ ecstasy possa causare gravi lesioni cerebrali >> ( FED.POL., ibidem ). Anche nel contesto dello spaccio di sostanze tossico voluttuarie, le mafie appartenenti all’ ex blocco sovietico dimostrano una devastante e fors’ anche spregiudicata lungimiranza imprenditoriale. Senza dubbio, la criminalità russa ed ucraina sono la riprova tangibile dell’ inservibilità medico-forense insita nella categoria legale di << droga leggera >>. Nel lungo periodo, l’ MDMA ed i relativi derivati sortiscono psicopatologie gravi ed irreversibili. Le mafie slave, nel prediligere la produzione e lo smercio di ecstasy, palesano di voler delinquere nella totale dimenticanza di qualsivoglia remora umana e di qualsiasi implicito codice d’ onore criminale
            La suesposta tematica del traffico di stupefacenti, così come le precedenti analisi relative al riciclaggio, alla prostituzione ed ai delitti contro la P.A., dimostrano la discoordinazione, tanto in Svizzera quanto in Italia, tra prevenzione culturale e repressione penale. Le sostanze d’ abuso confermano le deficienze metanormative e pedagogiche affliggenti le aggregazioni sociali giovanili. Come emerge dalla Pastorale cristiana, anche il problema della tossicodipendenza non ha preso scaturigine dalla mafia russa piuttosto che da quella italiana. Viceversa, le radici del malessere adolescenziale si innestano nello squallore ateista delle post-moderne metropoli della Confederazione. La criminalità organizzata dell’ Est, a mezzo del denaro facile, della prostituzione e della droga offre risposte ad un confuso vissuto sociale ormai privo di stabili regole morali.
 
            La Polizia federale svizzera ha elaborato incontrovertibili dati statistici, alla luce dei quali risultano indubitabili le preoccupanti dimensioni della mafia russa operante in Svizzera. Negli Anni Novanta, ovverosia a séguito della disgregazione del blocco sovietico, il Canton Ginevra, il Canton Ticino ed il Canton Vaud costituivano le Regioni confederate maggiormente colpite da strutture criminali dell’ Est[15]. Dal 1994 al 1999, le persone fisiche indagate ex Art. 260ter StGB furono 57[16], quasi tutte residenti in Canton Ginevra. Si noti pure la diffidenza della mafia russa nell’ intestare capitali illeciti alle persone fisiche, giacché la persona giuridica assicura l’ anonimato nonché una comoda parvenza di legalità. Secondo un censimento della FED.POL., dall’ introduzione dell’ Art. 260ter StGB[17] sino al 29/01/1999, la Magistratura federale elvetica ha emesso 150 decreti d’ accusa nei confronti di gregari delle nuove mafie slave. 90 sono state le Società di Capitali perquisite. Come intuibile, i Cantoni ospitanti il maggior numero di sodalizi delinquenziali mafiosi risultano essere quelli più ricchi, ovverosia il Canton Ginevra, il Canton Ticino ed il Canton Zurigo. A parere della Polizia federale, le cellule della mafia russa, ucraina e slavo-balcanica si distinguono in
 
  • piccole cosche, gerenti traffico di armi e stupefacenti nelle periferie metropolitane
  • gruppi di media entità dediti al riciclaggio
  • le cc.dd. << cupole >> della mafia russa. Queste ultime gestiscono corruzione di esponenti politici elvetici, contatti con l’ alta finanza svizzera e grandi transazioni di denaro proveniente da peculati
 
In conclusione, giova affermare che le nuove mafie post-sovietiche costituiscono un camaleonte sociale. Le cosche organizzate dell’ Est europeo esternano parvenze buoniste; ciononostante, esse perseguono, nel lungo periodo, una violenta egemonia del territorio. ACKERMANN ( 1998 ) comprese e censurò la dispercezione, in Svizzera, del potere destabilizzante intrinseco in tutte le associazioni per delinquere di stampo mafioso. Del resto, la drammatica esperienza calabro-sicula costituisce il conclamato riscontro storico di come non sussista, nella quotidiana realtà, alcun <> [ reato astrattamente pericoloso, ndr ] ( ACKERMANN, ibidem ); in tal senso, anche STEGMANN ( 2004 )
      A differenza di quanto accaduto in Italia dopo gli efferati omicidi di tre noti Magistrati siculi, purtroppo, in Svizzera, si sottovaluta il potenziale eversivo delle nuove mafie. A parere di chi redige, la malavita slavo-balcanica insediatasi in Svizzera non tarderà a garantire i propri privilegi economici a mezzo di atti criminali violenti, estorsioni, regolamenti di conti, omicidi. Come nel caso del Meridione italiano, sussiste un labile confine tra le cortesie dei colletti bianchi e le violenze a mano armata. Entro siffatta ottica, rimangono insostituibili le risorse educative della Chiesa e della Pubblica Istruzione. Alla debolezza del Diritto sopperisca la forza morale delle coscienze
 
 
 
 
Dottor Andrea Baiguera Altieri lic. jur. svizzero
Cultore di Diritto Penitenziario svizzero e di Criminologia comparata italo-elvetica
 
  
 
 
B I B L I O G R A F I A
 
 
ACKERMANN, Kommentar Einziehung, Organisierte Verbrechen, Geldwäscherei, Teil I, a cura
 di Niklaus Schmid, Ediz. Schulthess, Zürich, 1998
 
BAIGUERA, Il contrabbando nelle regioni italo-svizzere tra formalismo normativo ed
accondiscendenza popolare, in Rivista della Guardia di Finanza, nr° 6/06, Roma, 2006
 
CONSIGLIO FEDERALE, Lotta più efficace contro il terrorismo e la criminalità organizzata,
Rapporto del Consiglio federale in adempimento del Postulato della Commissione della Politica di Sicurezza CS ( 05.3006 )
 
FALZONE & MARINELLI, Tecniche investigative nella lotta alla criminalità organizzata dedita
allo sfruttamento della prostituzione, in Rivista giuridica di Polizia, Maggioli Editore, Rimini, 2004
 
FED.POL., Rapporto sulla situazione della criminalità organizzata, Comunicato della Polizia
                        federale, Archivio di Stato, Berna, 29/01/1999
 
eadem,         La criminalità organizzata si serve della prostituzione, Comunicato della Polizia
   federale, Archivio di Stato, Berna, 14/09/2000
 
STEGMANN, Organisierte Kriminalität, Stämpfli Verlag, Bern, 2004


[1]              Art. 305 bis StGB
                Riciclaggio di denaro
                Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l’ accertamento dell’ origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali, sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine, è punito con la detenzione o con la multa
                Nei casi gravi, la pena è della reclusione fino a cinque anni o della detenzione. La pena privativa della libertà è cumulata con la multa fino ad un milione di Franchi
                Vi è caso grave, segnatamente, se l’ autore:
a.               agisce come membro di un’ organizzazione criminale
b.               agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio
c.                realizza una grossa cifra d’ affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio
                L’ autore è punibile anche se l’ atto principale è stato commesso all’ estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto
[2]              Art. 305 ter StGB
                Carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione
                Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell’ identità dell’ avente economicamente diritto, è punito con la detenzione fino ad un anno, con l’ arresto o con la multa
                Le persone menzionate nel capoverso 1 hanno il diritto di comunicare gli indizi che permettono alle Autorità svizzere preposte al perseguimento penale ed alle Autorità federali designate dalla Legge di sospettare che valori patrimoniali provengono da un crimine
[3]              Art. 648 bis C.P.
                Fuori dai casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’ identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 30.000.000
                La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’ esercizio di un’ attività professionale
                La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni
                Si applica l’ ultimo comma dell’ Art. 648
[4]              Art. 648 ter C.P.
                Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
                Chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato, e dei casi previsti dagli Articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 30.000.000
                La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’ esercizio di un’ attività professionale
                La pena è diminuita nell’ ipotesi di cui al secondo comma dell’ Articolo 648
                Si applica l’ ultimo comma dell’ Art. 648
[5]              Art. 48 B.V.
                Trattati intercantonali
                I cantoni possono concludere trattati intercantonali, nonché creare organizzazioni e istituzioni in comune. In particolare, possono adempiere insieme compiti d’ interesse regionale
                La Confederazione può parteciparvi nei limiti delle sue competenze
                I trattati intercantonali non devono contraddire al diritto ed agli interessi della Confederazione, né ai diritti di altri Cantoni. Devono essere portati a conoscenza della Confederazione
[6]              Art. 199 StGB
                Esercizio illecito della prostituzione
                Chiunque infrange le prescrizioni cantonali su il luogo, il tempo e le modalità dell’ esercizio della prostituzione, nonché contro molesti fenomeni concomitanti, è punito con l’ arresto o con la multa
[7]              Art. 196 StGB
                Tratta di esseri umani
                Chiunque, per favorire l’ altrui libidine, esercita la tratta di esseri umani, è punito con la reclusione o con la detenzione non inferiore a sei mesi
                Chiunque compie atti preparatori per la tratta di esseri umani, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione
                In tutti i casi, il colpevole è inoltre punito con la multa
[8]              Art. 537 C.P.
                Tratta di donne e di minori commessa all’ estero
                I delitti previsti dai due Articoli precedenti sono punibili anche se commessi in territorio estero
[9]              Art. 600 C.P.
                Riduzione in schiavitù
                Chiunque riduce una persona in schiavitù o in una condizione analoga alla schiavitù, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni
[10]             leggesi: << Istituto Nazionale di Previdenza Sociale >>
[11]             Art. 215 StGB
                Bigamia
                Chiunque contrae matrimonio essendo già coniugato e chiunque contrae matrimonio con una persona coniugata è punito con la detenzione
[12]             Art. 556 C.P.
                Bigamia
                Chiunque, essendo legato da un matrimonio avente effetti civili, ne contrae un altro, pur avente effetti civili, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Alla stessa pena soggiace chi, non essendo coniugato, contrae matrimonio con persona legata da matrimonio avente effetti civili.
                La pena è aumentata se il colpevole ha indotto in errore la persona, con la quale ha contratto matrimonio, sulla libertà dello stato proprio o di lei
                Se il matrimonio, contratto precedentemente dal bigamo, è dichiarato nullo, ovvero è annullato il secondo matrimonio per causa della bigamia, il reato è estinto, anche rispetto a coloro che sono concorsi nel reato, e, se vi è stata condanna, ne cessano l’ esecuzione e gli effetti penali
[13]             << nell’ àmbito delle attività criminali provenienti dalla Russia e da altri Stati dell’ Unione Sovietica … le condanne per reati sessuali commessi su bambini negli Anni Novanta sono aumentate … Anche le condanne per reati sessuali commessi su bambini in relazione alla pornografia hanno registrato un forte aumento … Allarmante è l’ aumento di condanne registrate per pornografia infantile >> ( FED.POL. 1999 )
[14] Art. 190 StGB – Violenza carnale: Chiunque costringe una persona di sesso femminile a subire la congiunzione carnale, segnatamente usando minaccia o violenza, esercitando pressioni psicologiche su di lei o rendendola inetta a resistere, è punito con la reclusione sino a dieci anni. Se l’ autore è il coniuge della vittima e vive in comunione di vita con lei, la violenza carnale è punita solo a querela di parte. Il diritto di querela si estingue trascorsi sei mesi. L’ Articolo 28 capoverso 4 non è applicabile
                Se il colpevole ha agito con crudeltà, segnatamente se ha fatto uso di un’ arma pericolosa o di un altro oggetto pericoloso, la pena è della reclusione non inferiore a tre anni. In ogni caso, l’ atto è perseguito d’ ufficio
[15]             dal 1990 al 1999 si contarono, in Canton Ginevra, 36 Società di Capitali inquisite ex Art. 260 ter StGB. 23 le imprese indagate per la medesima tipologia di reato in Canton Ticino. Ulteriori 28 Società Commerciali perquisite in Canton Vaud
[16]             rectius: 57 rei collusi con la mafia russa. Tra costoro, 29 basisti di cittadinanza svizzera. Il Canton Ginevra risulta la Regione maggiormente prediletta dalla criminalità organizzata post-sovietica
[17]             Introdotto dalla L.F. del 18/03/1994, in vigore dallo 01/08/1994

Dott. Andrea Baiguera Altieri

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